Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21613 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 07/10/2020), n.21613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22926-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.I.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1827/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 21/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. G.I. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza avverso l’avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2004, con il quale l’Ufficio di Cosenza chiedeva il pagamento della somma di Euro 70.222,70, a titolo di Irpef, Iva, addizionali regionali e comunali e sanzioni.

2.La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ritenendo l’avviso di accertamento viziato da carenza di motivazione.

3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Calabria dichiarava inammissibile l’appello per omesso deposito da parte dell’appellante della ricevuta di spedizione, non essendo sufficiente il deposito dell’elenco delle raccomandate, e per avere l’appellante proposto l’appello oltre i termini previsti dalla legge.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. G.I. non si è costituita.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53 e degli artt. 156 e 327 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., 1 comma, n. 4”. In particolare si duole l’Ufficio che l’impugnata sentenza non abbia valutato quale atto sufficiente a provare la data di spedizione del plico raccomandato la distinta dei pieghi raccomandati recante i numeri delle stesse e la data del 27/10/2014 e non abbia considerato che la tempestività dell’appello si desumeva, implicitamente, dalla prova della data di ricezione della raccomandata risultante dalla relata di notifica;

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., comma 1, in combinato disposto con la L. n. 742 del 1969, art. 1 (applicabile ratione temporis) con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR, nell’accertare che l’appello era stato proposto senza il rispetto dei termini, erroneamente conteggiato il periodo di sospensione feriale dei termini.

2. Il primo motivo è fondato.

2.1 L’art. 22, comma 1, richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, prevede che “il ricorrente, entro il termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deposita nella segreteria della commissione tributaria adita … l’originale del ricorso notificato a norma dell’art. 137 c.p.c. e seguenti, ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale”.

2.2 In giurisprudenza è stato di recente precisato che “Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)” (Sez. U. sentenza n. 13452 del 29/05/2017).

2.2 Il deposito del documento di spedizione del plico raccomandato assolve alla funzione di consentire la verifica, ad opera dell’autorità giudicante, della tempestività dell’impugnazione.

2.3 Questo Collegio ha, inoltre, affermato il principio secondo il quale “Nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale” (Cass. n. 8332/2019, 22878/2017 e 7312/2016). La giurisprudenza ha inoltre chiarito “che la veridicità dell’apposizione della data mediante il timbro postale a calendario è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, poichè si riferisce all’attestazione di attività compiute dal pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni in relazioni alla ricezione (Cass. pen., 14.4.1994 – Cass. pen. 1996, 93, s.m.). Infatti, riguardo al timbro postale mancante di firma si ritiene che si ha atto pubblico in senso tecnico giuridico pur in difetto di sottoscrizione dell’atto stesso, esistendo la possibilità d’identificarne la provenienza e non richiedendone la legge la sottoscrizione ad substantiam (Cass. pen.,10.1. 1989 – Cass. pen. 1991, I, 418, s.m.; conf. 1.3.1985 – Cass. pen. 1986, 1083, s.m.; 27.5.1982 – Cass. pen. 1983, 1980, s.m.; v. sull’accettazione del plico Cass. pen., 27.1.1987 – Cass. pen. 1988, 826, s.m.)” (Cass., Sez. U., n. 13452 del 2017, p. 5.9, v. anche p. 5.10).

2.4 Nella fattispecie in esame l’Agenzia dell’Entrate ha riprodotto nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, la distinta/elenco delle raccomandate postali attestante, mediante l’apposizione del timbro/datario delle Poste Italiane l’avvenuta presentazione all’ufficio postale in data 27 ottobre 2014 della raccomandata indirizzata a G.I. recante numero (OMISSIS) corrispondente al numero contenuto nell’avviso di ricevimento dove si dà atto della spedizione della raccomandata in data 27 ottobre 2014.

2.5 Poichè la costituzione è avvenuta in data 11 novembre 2014, come da attestazione della segreteria della Commissione Tributaria Regionale riprodotta nel ricorso, non può ritenersi violata la normativa di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53.

3 E’ fondato anche il secondo motivo che investe la ratio decidendi dell’impugnata sentenza che ha sancito la tardività dell’appello.

3.1 La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale è stata depositata in data 29 luglio 2013.

3.2 Poichè il giudizio, iniziato con il ricorso avverso l’avviso di accertamento, è stato instaurato, come accertato dalla CTR e non contestato nel presente giudizio, prima del 4 luglio 2009, trova applicazione la vecchia disciplina dell’art. 327 c.p.c. che consentiva la proposizione dell’appello entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza come del resto riconosciuto anche dai giudici di secondo grado.

3.3 La normativa di cui alla L. n. 132 del 2014, che ha ridotto il periodo di sospensione feriale da gg 46 e gg 31 è entrata in vigore il 1 gennaio 2015 e quindi non si applica al caso di specie essendo stato l’appello depositato nel novembre 2014.

3.4 Applicando l’interruzione dei termini feriali dal 1 agosto al 15 settembre il termine di scadenza dell’appello viene a cadere il 28 ottobre 2014 sicchè l’atto di appello spedito il 27 ottobre 2014 è tempestivo.

4 In accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza va quindi cassata e rinviata alla CTR della Calabria in diversa composizione.

PQM

La corte:

– accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

 

 

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