Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21612 del 22/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 22/08/2019, (ud. 16/01/2019, dep. 22/08/2019), n.21612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29073-2014 proposto da:

M.D.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

G. MAZZINI 131, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CAMPOROTA,

rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIA RITA PISTOLA, STANISLAO

DE SANTIS;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARBIA, 15,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SICA, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE BRUNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1152/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 11/09/2014 r.g.n. 233/2010;

LA CORTE, esaminati gli atti e sentito il consigliere relatore:

Fatto

RILEVA

che:

M.D.R. con ricorso per cassazione, del 15 dicembre 2014, affidato a cinque motivi impugnava la sentenza n. 1152, in data 10 luglio /11 settembre 2014, notificata il 17 ottobre 2014, con la quale la Corte d’Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sul gravame interposto da R.G. contro lo stesso M., avverso la sentenza del Tribunale di Rossano, emessa 2 dicembre 209, all’esito di apposita c.t.u. contabile in parziale riforma di quest’ultima, dichiarava che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal gennaio 1987 al 31 luglio 2003, condannando quindi l’appellato, attuale ricorrente, al pagamento, a favore dell’attore R., della somma di 185.926,84 Euro, a titolo di differenze retributive (di cui 17.600,00 per t.f.r.), oltre accessori di legge, rigettando l’appello incidentale (limitatamente alle spese processuali, in quanto compensate, però da regolarsi secondo il principio della soccombenza e perciò non poste a carico della parte rimasta soccombente) e confermando nel resto la pronuncia di primo grado, ma compensate per la metà per spese di primo grado (determinate in complessivi 5868,00 Euro), poste per la residua quota a carico del M., condannato invece per intero al pagamento delle ulteriori spese di lite, liquidate in 5021,0 Euro, oltre accessori di legge;

VISTO il controricorso per R.G., di cui alla relata di notifica mezzo posta, spedita in data 17 gennaio 2015, ma della quale in atti manca l’avviso di ricevimento pervenuto al destinatario;

che sono stati comunicati alle parti rituali e tempestivi per l’adunanza camerale fissata al 16 gennaio 2019, mediante messaggi di posta elettronica certificata a cura della Cancelleria di questa Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso va disatteso per le seguenti ragioni, tenuto conto, in particolare, di quanto compiutamente e correttamente, con adeguate argomentazioni, è stato accertato, apprezzato e deciso dalla competente Corte di merito mediante la sentenza qui impugnata, di guisa che da un lato le menzionate valutazioni sono insindacabili dalla Corte di merito, che nella decisione non ha tra l’altro pretermesso l’esame di alcuna utile, rilevante e decisiva circostanza, mentre d’altro canto, una volta riformata la sentenza gravata l’unica statuizione processualmente rilevante è quella d’appello, pronunciata dal giudice di grado superiore, come tale soggetta a ricorso ex art. 360 c.p.c.;

invero, la Corte di merito ha riesaminato le risultanze istruttorie acquisite nel corso del primo grado del giudizio, riportando in particolare le dichiarazioni rese dai testi Ru.Do., D.D., Ma.An. e B.R., mentre per i testimoni indicati da parte convenuta non si riteneva che essi avessero fornito elementi incompatibili con la versione dei fatti emergente dalle dichiarazioni rese dai testi di parte resistente, come anche in proposito puntualizzato. Nè, ad avviso della Corte calabrese, la documentazione attestante il versamento di contributi agricoli a favore dell’attore, dal 1992 sino al 2002, risultava decisiva, nel senso invocato da parte appellata, mancando la prova dell’effettivo svolgimento della prestazione agricola, cui la contribuzione pareva riferirsi ed a fronte delle deposizioni riportate, della cui attendibilità non era dato dubitare, siccome tutte confermanti la presenza, durante lo stesso arco temporale, dell’appellante nell’esercizio – bar di M.R.D., con mansioni di addetto alla preparazione e somministrazione di bevande. Pertanto, a giudizio della Corte d’Appello, in base alle acquisite emergenze istruttorie, doveva affermarsi che l’appellante aveva svolto mansioni di barista, riconducili al IV livello del c.c.n.l. di settore, alle dipendenze del M., osservando il normale orario di lavoro contrattuale, dal 1987 sino al mese di luglio 2003 (cioè fino al momento in cui R.G. risultò essere stato assunto da A.G., secondo quanto dichiarato da quest’ultimo, indicato come teste da parte resistente – appellata);

a tale ultimo riguardo, infatti, secondo la Corte distrettuale, i cosiddetti indici sussidiari, costituiti dalla continuità della prestazione, da vincolo di orario, dalla durata del rapporto e dallo stabile inserimento nell’organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro, apparivano nella specie sufficienti a configurare il vincolo della subordinazione, attesa la natura meramente esecutiva delle mansioni disimpegnate dall’appellante. Infatti, la prestazione di lavoro resa dall’attore, quale unico addetto alla preparazione delle bevande in un bar era connotata da evidenti semplicità e ripetitività. Di conseguenza, una verifica improntata alla ricerca di poteri disciplinari e di organizzazione di cose nonchè di persone avrebbe finito per utilizzare, nella fattispecie de qua, parametri del tutto fuori contesto. Quindi, l’allocazione del rischio dell’attività in questione ben poteva apprezzarsi sulla base degli altri menzionati indici sintomatici, di regola secondari;

per contro, il primo motivo di ricorso (violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2697 c.c., comma 1, nonchè dell’art. 414 c.p.c., n. 5 e art. 115 c.p.c., comma, nn. 1 e 3), si appalesa del tutto inconferente, oltre che inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366, comma 1 codice di rito, non avendo in primo luogo riprodotto gli atti processuali da cui desumere l’indebita acquisizione di ufficio del ccnl di riferimento, nè quelli da cui poter rilevare l’impossibilità di determinare l’an ed in quantum della pretesa creditoria azionata dal R.. D’altro canto, il contratto collettivo di lavoro non costituisce un mezzo di prova rimesso alla sola disponibilità delle parti, nel qual caso tuttavia si sarebbe trattato di un vizio di ultrapetizione, ritualmente denunciabile tuttavia esclusivamente ed univocamente in termini di nullità, come error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c.;

invero, nel rito del lavoro, ove sia stata omessa, o sia errata, l’indicazione del contratto collettivo applicabile, non ricorre la nullità del ricorso introduttivo di cui all’art. 414 c.p.c., in quanto rientra nel potere-dovere del giudice acquisirlo d’ufficio ex art. 421 c.p.c., qualora vi sia solo contestazione circa la sua applicabilità, non comportando tale acquisizione una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere (v. in tal sensi Cass. sez. VI – L n. 6610 del 14/03/2017; v. parimenti Cass. lav. n. 1246 del 20/01/2011: nelle cause soggette al rito del lavoro, l’acquisizione del testo dei contratti o accordi collettivi può aver luogo anche in appello, sia attraverso la richiesta di informazioni alle associazioni sindacali, la quale non è soggetta al divieto di cui all’art. 437 c.p.c., comma 2, non costituendo un mezzo di prova, sia attraverso l’esercizio da parte del giudice del potere officioso, riconosciuto dal medesimo art. 437, comma 2, di invitare le parti a produrre il contratto collettivo, ove non ne risulti contestata l’applicabilità al rapporto; in ogni caso, pur non essendo automatico l’accoglimento di tali istanze, spetta al giudice, ove formulate, valutarne l’ammissibilità, sulla base di tutti gli elementi versati in atti, esplicitando le ragioni che ne fondino il rigetto. Ed analogamente, secondo Cass. lav. n. 15653 in data 01/07/2010);

inammissibile risulta, inoltre, il secondo motivo di ricorso, (violazione degli artt. 1321 e 1322 c.c. i relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), secondo cui non sarebbe stato consentito quantificare e liquidare le rivendicate differenze retributive sulla base di contratti collettivi non applicabili alle parti in causa, donde il conseguente rigetto della domanda, non avendo l’attore indicato, attesa la pacifica inapplicabilità diretta del contratto collettivo, sulla base di quale parametro, eventualmente diverso, la commisurazione delle pretese differenze dovesse avvenire;

invero, il ricorrente anche qui ha omesso, quindi irritualmente, di precisare ai sensi dell’art. 366 c.p.c., dove, dove e quando avrebbe posto la questione, in sede di merito, dell’inapplicabilità almeno nei propri confronti, della contrattazione collettiva, cui invece ha inteso riferirsi la Corte distrettuale, questione di cui non vi è traccia alcuna nella sentenza qui impugnata (laddove a pag. 2 si riportano per sintesi le difese del resistente, ma senza alcun riferimento alla questione inerente alla contrattazione collettiva, aggiungendovi inoltre che il primo giudicante rigettò la domanda, soltanto per non aver riconosciuto la natura subordinata delle prestazioni rese dal R., mentre poi a pag. 4 si richiama soltanto il “CCNL settore turismo Confcommercio allegato in atti”);

ugualmente va disatteso il terzo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per asserita “violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. e dei principi in tema di riferimento, ai fini della individuazione della natura del rapporto, al criterio costituito dall’assoggettamento del lavoratore al potere datoriale, ovvero ai criteri cc. dd. sussidiari”, mentre in effetti parte ricorrente non considera tutto il complessivo iter argomentativo seguito in proposito dalla Corte di merito con l’impugnata sentenza, siccome in precedenza indicato -laddove sono state, invece correttamente, chiarite le ragioni per cui venivano giudicati utilizzabili nella particolare fattispecie, gli indici sussidiari, quindi ritenuti significativi del carattere subordinato delle prestazioni rese, durante gli anni, dal gennaio 1987 al 31 luglio 2003, dal R. – per poi inammissibilmente contestare, in punto di fatto, in questa sede di legittimità quanto diversamente apprezzato e accertato in termini di subordinazione, rilevante ex art. 2094 c.c., sul punto dalla Corte di merito;

di conseguenza, per le ragioni sopra enunciate, risulta altresì inammissibile ed infondato il quinto motivo di ricorso (pagine da 10 a 13 dell’atto notificato il 15 dicembre 2014), dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in termini di “omesso, ovvero insufficiente e comunque inadeguato esame, circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dallo status di lavoratore agricolo per contro, la Corte territoriale ha dato atto (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) che il convenuto M. contestò la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, dedotto ex adverso, allegando che l’attore era un suo “figlioccio”, sicchè a titolo amichevole aveva offerto prestazioni, peraltro saltuarie, nel bar e che aveva, invece, lavorato come bracciante agricolo nei fondi di sua proprietà dal 1992 al 2002, ed in seguito negli anni 2003 e 2004 alle dipendenze di A.G., giusta la documentazione all’uopo prodotta;

come si evince dalla motivazione (v. in part. pag. 4 della sentenza de qua) la Corte distrettuale ha, quindi, esaminato tutte le rilevanti circostanze fattuali in questione, alla stregua di quanto emerso dalle testimonianze, nonchè dalla prodotta documentazione (ivi compresa quella attestante il versamento di contributi lavoratori agricoli in favore dell’appellante, dal 1992 al 2002, però giudicata dalla Corte distrettuale non decisiva, nel senso invocato da parte appellata… – v. ancora pag. 4 dell’impugnata sentenza, per quanto concerne il periodo di ritenuta subornazione alle dipendenze del M., mentre per quello immediatamente successivo è stato dato invece e credito alla testimonianza resa da A.G., ad iniziare dal mese di agosto 2003);

per il resto, dunque, le doglianze in proposito mosse dal ricorrente si rivelano non solo alquanto carenti – nella loro enunciazione – ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6 (cfr. pagine 12 e 13 del ricorso), ma ad ogni modo inammissibili, siccome tese a confutare i giudizi di merito espressi sui fatti di causa da parte della Corte territoriale, unica ad essere in proposito compente, contrapponendo una diversa e contraria ricostruzione della vicenda (cfr. Cass. VI civ. – 5 n. 29404 del 07/12/2017: con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità. In senso analogo, v. tra le altre Cass. nn. 9097 del 2017, 19011 del 2017, 16056 del 2016 e 19547 del 2017. In part. Cass. VI civ. – 5 n. 9097 del 07/04/2017: con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione);

per altro verso, tutte le doglianze, con le quali parte ricorrente ha denunciato vizi di motivazione, appaiono per la verità insussistenti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove tale norma nella specie si applica in base al testo attualmente vigente, a seguito delle modifiche introdotte dal legislatore del 2012 (art. 54, comma 1, lett. b), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134), risalendo la qui impugnata sentenza d’appello all’anno 2014, sicchè opera il regime transitorio di cui all’art. 54, comma 3, di. cit.(“si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, avvenuta il 12 agosto 2012);

orbene, le censure de quibus appaiono inammissibili, atteso che in effetti loro tramite si pretende, irritualmente, in questa sede di legittimità di sindacare quanto invece diversamente apprezzato, accertato e deciso dalla Corte di merito con adeguate motivazioni, peraltro indubbiamente in linea con il parametro del c.d. minimo costituzionale occorrente come per legge (cfr. tra le altre Cass. III civ. n. 23940 del 12/10/2017: in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia. In senso conforme ex plurimis Cass. sez. un. civ. nn. 8053 e 8054 del 2014, secondo cui, dunque, valgono i seguenti principi di diritto: a) la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), disposta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partì, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; b) il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia; c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; d) la parte ricorrente deve indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso.

V. parimenti Cass. III civ. n. 11892 del 10/06/2016, secondo cui pure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondarlo, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio -, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Conforme Cass. I civ. n. 23153 del 26/09/2018);

inoltre, secondo il principio affermato dalle Sezioni unite civili di questa Corte, con la sentenza n. 22232 del 03/11/2016, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr. altresì Cass. sez. un. civ. n. 25984 del 22/12/2010, secondo cui il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice. In senso conforme Cass. III civ. n. 8106 del 06/04/2006: non è sufficiente, perchè la motivazione di una sentenza sia definita “contraddittoria”, che un’espressione contenuta in questa sia in contrasto con altra, essendo indispensabile, altresì, che si sia in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato. Non sussiste, pertanto, motivazione contraddittoria allorchè dalla lettura della sentenza sia agevole accertare che si versa in una ipotesi di errore materiale nella redazione della sentenza stessa e che, dunque, non sussistono incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice. V. pure Cass. III civ. n. 13318 del 30/06/2015, secondo cui il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, sicchè non incorre in tale vizio – ma in un semplice errore materiale – il giudice che affermi l’infondatezza dell’appello e poi lo accolga parzialmente, quando la lettura della sentenza non lasci incertezze sull’effettiva volontà del giudicante);

tanto chiarito in punto di diritto, gli anzidetti vizi non sono ravvisabili nella fattispecie, laddove la Corte di Catanzaro con la sentenza n. 1152/14 ha, chiaramente e coerentemente, manifestato la ratio decidendi della statuizione, oggetto del ricorso in esame, riportando analiticamente le conclusioni delle parti, nonchè le ragioni della non condivisa sentenza di primo grado, e le argomentazioni poste a sostegno della decisione;

inammissibile risulta ancora il quinto e ultimo motivo di ricorso (“violazione dell’art. 2948 c.c. e dei principi in tema di prescrizione del diritto alle differenze retributive – art. 360 c.p.c., n. 5”, pagine da 13 a 15 del ricorso 15.12.14), attesa la carenza di complete riproduzioni dei relativi atti ex art. 366 c.p.c., n. 6, non essendo sufficiente il loro accenno, con rinvio per relationem a precedenti documenti processuali, tanto più che nella specie la Corte d’Appello con l’impugnata sentenza non accennava minimamente alla questione, con conseguente novità pure della censura sul punto sollevata in sede di legittimità. Nè parte ricorrente ha menzionato la sua memoria difensiva di costituzione in appello, con la quale avrebbe dovuto ritualmente reiterare, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., espressamente, l’asserita eccezione di prescrizione di cui alla sua memoria di costituzione in prime cure del 13-10-2005, una volta che la domanda dell’attore era stata respinta, ma per altre assorbenti ragioni di merito, con la sentenza di primo grado (a parte poi ogni altra considerazione sulla decorrenza nella specie della prescrizione per crediti da lavoro subordinato, però non regolarizzato, che di regola non opera in costanza di rapporto se non quando sia accertato e provato il requisito della c.d. stabilità reale a tutela del medesimo. Nel caso qui in esame il periodo riconosciuto dalla Corte di merito va da gennaio 1987 a luglio 2003, mentre l’atto interruttivo risale al ricorso introduttivo del giudizio di marzo 2005);

nonostante l’esito negativo dell’impugnazione qui proposta, il soccombente non va condannato alle relative spese, poichè non vi è prova della notifica del controricorso per l’intimato R. (manca in atti l’avviso di ricevimento recapitato al destinatario di cui alla spedizione in data 17-01-2015), di modo che il controricorso deve ritenersi inammissibile;

tuttavia, ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

la Corte RIGETTA il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuti per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2019

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