Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21614 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. II, 19/10/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 19/10/2011), n.21614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.G., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Granara Daniele e Gabriele

Pafundi, elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo in

Roma, viale Giulio Cesare, n. 14;

– ricorrente –

contro

B.L., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in

calce al controricorso, dall’Avv. Firriolo Francesco, per legge

domiciliata presso la cancelleria civile della Corte di cassazione,

piazza Cavour, Roma;

– controricorrente –

e contro

ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in

calce al controricorso, dagli Avv. GRASSI Stefania e Massimiliano

Cardarelli, elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo in

Roma, via Alessandria, n. 208;

– controricorrente –

e sul ricorso proposto da:

B.L., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in

calce al controricorso, dall’Avv. Francesco Firriolo, per legge

domiciliata presso la cancelleria civile della Corte di cassazione,

piazza Cavour, Roma;

– ricorrente in via incidentale condizionata –

contro

L.G.;

– intimato –

e nei confronti di:

ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 662 dell’8

giugno 2009;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 21

settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi gli Avv. Daniele Granara e Ida Cardarelli, quest’ultima per

delega;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il suo

accoglimento.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Tribunale di Chiavari, con sentenza pubblicata il 10 novembre 2004, rigettò la domanda proposta da L.G. contro B.L. e l’ENEL Distribuzione s.p.a., diretta alla rimozione dell’impianto elettrico (gruppo di misura) al servizio dell’immobile della predetta B., sul presupposto, in ordine al quale lo stesso attore aveva richiesto il previo accertamento, che tale impianto fosse stato posizionato sul muro perimetrale della propria abitazione;

che la Corte d’appello di Genova, con sentenza in data 8 giugno 2009, ha rigettato il gravame del L.;

che la Corte territoriale – nel confermare l’accertamento della comproprietà del muro per cui è causa, operata dal primo giudice in applicazione della presunzione ex art. 880 cod. civ. – ha escluso che la presenza di una luce sul predetto muro sia rivelatrice della proprietà esclusiva dello stesso;

che – ha affermato la Corte di Genova – se è vero che l’apertura di una luce ben può essere compresa all’interno delle facoltà incluse nel più ampio diritto dominicale, è altrettanto vero che la medesima attività può costituire l’oggetto dell’esercizio di un diritto di servitù;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il L. ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 luglio 2010, sulla base di tre motivi;

che entrambi gli intimati hanno resistito con controricorso;

che la B. ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico mezzo;

che in prossimità dell’udienza il L. ha depositato una memoria illustrativa.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che – preliminarmente – deve essere disattesa l’eccezione formulata dal pubblico ministero in sede di discussione, di inammissibilità del ricorso principale per difetto di idonea procura;

che è bensi vero che la procura rilasciata a margine contiene una formulazione generica e senza uno specifico riferimento al giudizio di legittimità;

che tuttavia l’espresso conferimento del mandato di rappresentanza e difesa “nella presente causa” garantisce il requisito della specialità della procura, posta a margine del ricorso per cassazione, in quanto il riferimento, appunto, alla “presente causa” deve intendersi come riferito al ricorso di legittimità, steso e redatto sullo stesso foglio della procura, restando irrilevante al riguardo la circostanza che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà (delegare, transigere, chiamare in causa terzi) solitamente rapportabili al giudizio di merito (tra le tante, Cass., Sez. 3^, 17 dicembre 2009, n. 26504);

che passando al merito, con il primo motivo il ricorrente principale deduce la violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 per avere la Corte di Genova, pur ritenendo che l’apertura di una luce rientri nelle facoltà comprese nel più ampio diritto dominicale, respinto l’appello, non considerando meritevole di accoglimento l’equazione tra apertura della luce e diritto di proprietà sul muro medesimo;

che ad avviso del ricorrente, in mancanza di prova contraria, nella specie non sussistente, chi apre una luce esercita poteri e facoltà derivantigli iure proprietatis; inoltre, i giudici del gravame non avrebbero considerato le planimetrie che indicano, come accertato dal c.t.u. nella sua relazione tecnica, che il muro all’interno del quale è stata posizionata la luce al servizio dell’immobile di proprietà B. è di proprietà del L.; infine, la decisione sarebbe “assolutamente contraddittoria, avendo la stessa Corte territoriale individuato tra le facoltà del proprietario quella di aprire luci;

ne consegue che il muro in oggetto è di proprietà esclusiva del L. e pertanto, invito domino, l’ENEL non poteva installare su detto muro il contatore al servizio della contigua abitazione della B.”;

che con il secondo mezzo del medesimo ricorso si deduce – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, – che “la Corte territoriale ha ritenuto che se è vero che l’apertura di una luce ben può essere collocata all’interno delle facoltà comprese nel più ampio diritto dominicale, è altrettanto vero che la medesima attività può costituire l’oggetto dell’esercizio di un diritto di servitù, contraddicendo il presupposto secondo cui il fondo dominante e quello servente, secondo il principio nemini res sua servit, debbono appartenere a due persone diverse; cosi facendo, la Corte ha prefigurato l’esistenza di una servitù, da parte del L., all’interno del muro di sua proprietà”;

che i primi due motivi – i quali, stante la loro intima connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati;

che il giudice del merito ha accertato la comproprietà del muro divisorio cui è causa in applicazione della presunzione di legge di cui all’art. 880 cod. civ.;

che tale presunzione ha carattere relativo e può essere vinta da qualsiasi mezzo di prova da cui risulti l’appartenenza esclusiva del muro, venendo a tal fine in considerazione tutti i modi di acquisto della proprietà tanto a titolo derivativo quanto a titolo originario, ed in primo luogo l’accessione nascente dalla costruzione sul proprio suolo (Cass., Sez. 2^, 23 gennaio 1999, n. 756; Cass., Sez. 2^, 17 giugno 1999, n. 6034);

che correttamente la Corte territoriale ha rilevato che l’esistenza sul predetto muro divisorio di una luce non costituisce prova contraria alla presunzione di cui all’art. 880 cod. civ., atteso che l’apertura di una luce su un muro in comproprietà ben può avvenire a titolo di servitù (Cass., Sez. 2^, 2 giugno 1993, n. 6165; Cass., Sez. 2^, 11 giugno 2007, n. 13649), ed essendo d’altra parte da escludere che detta luce rientri tra i segni di proprietà esclusiva del muro divisorio posti dal successivo art. 881;

che per il resto, le censure che lamentano la mancata considerazione, da parte dei giudici di secondo grado, delle planimetrie e della c.t.u., le quali deporrebbero nel senso della proprietà esclusiva del muro in questione, non tengono conto che – come risulta dalla sentenza impugnata – alla Corte d’appello era stata dedotta esclusivamente, con il motivo di gravame, la circostanza della “presenza della luce sul muro oggetto di causa, in quanto rivelatrice della proprietà esclusiva del muro medesimo”, sicchè, essendo questo l’ambito del devolutimi rimesso alla cognizione dei giudici di secondo grado, la relativa sentenza, conclusiva del grado di impugnazione di merito, non può essere fatta oggetto di ricorso per cassazione prospettandosi la mancata valutazione di elementi di fatto o di risultanze istruttorie (asseritamente dimostrativi del ricadere del muro perimetrale nel mappale di proprietà del L.) non sottoposti, a suo tempo, all’attenzione della Corte territoriale;

che con il terzo motivo, il ricorrente in via principale denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, violazione e travisamento dei fatti, per avere la Corte di Genova ritenuto comunque prescritto il diritto di mantenere le luci senza alcun riscontro probatorio;

che il motivo non coglie la ratio decidendi, che non è quella della estinzione per prescrizione per non uso ventennale della servitù di luce (circostanza alla quale fa cenno la sentenza impugnata quando si limita a riferire il contenuto della difesa della parte convenuta nel giudizio di primo grado), ma risiede, appunto, nella non condivisione della equazione tra apertura della luce sul muro e diritto di proprietà sul muro medesimo;

che il ricorso principale deve, pertanto, essere rigettato;

che con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato la B. pone il quesito se “i giudici del merito nel decidere avrebbero dovuto preliminarmente ritenere la sussistenza in capo al L. di un difetto di legittimazione attiva consistente nella mancanza della titolarità del diritto reale di proprietà o altro diritto equipollente dell’immobile contraddistinto al NCEU del Comune di Maissana mappale 175 foglio 13 al quale il muro de quo, secondo la prospettazione di controparte, sarebbe stato accessorio, ai fini della proposizione di un’azione risarcitoria e finalizzata alla rimozione del contatore ENEL”;

che l’esame del ricorso incidentale condizionato resta assorbito dal rigetto del ricorso principale;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida, per la B., in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge, e, per l’ENEL, in Euro 1.900,00, di cui Euro 1.700,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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