Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21614 del 22/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 22/08/2019, (ud. 16/01/2019, dep. 22/08/2019), n.21614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano P. – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3466-2015 proposto da:

ISPETTORIA SALESIANA SICULA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 441, presso

lo studio dell’avvocato PAOLO MARINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONINO LICCIARDELLO;

– ricorrente –

contro

P.I., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato PIERLUIGI ZODA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 198/2014 della Corte di Appello di

Caltanissetta, depositata il 25.07.2014 R.G.N. 961/2010.

LA CORTE, esaminati gli atti e sentito il consigliere relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che la Corte d’Appello di Caltanissetta con sentenza in data 26 marzo – 25 luglio 2014 riformava, in parte, la decisione di primo grado, impugnata da P.I., condannando l’ISPETTORIA SALESIANA SICULA S. Paolo al pagamento, in favore dell’appellante – attrice, di Euro 49.158,17 per differenze retributive e di t.f.r. in relazione alle mansioni, superiori, di cuoca espletate dall’attrice alle dipendenze della convenuta durante gli anni 1992/1998, oltre accessori di legge. Confermava nel resto la gravata pronuncia, di rigetto della domanda volta al riconoscimento di differenze retributive per il periodo anteriore all’anno 1992. Condannava, inoltre, la parte appellata al pagamento delle spese relative al doppio grado del giudizio, comprese quelle di c.t.u., liquidate con separato decreto;

nella sentenza de qua si dava atto che l’interposto gravame era stato fondato su due motivi: il primo, con il quale si contestava la ritenuta carenza probatoria circa la riferibilità soggettiva della Comunità (OMISSIS) all’Istituto resistente (presso il quale si assumevano eseguite prestazioni di lavoro anche durante i periodi estivi); con il secondo motivo l’appellante aveva denunciato il preteso errore, commesso dal primo giudicante, per non aver ritenuto provato lo svolgimento di fatto delle superiori mansioni di cuoca e di lavoro straordinario (durante tutto l’arco temporale considerato, senza interruzioni dall’ottobre 1987 sino al settembre dell’anno 1998);

la Corte nissena giudicava in parte fondato l’appello, tranne che per il periodo anteriore al 1992 e per lo straordinario;

il ricorso per cassazione della Ispettoria Salesiana Sicula, con sede in Catania, notificato il 23-01-2015, avverso l’impugnata decisione di secondo grado, si impernia su tre motivi, i primi due chiaramente connessi tra loro, siccome afferenti in effetti al medesimo error in procedendo, sostenendosi che il motivo di appello, a suo tempo proposto dalla P., avrebbe riguardato soltanto una delle due autonome rationes decidendi poste a fondamento della pronuncia di primo grado (ma solo riguardo ai periodi estivi, che si assumevano lavorati presso l’Oasi di (OMISSIS): 1) poichè nessuna prova era stata raggiunta in relazione alla contestata riferibilità soggettiva della Comunità (OMISSIS) all’ente resistente; 2) per la totale assenza di qualsiasi indicazione di parte ricorrente sulla misura della retribuzione pur asseritamente ricevuta durante tale periodo, omissione che non avrebbe consentito, comunque, il vaglio chiesto dalla stessa attrice sulla sufficienza e proporzionalità della retribuzione percepita rispetto al lavoro espletato, nonchè sul rispetto della contrattazione collettiva di riferimento (non potendosi, in assenza di qualsiasi indicazione, neanche escludere che la misura fosse di fatto rispettosa dei parametri di riferimento));

il ricorso, peraltro, ha pure richiamato il rigetto, da parte del giudice di primo grado, della domanda relativa ai periodi invernali di asserito lavoro con mansioni di cuoca presso la scuola gestista dall’Istituto, anche in ordine allo straordinario, per carenza di idonei elementi probatori forniti dall’attrice;

secondo la ricorrente Ispettoria, l’appellante non avrebbe in alcun modo impugnato la seconda ratio decidendi del primo giudicante, avendo per il periodo estivo, concentrato le sue doglianze, mediante il primo motivo, limitatamente alla reputata non riferibilità soggettiva dalla suddetta OASI all’ente resistente, senza però spendere una parola sul secondo pilastro argomentativo a sostegno della pur gravata pronuncia (ovverosia l’assenza di qualsiasi indicazione sulla misura della retribuzione in questo periodo).

Infatti, a dire della ricorrente, il secondo motivo d’appello riguardava unicamente il rigetto della domanda per inquadramento superiore e per il lavoro straordinario;

pertanto, con il primo motivo di ricorso, ex art. 360 c.p.c., n. 3, è stata denunciata la violazione degli artt. 112,342,434 e 324 c.p.c. e art. 329 c.p.c., donde la ultrapetizione – violazione del principio devolutivo, attesa l’impugnazione limitata ad una soltanto delle due rationes decidendi;

il secondo motivo, pressochè identico al primo circa l’ivi asserita violazione delle anzidette norme processuali, è stato tuttavia formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, donde la nullità della sentenza impugnata;

dunque, secondo parte ricorrente, entrambe le anzidette censure dell’appellante avrebbero riguardato in effetti la parte della sentenza di primo grado, di rigetto della domanda di differenze retributive limitatamente ai periodi estivi, lavorati presso l’OASI, per i quali il primo giudicante aveva rilevato il difetto di ogni allegazione utile circa il quantum della retribuzione percepita durante i suddetti periodi;

con il terzo motivo, invece, la ricorrente ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento a quanto rilevato dalla sentenza di primo grado circa l’omessa allegazione e la mancata dimostrazione di un servizio mensa con relativa attività di progettazione e cucina sul posto dei pasti quotidiani, non potendosi ad esempio riferire le mansioni specialistiche di cuoca alla mera attività di adattamento dei pasti già pronti. Gli argomenti logici sviluppati nella sentenza di primo grado a sostegno della pronuncia di rigetto non erano stati però affrontati dai giudici di appello, la cui pronuncia sul punto difettava di motivazione e lasciava intravedere un vuoto logico-argomentativo su una questione cruciale per la comprensione dei fatti e per l’accoglimento della domanda di parte attrice, donde l’invocata cassazione per omesso esame di un fatto decisivo ex cit. art. 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo, attualmente vigente, in relazione alla sentenza qui impugnata, risalente all’anno 2014. Peraltro, va subito rilevato come non sia stato denunciato alcun vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione dell’art. 2103 c.c. e di eventuali c.c.n.l. – inoltre, lo straordinario è stato già escluso anche dalla Corte di merito);

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Pertanto, che in via preliminare, si appalesa l’inammissibilità dell’anzidetta terza censura, siccome inerente a valutazioni in punto di fatto, la cui cognizione è quindi riservata in via esclusiva alla Corte di merito, la decisione della quale, peraltro verso, adeguatamente nella specie motivata, è l’unica processualmente rilevante nell’ambito del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, una volta riformata, ancorchè in parte e nei limiti del devoluto, la gravata decisione di prime cure, sicchè interessa unicamente quanto statuito dal giudice di grado superiore;

invero, la Corte distrettuale con lineare percorso argomentativo, dopo aver premesso sinteticamente i due motivi enunciati a sostegno dell’appello di P.I., ha richiamato le testimonianza raccolte all’udienza del 9 gennaio 2007 e del 22 gennaio 2009, nonchè le dichiarazioni rese da R.B. e da D.F.A., ex allievo salesiano, deducendone in sintesi il sicuro collegamento tra la struttura estiva di (OMISSIS) all’Istituto Salesiano, per le ragioni all’uopo enunciate, accertando altresì che l’appellante si occupava stabilmente della preparazione di tutti i pasti della giornata, peraltro senza tener conto della deposizione resa dalla teste D., la quale aveva indicato nel 1987 l’epoca in cui l’attrice avrebbe iniziato a lavorare presso l’ISTITUTO, svolgendo l’attività di cuoca, trattandosi di deposizione isolata da valutare con cautela. Nè risultava dimostrato lo straordinario. Di conseguenza, andava riconosciuto il diritto dell’appellante alle differenze retributive per aver svolto, rispetto a quelle d’inserviente, nella cui qualifica era stata inquadrata, le mansioni di cuoca negli anni tra il 1992 ed il 1998, quantificate complessivamente in Euro 49.158,17, giusta la riferita c.t.u. contabile, oltre accessori come per legge;

dunque, nel contesto delle anzidette valutazioni non è ravvisabile alcun preciso fatto, storico e decisivo, di cui la Corte distrettuale abbia omesso l’esame, in ipotesi rilevante a norma del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, mentre in effetti parte ricorrente si limita a contrapporre apoditticamente le proprie opinioni a sostegno delle sue tesi riduttive rispetto alle motivate argomentazioni dei giudici di merito;

le doglianze espresse con il terzo motivo di ricorso risultano, dunque, inammissibili, atteso che in effetti loro tramite si pretende, irritualmente, in questa sede di legittimità di sindacare quanto invece diversamente apprezzato, accertato e deciso dalla Corte di merito con adeguata motivazione, peraltro indubbiamente in linea con il parametro del c.d. minimo costituzionale occorrente come per legge (cfr. tra le altre Cass. III civ. n. 23940 del 12/10/2017: in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia. In senso conforme ex plurimis Cass. sez. un. civ. nn. 8053 e 8054 del 2014.

Cfr., ancora, Cass. VI civ. – 5 n. 29404 del 07/12/2017: con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità.

In senso analogo, v. tra le altre Cass. nn. 9097 del 2017, 19011 del 2017, 16056 del 2016 e 19547 del 2017. In part. Cass. VI civ. – 5 n. 9097 del 07/04/2017: con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Conforme Cass. n. 7921 del 2011.

V. parimenti Cass. III civ. n. 11892 del 10/06/2016, secondo cui pure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio -, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Conforme Cass. I civ. n. 23153 del 26/09/2018);

gli altri motivi posti a sostegno del ricorso, tra loro come già detto connessi e perciò esaminabili congiuntamente, inerenti alla asserita violazione di norme processuali circa gli ipotizzati errores in procedendo, quindi correttamente valutabili soltanto in relazione alla pur dedotta nullità ex art. 360 c.p.c., n. 4, appaiono nel loro complesso infondati;

deve, invero, escludersi il giudicato sul punto prospettato da parte ricorrente, attesa l’unicità del rapporto di lavoro subordinato, siccome accertato dalla Corte distrettuale, nei confronti di parte convenuta – appellata, con il riconoscimento del vantato diritto al superiore inquadramento per l’intero arco temporale considerato, quanto meno dall’anno 1992, e non soltanto in relazione ai periodi estivi lavorati presso l’Oasi di (OMISSIS) in (OMISSIS), così ritenendo, sebbene implicitamente, assorbita ogni altra questione sottesa alla controversia di cui è processo, ciò trovando conferma del resto nella stessa pronuncia di merito qui impugnata, con conseguente riforma, in buona parte, di quella, totalmente negativa, appellata;

in altri termini, dal complessivo testo (conclusioni, svolgimento del processo, motivi della decisione e dispositivo) della sentenza qui impugnata si evince, agevolmente, che il gravame interposto dalla sig.ra P.I. inerì all’intera pronuncia di rigetto, senza esclusioni, e quindi non limitatamente alle prestazioni rese durante i mesi estivi, poichè mentre il primo motivo ebbe ad oggetto la riferibilità soggettiva della Comunità (OMISSIS) all’Istituto resistente ((OMISSIS), estintosi nelle more, con conseguente successivo subentro della Ispettoria Salesiana Sicula), concernente quindi i mesi di luglio e agosto, con il secondo motivo d’appello si denunciò l’errore del Tribunale per non aver ritenuto provati lo svolgimento di fatto delle superiori mansioni di cuoca ed il lavoro straordinario, prestazioni quindi chiaramente riferibili a tutto il tempo considerato, compresi i mesi da settembre a giugno di ogni anno, conformemente del resto alla seconda ratio decidendi della sentenza di primo grado (il quale, come si legge a pagina 2 della pronuncia de qua, aveva altresì escluso che i risultati delle prove testimoniali avessero confermato l’effettivo svolgimento delle mansioni di cuoca…);

d’altro canto, alquanto carente risulta, per estrema sintesi riassuntiva, l’enunciazione dei motivi di appello di cui al ricorso in data 27-12-2010 per la sig.ra P. (cfr. punto C alle pagg. 4 e 5 nonchè, sub primo motivo, 6 e 7 del ricorso per cassazione), in contrasto quindi con le prescrizioni a pena d’inammissibilità imposte dall’art. 366, comma 1, specialmente sub n. 6, laddove anche per gli errores in procedendo l’accesso diretto agli atti di causa da parte di questa Corte è comunque subordinato alla scrupolosa osservanza della “specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali ti ricorso si fonda” (cfr. Cass. III civ. n. 6014 del 13/03/2018: la deduzione con il ricorso per cassazione “errores in procedendo”, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merìto, non esclude che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l’ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali. Conforme Cass. n. 12664 del 2012. Parimenti, v. Cass. V civ. n. 22880 del 29/09/2017, secondo cui l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare -a pena, appunto, di inammissibilità- il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Conforme Cass. n. 20405 del 2006. Analogamente si è pronunciata Cass. V civ. con la sentenza n. 16690 del 09/08/2016: il motivo di ricorso per cassazione, soggetto al D.Lgs. n. 40 del 2006, deve in ogni caso concludersi con la formulazione di un quesito di diritto idoneo, tale da integrare il punto di congiunzione tra l’enunciazione del principio giuridico generale richiamato e la soluzione del caso specifico, anche quando un “error in procedendo” sia dedotto in rapporto alla affermata violazione dell’art. 112 c.p.c.., non essendovi spazio, in base al testo dell’art. 366-bis c.p.c., per ipotizzare una distinzione tra i motivi d’impugnazione associati a vizi di attività a seconda che comportino, o no, la soluzione di questioni interpretative di norme processuali. Conforme Cass. n. 10758 del 2013. Similmente, v. Cass. V civ. n. 19410 del 30/09/2015, secondo cui l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale. Conforme Cass. lav. n. 23420 del 10/11/2011: l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, cosicchè, laddove sia stata denunciata la falsa applicazione del principio “tantum devolutum quantum appellatum”, ai sensi dell’art. 437 c.p.c., è necessario, in ottemperanza del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che deve consentire al giudice di legittimità di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli dal corretto svolgersi dell’iter processuale, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini, e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli del ricorso d’appello con cui le censure ritenute inammissibili per la loro novità sono state formulate. In senso ancora pressochè conforme v. pure Cass. lav. n. 11738 in data 8/6/2016: l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo, sicchè, laddove sia stata denunciata la falsa applicazione della regola del “tantum devolutum quantum appelatum”, è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con l’quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell’atto d’appello con cui le censure ritenute inammissibili per la loro novità sono state formulate);

a tal riguardo, inoltre, nemmeno è possibile ipotizzare sanatorie di sorta in base alle risultanze della sentenza impugnata ovvero alle indicazioni contenute nel controricorso (cfr. infatti il consolidato principio secondo cui per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa. Così tra le altre Cass. Sez. 6 – 3, ordinanza n. 1926 del 03/02/2015, conformi tra le varie Cass. II civ. sent. n. 7825 del 04/04/2006, I civ. n. 19018 del 31/07/2017,

Sez. lav. ordinanza n. 31082 del 28/12/2017 secondo la quale il principio di

autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa);

atteso l’esito negativo dell’impugnazione qui proposta, la parte rimasta soccombente va condannata alle relative spese, risultando peraltro anche in presupposti di cui la D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte RIGETTA il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida a favore della controricorrente in complessivi Euro =4000,00= per compensi professionali ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge, in relazione a questo giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuti per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2019

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