Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21614 del 13/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21614 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 16902-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro

TRISTANO ORLANDO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato LIOI
MICHELE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
SORRIENTO TIZIANA, giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 13/10/2014

avverso la sentenza n. 7/36/2013 della Commissione Tributaria
Regionale di TORINO dell’11.12.2012, depositata il 04/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

In fatto e in diritto
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre
motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Piemonte n.712013/36, depositata il
4.1.2013, che aveva accolto l’appello proposto da Tristano Orlando contro la
sentenza di primo grado con la quale era stata rigettata la richiesta di
annullamento del diniego dell’istanza di rimborso di IRAP corrisposta dalla
contribuente, medico convenzionato presso il SSN.
Secondo il giudice di appello la struttura organizzativa del medico di famiglia
non era in grado di produrre nuova ricchezza, essendo il trattamento economico
prestabilito e legato al numero degli assistiti, non avendo l’organizzazione che
il medico intende attribuirsi alcuna rilevanza economica
L’Agenzia delle entrate ha dedotto con il primo motivo il vizio di omessa
pronunzia per non avere la CTR esaminato l’eccezione di inammissibilità
dell’appello per genericità.
Con il secondo motivo deduce l’erroneità della decisione per avere escluso che
l’attività del medico convenzionato esclude tout court la possibilità di applicare
l’IRAP in quanto non rileverebbe l’organizzazione in concreto decisa dal
professionista.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce la lesione di principi in tema di onere
della prova, incombendo sul professionista la dimostrazione dell’assenza del
requisito dell’autonoma organizzazione.
La parte contribuente, nel controricorso, ha chiesto il rigetto del ricorso
evidenziandone l’infondatezza sotto tutti i profili esposti.
Il primo motivo di ricorso è privo del requisito di autosufficienza.
L’Agenzia, nel dedurre l’omessa pronunzia dell’eccezione in ordine
all’inammissibilità dell’appello per genericità formulata in quel grado, avrebbe
dovuto riprodurre il contenuto dell’appello proposto dalla parte contribuente al
fine di verificare l’effettiva genericità della censura esposta dal contribuente
innanzi alla CTR.
Sul punto, Cass.n.12664/12 ha infatti chiarito che anche laddove vengano
denunciati con il ricorso per cassazione “errores in procedendo”, in relazione ai
quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame
degli atti processuali del fascicolo di merito, si prospetta preliminare ad ogni
altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai
termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata
accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la
fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di
quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere
direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali. Per tali
ragioni si è ritenuto che il ricorrente, ove censuri la statuizione della sentenza
Ric. 2013 n. 16902 sez. MT – ud. 04-06-2014
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CONTI.

impugnata nella parte in cui ha escluso l’inammissibilità, per difetto di
specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di trascrivere il contenuto del
mezzo di impugnazione nella misura necessaria ad evidenziarne la genericità, e
non può limitarsi a rinviare all’atto medesimo.
Il secondo e il terzo motivo sono fondati, essendo sufficiente evidenziare che
secondo la giurisprudenza di questa Corte è pacifica la configurazione del
rapporto del medico convenzionato con il SSN come un rapporto di lavoro
autonomo parasubordinato (Cass.n.3674/2007;Cass.n.11372/ 2007;
Cass.n.11762/2009, peraltro ritenendo che non è corretta l’esclusione
dell’attività del medico convenzionato dall’attività libero professionalecfr.Cass.n.21954/2010-.
In altri termini, vanno ribaditi i principi, ormai sedimentali presso questa Corte,
secondo i quali il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento
spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se
congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi
forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture
organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni
strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo
indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si
avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del
contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare
la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate; per le imprese il requisito
della autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta
(art. 2082 c.c.) e dunque sussiste sempre il presupposto impositivo idoneo a
produrre VAP – valore aggiunto prodotto -“.(Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n.
3676/2007, n. 3672/2007;Cass.n.11129/2011Orbene, la decisione impugnata non appare in linea con quanto affermato dalle
ricordate pronunce, non avendo compiuto alcuna valutazione concreta dei
parametri fissati dalla giurisprudenza per verificare in concreto l’esistenza del
requisito dell’autonoma organizzazione nei confronti del contribuente.
Sulla base di tali considerazioni, vanno accolti il secondo e del terzo motivo per
quanto di ragione, rigettato il primo e la sentenza impugnata va cassata con
rinvio ad altra sezione della CTR del Piemonte per nuovo esame alla stregua dei
principi sopra esposti, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità
P.Q.M
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il secondo e il terzo motivo, rigettato il primo.
Cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della CTR del
Piemonte per nuovo esame, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso il 4 giugno 2014 nella camera di consiglio della VI sezione civile in
Roma.

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