Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21612 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 18/07/2017, dep.19/09/2017),  n. 21612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13825-2016 proposto da:

M.G., M.D., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA TRONTO 32, presso lo studio dell’avvocato GIULIO MUNDULA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPINA AVERSA

giusta procura in calce al rcorso;

– ricorrenti –

contro

M.L., domiciliata in ROMA presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Vittorio Gobbi,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.P., C.A. VED M., N.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 332/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 29/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dai ricorrenti.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

M.D. e G., assumendo che era deceduto ab intestato il padre M.M., al quale erano succeduti, oltre che gli attori, il coniuge C.A., e le figlie M.L. e P., convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino le coeredi nonchè N.G., affinchè, previo accertamento della simulazione dell’atto di vendita del 7 luglio 2004, con il quale il de cuius aveva venduto alla figlia L. ed a N.G. un immobile di sua proprietà, si riscontrasse che si trattava di una donazione dissimulata da porre in collazione, ovvero, in via subordinata, da ridurre nei limiti necessari alla reintegra della quota di legittima.

Assumevano altresì che il de cuius aveva effettuato in favore dell’altra figlia P. delle donazioni in denaro, affette però da nullità, in quanto prive della forma prevista dalla legge per le donazioni.

Il Tribunale di Torino con la sentenza non definitiva n. 6084 del 2012 rigettava la domanda di simulazione della donazione relativa all’immobile, ritenendo che invece si trattava di una donazione indiretta realizzata sub specie di negotium mixtum cum donatione, rigettando altresì la domanda di nullità della donazioni in denaro in favore della figlia L., disponendo pertanto procedersi alla divisione dei beni relitti nonchè della somma di Euro 32.196,41, pari all’importo della donazione indiretta in favore della figlia L..

Con la sentenza definitiva del 15 luglio 2013 il Tribunale approvava il progetto di divisione, compensando tra le parti le spese di lite.

A seguito di appello proposto da M.G. e D., la Corte d’Appello di Torino con la sentenza n. 332/2016 ha confermato le decisioni di primo grado.

Per quanto rileva specificamente in questa sede, e con riferimento alla vicenda della vendita dell’immobile del de cuius in favore della figlia L. e del, all’epoca, suo convivente, N.G., ad avviso dei giudici di appello doveva condividersi la conclusione del Tribunale.

Ed, infatti il quadro indiziario della simulazione offerto dagli attori si fondava sull’indicazione di un prezzo di vendita notevolmente inferiore al reale valore di mercato del bene e sul mancato pagamento del prezzo, unitamente al fatto che la vendita era avvenuta con atto pubblico e con l’assistenza di due testimoni.

Tuttavia, era stata offerta dalla convenuta la prova del versamento da parte del Napolitano della somma di Euro 40.000,00 coevamente alla vendita, dovendosi ritenere che tale pagamento fosse riferibile ad entrambi gli acquirenti.

Si è pertanto ritenuto che, a fronte della prova del versamento di una parte del prezzo, doveva escludersi che vi fosse stata una vendita simulata, ma che piuttosto, anche in ragione dell’indicazione di un prezzo di vendita inferiore al reale valore del bene, fosse stata posta in essere una donazione indiretta, e precisamente per quella parte del valore dell’immobile non coperta dal pagamento parziale.

Per l’effetto, la donazione concerneva solo la differenza tra quanto pagato e quanto invece corrispondeva all’effettivo valore del bene, la cui metà doveva esser portata in collazione da parte della convenuta, con la maggiorazione degli interessi legali a far data dall’apertura della successione.

Tale ragionamento è stato pienamente condiviso dai giudici di appello, i quali, pur riconoscendo che la simulazione potesse essere provata dagli attori mediante il ricorso a presunzioni, avendo gli stessi agito anche nella qualità di legittimari, e quindi potendo valersi del regime probatorio concesso ai terzi rispetto all’atto simulato, hanno tuttavia osservato che la prova dell’avvenuto pagamento di una parte del prezzo determinava un’inversione dell’onere della prova, in quanto avrebbero dovuto gli attori dimostrare che il prezzo non era stato corrisposto, anche per quella quota per la quale vi era evidenza probatoria.

Doveva quindi escludersi la simulazione della vendita e condividersi la diversa qualificazione come negotium mixtum cum donatione, e come tale riconducibile ad una ipotesi di donazione indiretta, per la parte corrispondente all’effettivo depauperamento del venditore, ritenendosi altrettanto condivisibile la quantificazione di tale importo, così come operata dal giudice di prime cure.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso M.D. e G. sulla base di sei motivi.

M.L. ha resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.

I primi tre motivi che possono essere congiuntamente esaminati per la connessione delle questioni che pongono, sono infondati e devono essere rigettati.

Con il primo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 115 c.p.c., con il secondo la violazione dell’art. 2697 c.c., anche in relazione all’art. 116 c.p.c. ed all’art. 1498 c.c., e con il terzo si denunzia la violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 1417 ed all’art. 1498 c.c.

Le censure investono l’affermazione dei giudici di appello secondo cui l’offerta di prova da parte della convenuta dell’avvenuto pagamento di una quota del prezzo da parte dell’acquirente sia circostanza idonea ad invertire l’onere della prova concernente la pretesa simulazione del contratto a carico dei fratelli appellanti, i quali avrebbero dovuto dimostrare che il prezzo non era stato corrisposto, quantomeno per la somma di cui vi era evidenza probatoria.

Si sostiene che alla luce dei fatti allegati e provati, la sentenza avrebbe indebitamente invertito l’onere della prova, trascurando che la convenuta in realtà non aveva mai offerto la prova dell’integrale pagamento del prezzo, prova che ai sensi dell’art. 1498 c.c. incombeva proprio sulla parte acquirente, trattandosi dell’obbligazione tipica gravante ex lege su quest’ultima.

I motivi, come detto, sono privi di fondamento.

Ed, invero, la sentenza impugnata dopo avere riconosciuto la possibilità per gli attori, rivestendo gli stessi la qualità di legittimari, di poter provare la simulazione anche mediante il ricorso a presunzioni, ha sostanzialmente affermato che pur profilandosi un quadro indiziario che potenzialmente deponeva per la natura simulata dell’atto di vendita, in quanto dissimulante una donazione (rapporto di parentela tra le parti, indicazione di un prezzo inferiore al valore effettivo del bene, stipula della vendita con le forme prescritte per la donazione), potendosi quindi ritenere assolto l’onere probatorio che incombe su colui che agisce in simulazione, ha però osservato che era stata altresì offerta la prova da parte della convenuta del fatto che almeno una parte del prezzo, era stata effettivamente pagata, e precisamente per l’importo di Euro 40.000,00, e tramite il versamento di un assegno tratto dall’altro acquirente G.N., ma nell’interesse anche dell’altra cointestataria del bene.

Orbene, una volta ritenuto che la valutazione circa l’idoneità della documentazione versata in atti dalla convenuta a provare il pagamento di una parte del prezzo nonchè la riferibilità di tale pagamento anche alla odierna controricorrente, costituiscono apprezzamenti in fatto non sindacabili in sede di legittimità, del tutto corretta deve ritenersi l’affermazione del giudice di merito, secondo cui a questo punto incombeva agli attori dimostrare che in realtà tale pagamento non era effettivo.

Ed, invero, atteso che, come detto, la prova della simulazione incombe su colui che ne chiede l’accertamento, e nel nostro caso sugli attori, il complessivo quadro indiziario che pur deponeva per la natura simulata della vendita, risultava però gravemente incrinato per effetto della prova del pagamento, sia pure parziale, del prezzo, che non consentiva di affermare che l’intero bene fosse stato oggetto di una donazione in favore dei convenuti.

Pertanto, si è correttamente affermato che gli attori, onde poter ottenere l’accoglimento della domanda di simulazione relativa del bene, ed al fine di conseguire l’accertamento della donazione dell’intera proprietà dell’immobile, a fronte della prova di un pagamento, avrebbero invece dovuto dimostrare che tale pagamento era a sua volta fittizio, e che in realtà al venditore non era pervenuta alcuna somma a titolo di corrispettivo, dimostrando, se del caso, l’avvenuta restituzione al Napolitano da parte del venditore della somma che invece risultava essere stata versata al momento della vendita.

E’ quindi evidente che il senso della decisione del giudice di appello è quello di ribadire che gli attori erano comunque tenuti ad assolvere l’onere probatorio circa la natura simulata del contratto, e che a tal fine, in presenza di un elemento probatorio, quale appunto la prova del pagamento parziale del prezzo, era necessario privare di efficacia probatoria tale elemento di segno contrario, dimostrando quindi che in realtà il trasferimento della proprietà del bene non aveva visto il pagamento di alcun corrispettivo, nemmeno parziale.

La circostanza poi che la prova del pagamento sia stata solo parziale non ha implicato il totale rigetto della domanda attorea, ma ha posto la Corte di merito nella diversa prospettiva della donazione indiretta, avendo ritenuto che le parti avessero inteso porre in essere un negotium mixtum cum donatione, nel quale l’arricchimento del donatario consisteva nel valore del bene alienato non coperto dal parziale pagamento del prezzo, disponendo quindi che proprio tale differenza, e per la quota del 50 % della quale si era avvantaggiata la controricorrente, dovesse essere posta in collazione.

Deve quindi escludersi che la mancata prova dell’integrale pagamento del prezzo da parte della convenuta sia rimasta priva di conseguenze per la stessa, posto che, come visto, è stata riconosciuta, sebbene in parte, la natura di liberalità non donativa per l’atto de quo.

Con i restanti tre motivi di ricorso si denunzia la contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in ordine all’affermazione secondo cui la prova dell’avvenuto pagamento di una parte del prezzo è circostanza idonea ad invertire l’onere della prova (quarto motivo), la contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, laddove la Corte d’Appello avrebbe ritenuto che fosse stata offerta la prova dell’avvenuto pagamento del prezzo, mentre in altra parte della sentenza si riferiva di un pagamento solo parziale (quinto motivo), nonchè l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio sempre nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che la prova del pagamento di una somma corrispondente a meno di un terzo del valore del bene costituisse prova sufficiente dell’avvenuto pagamento del prezzo.

I motivi sono inammissibili.

Ed, invero, oltre a riprodursi erroneamente nella rubrica dei singoli motivi la formula di cui alla vecchia stesura dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non applicabile alla fattispecie, in ragione del fatto che la sentenza impugnata risulta pubblicata in data successiva all’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, che ha provveduto a riscrivere il testo della norma de qua (facendo riferimento ad una tipologia di vizio affatto diversa da quella in precedenza contemplata dalla legge), si trascura la circostanza che i giudici di appello hanno confermato all’esito di un giudizio di appello introdotto in data successiva all’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012(11 settembre 2012) la decisione del giudice di primo grado, il che preclude, a mente dell’art. 348 ter c.p.c., u.c. la deducibilità del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Nulla per le spese per gli intimati che non hanno svolto attività difensiva.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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