Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21613 del 19/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 18/07/2017, dep.19/09/2017),  n. 21613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14531-2016 proposto da:

F.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI

DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO CANGIANO in

virtù di procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONELLA CARNELLI

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 332/2015 del TRIBUNALE di SAVONA, depositata

il 17/03/2015 nonchè l’ordinanza della Corte d’Appello di Genova

depositata il 6 aprile 2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Letta la memoria depositata dalla ricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

F.M.R. conveniva, fra gli altri, C.G. dinanzi al Tribunale di Chiavari affinchè fosse condannata a rimuovere gli stenditoi presenti sul balcone della convenuta ed aggettanti sul terrazzo dell’attrice.

Si costituiva la convenuta che eccepiva di avere usucapito il diritto di servitù per il possesso ultraventennale.

Il Tribunale adito con la sentenza n. 332 del 17 marzo 2015, qualificata la domanda attorea in termini di negatoria servitutis, riteneva fondata l’eccezione sollevata dalla Cattaneo, in quanto era stata offerta la prova che lo stenditoio apposto sul balcone era in loco da oltre venti anni, come confermato dal teste B.. Al contrario il teste G., indicato da parte attrice, era da reputarsi inattendibile, atteso che la sua deposizione si era palesata imprecisa ed inidonea quindi a confutare quella decisamente più attendibile del teste indicato dalla convenuta.

A seguito di appello proposto dalla F., la Corte d’Appello di Genova con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. del 6 aprile 2016, comunicata in pari data, dichiarava inammissibile il gravame in quanto privo di ragionevole probabilità di accoglimento.

A tal fine osservava che correttamente il primo giudice aveva ritenuto meno attendibile la dichiarazione del teste G., per una serie di incertezze ed imprecisioni compiute nel corso della deposizione, sicchè meritava di esser confermata la valutazione in ordine all’intervenuta usucapione del diritto a tenere in loco gli stenditoi.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale e dell’ordinanza della Corte distrettuale propone ricorso F.M.R. sulla base di tre motivi.

C.G. ha resistito con controricorso.

Il primo motivo, con il quale si impugna specificamente l’ordinanza della Corte distrettuale per la violazione dell’art. 348 ter c.p.c., 132 c.p.c. e art. 111 Cost., è manifestamente infondato.

La ricorrente pur richiamando quanto precisato da questa Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 1914/2016, con la quale sono stati individuati le condizioni ed i limiti per l’autonoma impugnabilità dell’ordinanza di inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c., non ha colto che, proprio alla luce dei principi ivi esposti, nel caso di specie deve reputarsi non consentita la autonoma ricorribilità dell’ordinanza.

A tal fine deve ricordarsi che questa Corte ha precisato che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, ove si denunci l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio “prognostico” che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazione.

Nella vicenda in esame, la decisione dei giudici di appello si è limitata esclusivamente alla valutazione prognostica circa l’esito nel merito dell’appello, ritenendo condivisibile la valutazione delle risultanze istruttorie, senza quindi in alcun modo eccedere dall’ambito e dagli scopi in vista dei quali il legislatore ha introdotto il nuovo istituto del cd. filtro in appello.

Si assume che il generico richiamo alle valutazioni espresse dal Tribunale non sarebbe sufficiente, ed inficerebbe la validità dell’ordinanza, essendo peraltro mancata la disamina specifica del secondo motivo di appello con il quale si contestava la valutazione in ordine alla corretta applicazione dell’art. 1158 c.c.

Ritiene a contrario il Collegio che l’ordinanza de qua, sebbene con motivazione sintetica, come appunto imposto dal legislatore, abbia valutato nel complesso la possibilità di un eventuale accoglimento del gravame, formulando un giudizio negativo, ed avendo altresì dato conto anche della ricorrenza dei requisiti per l’usucapione ex art. 1158 c.c., laddove al punto 5) ha indicato le ragioni in base alle quali dalla deposizione del B. si evinceva l’esistenza di un possesso ininterrotto ed ultraventennale.

Il motivo deve quindi essere disatteso.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione degli artt. 1158 e 949 c.c. nella parte in cui il Tribunale ha ravvisato la ricorrenza dei requisiti per l’usucapione della servitù in favore della convenuta, mentre con il terzo motivo si denunzia la violazione dell’art. 116 c.p.c., in quanto si deduce che le risultanze dell’istruttoria sarebbero state mal considerate da parte del giudice di prime cure.

I due motivi, rivolti nei confronti della sentenza del Tribunale, vanno congiuntamente esaminati per la loro evidente connessione e si rivelano infondati.

Entrambe le censure mirano evidentemente a sollecitare a questa Corte una diversa e non consentita rivalutazione del materiale istruttorio, prospettando come violazioni di legge quelle che in realtà sono delle critiche all’apprezzamento dei fatti, compito devoluto in esclusiva al giudice del merito.

Peraltro nel caso in esame, la sentenza impugnata ha dato conto, con ampia ed adeguata motivazione delle ragioni in base alle quali era da reputare maggiormente attendibile la deposizione del teste B., e di come, dal tenore della medesima, fosse possibile ravvisare l’esistenza dei fatti idonei a legittimare l’accoglimento dell’eccezione di usucapione.

Le censure all’apprezzamento de fatto, sebbene veicolate sub specie di violazione di legge, devono poi ritenersi vieppiù non ammesse nel caso di specie, oltre che per effetto della modifica di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, così come interpretato dalle Sezioni Unite con le pronunce nn. 8053 ed 8054 del 2014, anche alla luce della specifica previsione di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 4, che per l’ipotesi di cd. doppia conforme, quale appunto verificatasi nel caso in esame, preclude la ricorribilità per cassazione della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il ricorso risulta pertanto manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile (cfr. Cass. S.U. n. 7155/2017). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA