Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21615 del 26/10/2016

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 26/10/2016), n.21615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15633/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ AGRICOLA R. DI F.R. E C. SAS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 76/2011 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 05/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. L’agenzia delle entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 76/03/11 del 5 maggio 2011 con la quale la commissione tributaria regionale di Perugia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione notificato alla Società Agricola R. di F.R. & c. sas a titolo di decadenza dai benefici fiscali (imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa, esenzione dall’imposta catastale e di bollo) da quest’ultima fruiti, D.P.R. n. 601 del 1973, ex art. 9, sull’acquisto, in data (OMISSIS), di un terreno agricolo montano in (OMISSIS).

In particolare, la commissione tributaria regionale ha ritenuto che, sebbene la socia accomandataria R.F. non avesse dimostrato di possedere, alla data dell’acquisto, la qualifica necessaria per fruire dell’agevolazione in questione (IAP imprenditore agricolo professionale), purtuttavia tale qualifica era pacificamente sopravvenuta nel successivo anno (OMISSIS), come da certificazione della comunità montana in atti. Ciò deponeva per la spettanza alla società delle agevolazioni fruite; non già cit. D.P.R. n. 601 del 1973, ex art. 9, bensì D.Lgs. n. 99 del 2004, ex art. 1, comma 5 ter(acquisizione della qualifica entro 24 mesi dall’istanza di riconoscimento all’ente locale competente).

Nessuna attività difensiva è stata svolta dalla società intimata.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 Settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

p. 2. Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9 e del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, commi 3 e 5 ter. Per avere la commissione tributaria regionale riconosciuto il diritto alle agevolazioni sulla base di quest’ultima normativa, nonostante che: – nell’atto di acquisto fosse stata fatta richiesta della diversa agevolazione di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9 (per la quale non sussistevano i requisiti soggettivi di legge); – alla data dell’acquisto non fosse stata nemmeno presentata dalla R. la necessaria istanza di riconoscimento della qualifica IAP alla competente comunità montana.

Con il secondo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Per avere la commissione tributaria regionale riconosciuto il diritto alle agevolazioni D.Lgs. n. 99 del 2004, ex art. 1, comma 5 ter, nonostante che dal certificato della comunità montana in atti risultasse il conseguimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale da parte della R. soltanto nell’anno (OMISSIS), e sulla base di una richiesta risalente al 26 gennaio 2006; quindi, successiva al rogito di acquisto ((OMISSIS)).

p. 3. I due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria, sono infondati.

Va infatti considerato che, come appurato dal giudice di merito, la società contribuente presenta tutti i requisiti sostanziali (iscrizione alla gestione separata Inps del socio accomandatario, ed effettivo conseguimento della qualifica IAP) per fruire di un trattamento agevolativo corrispondente a quello da essa richiesto al momento del rogito di acquisto.

In base alla norma invocata nel rogito (D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9): “Nei territori montani di cui al precedente comma i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni”.

I benefici spettanti al coltivatore diretto sono stati estesi – a condizione del conseguimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale – alle società agricole (anche con il tipo della sas, come nella specie) secondo il disposto del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 2, comma 4: “Alle società agricole di cui all’art. 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto (…).

Un’ulteriore estensione di favore è poi contenuta nel D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 5-ter, in forza del quale: “Le disposizioni relative all’imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonchè si siano iscritti all’apposita gestione dell’INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti”.

Orbene, nel caso di specie la contribuente ha ottenuto il riconoscimento IAP e, inoltre, quest’ultimo è intervenuto (anno (OMISSIS), come accertato dal giudice di merito) entro il termine di 24 mesi sia dall’istanza di riconoscimento, sia dall’acquisto agevolato. Contrariamente a quanto sostenuto dall’agenzia delle entrate, non si ritiene che le agevolazioni possano escludersi in ragione del fatto che, nel rogito di acquisto, la società non abbia fatto espressa menzione del disposto dell’art. 1, comma 5 ter cit.; nè che l’istanza di riconoscimento della qualifica IAP sia stata da essa presentata successivamente (per l’esattezza, 13 giorni dopo) all’acquisto medesimo.

Sotto il primo profilo, va considerata l’omogeneità del trattamento agevolativo previsto a favore delle società agricole in possesso della qualifica IAP con quello di cui all’art. 9, richiamato in atto, sicchè l’omissione non ha riguardato tanto il regime di favore richiesto, quanto il presupposto soggettivo di legittimazione (sussistenza attuale, ovvero acquisizione entro 24 mesi, della qualifica IAP).

Sotto il secondo profilo, si osserva come quest’ultimo presupposto di legittimazione, pur inesistente al momento dei rogito, sia stato comunque ottenuto nell’arco temporale indicato dalla legge (24 mesi). Termine, quest’ultimo, come detto rispettato con riguardo tanto all’istanza di attribuzione e riconoscimento della qualifica IAP, quanto dello stesso rogito di trasferimento.

In tale situazione, l’omesso richiamo in quest’ultimo del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 5 ter, non è dunque necessariamente rivelatore della volontà di fruire di un’agevolazione diversa da quella spettante, lasciando impregiudicato il diritto della società acquirente di attivarsi per l’ottenimento della qualifica necessaria IAP; nè appare insanabile a fronte del sopravvenire – successivo, ma nel termine di legge – del requisito soggettivo non sussistente al momento del trasferimento. Ne consegue che la decadenza dal beneficio, così come sostenuta dall’amministrazione finanziaria, finirebbe con l’imporre a carico della società agricola un regime fiscale più oneroso in contrasto, non soltanto con il ricorso in essa di tutti i presupposti sostanziali del beneficio, ma anche con la stessa ratio legis ispiratrice del medesimo. Ciò a maggior ragione se si consideri che il legislatore, con la norma da ultimo citata, ha ritenuto di estendere il regime IAP anche ai soggetti privi dei corrispondenti requisiti qualificanti, purchè conseguiti – come nella specie – entro 24 mesi. Nè la soluzione qui accolta introduce elementi di dubbio nella ricostruzione della fattispecie impositiva ovvero nell’azione di controllo spettante l’amministrazione finanziaria; dal momento che la riferibilità di quest’ultimo arco temporale alla data di acquisto agevolato del fondo costituisce elemento obiettivo e certo sotto entrambi i profili.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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