Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21615 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 18/07/2017, dep.19/09/2017),  n. 21615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15167-2016 proposto da:

D.B.M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ILDEBRANDO GOIRAN 32, presso lo studio dell’avvocato ADRIANA ROMOLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO ZANNA giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VODICE

27, presso lo studio dell’avvocato MARCELLA RUSSO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE PANTALEONE in virtù di procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

PROC. GEN. C/0 CORTE APPELLO L’AQUILA;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il

11/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorrente con ricorso del 2/7/2014 proponeva reclamo alla Corte d’Appello di L’Aquila avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di L’Aquila aveva rigettato il ricorso proposto ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c. nei confronti del genitore adottivo D.B.P. finalizzato a conseguire il mantenimento dal genitore ai sensi delle norme menzionate.

La Corte d’Appello adita con provvedimento dell’Il aprile 2016 rigettava il reclamo, ritenendo che le affermazioni del ricorrente erano sconfessate dalle sue stesse ammissioni,

In particolare era emerso che non ricorrevano le condizioni per aspirare al mantenimento, trattandosi di un soggetto maggiorenne, il quale anche se non autosufficiente dal punto di vista economico, aveva però in precedenza abbandonato l’attività lavorativa in passato intrapresa. Peraltro il genitore aveva affrontato esborsi considerevoli proprio per consentirgli di intraprendere l’attività poi abbandonata, ed al cui abbandono era residuato un ammanco di cassa di rilevante entità.

I tentativi del padre di favorire un riavvicinamento apparivano altresì provati, come emergeva dal tenore degli sms inviati dal figlio, il cui contenuto non era stato contestato nel corso dell’audizione dinanzi al giudice di primo grado.

Per l’effetto condannava altresì il reclamante al rimborso delle spese del grado e, tenuto conto della manifesta infondatezza del gravame, disponeva la revoca della sua precedente ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 126 e art. 136, comma 2.

D.B.M.P. ha proposto ricorso avverso tale provvedimento sulla base di un motivo.

D.B.P. ha resistito con controricorso.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di difetto di valido mandato alla proposizione del presente ricorso, atteso che l’apposizione della procura a margine del ricorso assicura il rispetto del requisito di specialità prescritto dalla norma processuale (cfr. Cass. n. 384/1982; 15538/15; 1058/01);

Occorre altresì rilevare che il Collegio non ignora l’orientamento di questa Corte il quale ha ritenuto che il provvedimento di cui all’art. 148 c.c. deve essere impugnato, ai sensi dei commi 3 e 4, secondo le norme dell’opposizione a decreto ingiuntivo davanti al tribunale che l’ha emesso e non nelle forme del reclamo alla corte d’appello (così Cass. n. 9132/2007, nella specie, la S.C. ha confermato la declaratoria di inammissibilità del reclamo avverso il decreto che aveva ritenuto “allo stato inaccoglibile” la domanda di pagamento diretto da parte del datore di lavoro dichiarando al contempo l’obbligo del genitore non affidatario di corrispondere l’assegno di mantenimento per il figlio, sulla base di una interpretazione dell’art. 148 c.c., nel senso che, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 2002, tale norma è utilizzabile sia come strumento di distrazione dei redditi sia per ottenere la condanna del coniuge e degli ascendenti al pagamento delle somme necessarie al mantenimento dei minori indipendentemente dall’esistenza di crediti verso terzi).

Dall’adesione a tale conclusione dovrebbe quindi scaturire l’inammissibilità del reclamo a suo tempo proposto, inammissibilità che ben potrebbe essere rilevata anche d’ufficio da parte di questa Corte.

Tuttavia, vale osservare che la decisione oggi gravata, sebbene in maniera sintetica, ha valutato l’ammissibilità dell’impugnazione proposta, ritenendo che il procedimento di cui all’art. 148 c.c. non era perfettamente coincidente con quello per decreto ingiuntivo, presentando delle inevitabili differenze dovute alla particolarità della materia trattata.

Deve quindi ritenersi che la Corte distrettuale abbia espressamente statuito, ed in senso positivo, in punto di ammissibilità del reclamo, senza che tale affermazione, ancorchè in contrasto con il menzionato precedente di legittimità, risulti in questa sede oggetto di contestazione mediante la formulazione di uno specifico motivo di gravame. Una volta quindi ritenuta l’ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. presentando il provvedimento impugnato i caratteri della definitività e della decisorietà, con l’unico motivo di ricorso D.B.M.P. denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 6 e degli artt. 147 e 148 c.c., nonchè l’insufficiente motivazione.

Si deduce che la decisione impugnata avrebbe confermato il rigetto della domanda del ricorrente con una pagina di scarna motivazione, e ritenendo fornita la prova della deduzioni difensive del resistente in mancanza di riscontri oggettivi.

La Corte avrebbe acriticamente recepito le dichiarazioni del resistente, senza considerare che la mancata contestazione in sede di audizione da parte del ricorrente era dovuta allo stato di intimidazione nel quale versa nei confronti del genitore adottivo, tant’è che era stato richiesto, invano, di poter essere ascoltato separatamente dal padre.

Si aggiunge altresì che non era veritiera la circostanza che la gestione del negozio fosse stata assegnata al ricorrente, dovendosi quindi anche escludere che l’ammanco di cassa fosse a lui imputabile, dovendosi invece giustificare l’abbandono del lavoro in ragione della situazione di sfruttamento nella quale versava, posto che, a fronte di un rilevante impegno quotidiano, il padre lo remunerava con una cifra assolutamente esigua.

Il motivo è evidentemente destituito di fondamento.

Ed, invero la Corte d’Appello ha disatteso il reclamo facendo costante applicazione della giurisprudenza di questa Corte per la quale l’obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo, ma perdura finchè il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (cfr. Cass. n. 1773/2012; Cass. n. 12952/2016).

Tale conclusione appare poi supportata da logiche ed argomentate considerazioni, essendosi fatto riferimento agli sforzi economici del genitore per permettere al figlio di intraprendere un’attività economica, al mancato sostenimento degli esami presso la scuola privata, le cui rette erano state parimenti pagate dal genitore, al successivo abbandono della casa familiare, nonostante i tentativi del resistente di favorire la ricostruzione del rapporto.

A fronte di tali motivazioni, le ragioni del ricorso si risolvono sostanzialmente in una contestazione circa l’accertamento dei fatti, così come operato dal giudice di merito, sollecitandosi questa Corte ad una diversa ricostruzione in fatto della vicenda (e senza peraltro nemmeno peritarsi di indicare in base a quali elementi probatori dovrebbe affermarsi la sussistenza di circostanze contrarie a quelle ravvisate dal decreto gravato), compito che è precluso al giudice di legittimità.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Nulla per le spese per l’intimata, che non ha svolto attività difensiva.

Non sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, atteso che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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