Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21613 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 26/10/2016), n.21613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 26944/14 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

LA.RA. Soc. coop. a r.l., in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria n. 5,

presso lo Studio dell’Avv. Guido Francesco Romanelli che la

rappresenta e difende, anche disgiuntamente con gli Avv.ti Tommaso

Lo Buglio, Antonio Roberto Lo Buglio e Tiziana Brizzi, giusta delega

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3832/15/14 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il 10 luglio 2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5

ottobre 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato Giammarto Rocchitta, per la ricorrente;

udito l’Avv. Tommaso Lo Buglio, per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

1. Con sentenza n. 43/49/10 depositata il 26 marzo 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia confermava la decisione n. 146/06/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia che aveva accolto il ricorso promosso da LA.RA. Soc. coop. a r.l. contro l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) con il quale veniva “revocato” il beneficio previsto dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 1, comma 1, per “per la formazione o per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina”, in particolare accertando che la contribuente era in possesso dei “requisiti soggettivi” stabiliti per “l’imprenditore agricolo professionale” dal D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 3, applicabile ratione temporis anche al fine del riconoscimento dell’agevolazione in parola.

2. Cass. sez. 6 n. 5919 del 2013 cassava la sentenza della CTR per vizio di motivazione “circa la irrilevanza delle certificazioni esibite dai soci e la natura commerciale della società” e rinviava alla medesima CTR che in altra composizione con decisione n. 3832/15/14 depositata il 10 luglio 2014 di nuovo confermava CTP Pavia n. 146/06/07 accertando che la contribuente era in possesso dei “requisiti soggettivi” ci. D.Lgs. n. 99, ex art. 1, comma 3, atteso che la Società svolgeva attività agricola “professionale” di allevamento di bestiame ai sensi dell’art. 2135 c.c., perchè per es. sul possesso di tali “requisiti” doveva ritenersi che non incidessero la vendita di animali a fine ciclo ecc. e atteso inoltre che il socio amministratore doveva ritenersi in possesso della “qualifica di imprenditore agricolo professionale” per es. perchè lo stesso “aveva ritratto il proprio reddito da lavoro prevalentemente dall’attività agricola svolta presso la contribuente” ecc. e atteso infine che anche un quinto dei soci era in possesso della “qualifica di imprenditore agricolo professionale” perchè p. es. essendo l’altra socia dipendente della contribuente la stessa doveva presumersi lavorare con assoluta prevalenza per la Cooperativa ecc..

3. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui la contribuente resisteva con controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”, l’Ufficio deduceva che la CTR avrebbe dovuto limitarsi all’accertamento dei “fatti costitutivi della pretesa agevolazione così come fatti valere dalla contribuente”, mentre invece l’impugnata sentenza aveva giudicato “su profili di fatto e in relazione a effetti in diritto che nulla avevano a che vedere con i quesiti motivazionali posti dall’ordinanza di cassazione con rinvio”, per es. era da ritenersi incomprensibile l’affermazione della CTR secondo cui si sarebbe formato giudicato sulla “fonte normativa dell’agevolazione” ovvero per es. perchè la CTR non si era limitata ad accertare i “requisiti soggettivi” richiesti dal cit. D.Lgs. n. 99, art. 1, comma 3, per l’agevolazione in discussione ecc..

2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione dell’art. 384 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”, l’Ufficio ancora deduceva che la CTR aveva esorbitato il mandato dalla Cassazione, ad es. perchè quale giudice del rinvio la CTR avrebbe dovuto accertare la natura agricola o commerciale della contribuente e non invece accertare la sua iscrizione all’albo delle cooperative oppure p. es. perchè con riguardo all’accertamento dei “requisiti” di “imprenditore agricolo professionale” dei soci la CTR avrebbe dovuto stabilire il valore probatorio delle varie certificazioni e non indagare su altri fatti più o meno rilevanti ecc.

3. I motivi, la cui connessione consente un esame unitario, anche al netto dell’osservazione per cui essendo stata denunciata una violazione di legge processuale la stessa andava censurata più propriamente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sono infondati perchè il rinvio cosiddetto “prosecutorio” a seguito di annullamento della sentenza per vizi di motivazione consegna al giudice la pienezza dei poteri accertativi del materiale probatorio acquisito, cosicchè la CTR non ha travalicato il mandato laddove ha per es. accertato l’attività non commerciale della contribuente anche ricavandola dall’iscrizione all’albo delle cooperative ovvero presumendo che il socio amministratore avesse la “qualifica di imprenditore agricolo professionale” perchè lo stesso “aveva ritratto il proprio reddito da lavoro prevalentemente dall’attività agricola svolta presso la contribuente” ecc. e questo proprio perchè la Corte aveva rinviato per accertare se la contribuente aveva o meno i “requisiti soggettivi” stabiliti dal cit. D.Lgs. n. 99, art. 1, comma 3 (Cass. sez. 2 n. 6780 del 2012; Cass. sez. lav. n. 2153 del 2011).

4. Con il terzo motivo rubricato “Violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo del divieto dell’extrapetizione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (subordinata)”, l’Ufficio deduceva che la CTR era caduta nel vizio in esponente per aver “giudicato la fattispecie in relazione al D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1”, mentre invece avrebbe dovuto limitarsi a verificare se sussisteva o meno lo status di coltivatore diretto.

Il motivo è inammissibile perchè con lo stesso l’Ufficio non denuncia un’extrapetizione, che in effetti non c’è stata in quanto la CTR ha proprio riconosciuto l’agevolazione che era stata “revocata” con l’impugnato avviso, bensì denuncia che i “requisiti soggettivi” previsti dal D.Lgs. n. 99, art. 1, comma, non erano quelli richiesti per il beneficio di cui alla L. n. 604, art. 1, comma 1 e come in effetti vien proprio esplicitato con il motivo che segue.

5. Con il quarto motivo di ricorso rubricato “Violazione L. n. 590 del 1965, L. n. 604 del 1954, art. 3 e segg., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (subordinata)”, l’Ufficio deduceva che erroneamente la CTR aveva utilizzato “per ia soluzione della controversia il paradigma costituito esclusivamente dal D.Lgs. n. 99 del 2004”.

Il motivo è infondato perchè proprio l’ordinanza che ha dato luogo al rinvio, cassa con riferimento al vizio di motivazione in ordine alla esistenza dei “requisiti soggettivi” “previsti dall’art. 1, comma 3” per “l’imprenditore agricolo professionale” e non essendo al giudice del rinvio in alcun modo concesso di prescindere dai presupposti logico giuridici di cui al giudizio rescindente e come appunto erano i “requisiti soggettivi” prescritti per “l’imprenditore professionale” dal cit. D.Lgs. n. 99 , art. 1, comma 3, che la Cassazione ha disposto di accertare (Cass. sez. 1 n. 4587 del 2009; Cass. sez. 3, 22/05/2006, n. 11939).

6. Con il quinto motivo di ricorso rubricato “Violazione del D.Lgs. n. 99 del 2004, artt. 1 e 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 18 bis e del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 56 e 32, degli artt. 2727 c.c. e segg., degli artt. 2697 c.c. e segg., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (subordinata)”, l’Ufficio deduceva che la CTR aveva “completamente” omesso di valutare il materiale probatorio con riguardo all’accertamento dell’attività agricola o commerciale della contribuente sotto vari profili ecc..

7. Con il sesto motivo di ricorso rubricato “Violazione degli artt. 2727 e segg., degli artt. 2697 c.c. e segg., del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 50, comma 1, lett. c bis e dei principi generali in tema di natura della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (subordinata)”, l’Ufficio deduceva che la qualità di “imprenditore agricolo professionale” dell’amministratore della contribuente e dell’altro socio della stessa era stato erroneamente quanto scorrettamente accertato ecc..

8. I motivi, che dipendendo da identica soluzione possono essere esaminati assieme, sono inammissibili perchè in realtà con gli stessi non vengono censurate le norme in esponente e bensì un accertamento di fatti suscettibile quindi di censura soltanto negli stretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. sez. 1 n. 1646 del 2014; Cass. sez. lav. n. 7394 del 2010).

9. Con il settimo motivo di ricorso rubricato “Omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (subordinata)”, l’Ufficio deduceva che nell’accertamento dei ridetti “requisiti soggettivi” la CTR aveva omesso l’esame di taluni documenti ecc..

In disparte l’inammissibilità che consegue all’applicazione della regola cosiddetta della “doppia conforme” di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 4, il motivo è ulteriormente inammissibile perchè in realtà l’Ufficio non lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso e bensì che non sia stato preso in considerazione il materiale istruttorio ritenuto a sostegno delle proprie allegazioni (Cass. sez. un. n. 19881 del 2014; Cass. sez. un. n. 8053 del 2014).

10. Nella particolarità della assai incerta vicenda fattuale, debbono farsi consistere le ragioni che inducono la Corte a compensare le spese di ogni fase e grado.

11. La soccombente, che è un’Amministrazione statale, non è tenuta al pagamento dell’ulteriore importo ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis e quater (Cass. sez. 6 n. 1778 del 2016; Cass. sez. 3 n. 5955 del 2014).

PQM

La Corte respinge il ricorso; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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