Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21612 del 13/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21612 Anno 2014
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso 8067 2013 proposto da:

GABRIELLI PIERO,

ricorrente che non ha depositato il ricorso

entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito contro
GERI GIANCARLA, elettivamente domicilia in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
MANCINI ALFREDO giusta procura a margine del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 768 della CORTE D’APPELLO di

FIRENZE,

depositata il 05/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 12/06/2014 dal Consigliere> Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

5136

Data pubblicazione: 13/10/2014

R.g.n. 8067-13 (c.c. 12.6.2014)

Ritenuto quanto segue:
§1. Giancarla Geri, ricevuta in data 18 gennaio 2013 la notificazione da parte di
Piero Gabrielli di un ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di
Firenze del 5 giugno 2012, resa inter partes sull’appello da lei proposto avverso la
sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Lucca, Sezione Distaccata di Viareggio, ha
notificato controricorso in data 25 febbraio 2013 ed ha proceduto all’iscrizione a ruolo del
giudizio di cassazione in situazione nella quale il ricorrente non risulta avere proceduto al

§3. Prestandosi il ricorso ad essere deciso con il procedimento di cui all’art. 380-bis
c.p.e., è stata redatta relazione ai sensi di detta norma ed essa è stata notificata all’avvocato
della resistente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Considerato quanto segue:
§1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti
considerazioni:
<<[...] §2. Il ricorso può essere deciso con il procedimento di cui all'art. 380-bis c.p.c., in quanto appare manifestamente improcedibile. Va considerato che è principio consolidato che «La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione - e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso - ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall'art. 370 cod. proc. civ. e trovando giustificazione nell' interesse del controricarente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione. >> (Cass. (ord.) n. 21969 del 2008).
Si, è, inoltre, precisato che «qualora il ricorso per cassazione non sia depositato, la
ammissibilità del controricorso dell’intimato, presentato al fine di sentire dichiarare
l’improcedibilità del ricorso per effetto dell’omissione del deposito, postula che detto
intimato alleghi copia del ricorso a lui notificata atteso che, in difetto, non può riconoscersi
la sua legittimazione a richiedere una pronuncia su impugnazione di cui non risulta
l’effettiva proposizione» (Cass. sez. un. n. 4500 del 1988).
Nel caso di specie la Geri ha depositato la copia notificata del ricorso.
In base ai ricordati principi sembra, dunque, palese l’improcedibilità del ricorso..

deposito del ricorso.

R.g.n. 8067-13 (c.c. 12.6.2014)

§2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle
quali nulla è necessario aggiungere.
Il ricorso è, dunque, dichiarato improcedibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in
dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Condanna parte ricorrente alla rifusione
alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in curo cinquemila, di cui
duecento per esborsi, oltre accessori e spese generali come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 12
giugno 2014.

P. Q. M.

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