Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21611 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. II, 19/10/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 19/10/2011), n.21611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.F., rappresentato e difeso, in virtù di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. d’Elia Edoardo, elettivamente

domiciliato nel suo studio in Roma, via Michele Mercati, n. 51;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DI FIRENZE;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Firenze n. 694 del 20

gennaio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 21

settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Edoardo d’Elia;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che in data 27 aprile 2001 venne notificato a d.

F. il verbale di accertamento n. (OMISSIS) con il quale la Polizia municipale del Comune di San Casciano Val di Pesa aveva accertato, tramite apparecchiatura Velomatic 512, la violazione, in data 24 marzo 2001, dell’art. 142 C.d.S., comma 9, da parte della vettura BMW, targata (OMISSIS), di proprietà dell’attore, per avere lungo la S.S. (OMISSIS), all’altezza del KM 43, superato di 43 Km/h il limite di velocità di 90 Km/h;

che il d. propose ricorso al Prefetto, deducendo, tra l’altro, che nella S.S. (OMISSIS), trattandosi di una autostrada, doveva essere applicato il limite di 130 Km/h;

che respinto il ricorso ed emessa ordinanza-ingiunzione, il d.

si rivolse al Giudice di pace di Firenze;

che l’adito Giudice di pace, con sentenza in data 4 dicembre 2002, rigettò l’opposizione;

che la pronuncia del Giudice di pace è stata cassata per vizio di motivazione da questa Corte che, con sentenza n. 7517 del 27 marzo 2007, ha rilevato che il giudice di merito non aveva indicato in modo esaustivo gli elementi in fatto ed in diritto sui quali aveva fondato il proprio convincimento, non fornendo adeguata e logica motivazione, non sviluppando alcun argomento o ragionamento tale da dar conto delle proprie valutazioni e del percorso logico seguito e non dando alcuna risposta alle tesi dell’opponente;

che riassunto il giudizio, il Giudice di pace di Firenze, con sentenza in data 20 gennaio 2009, ha rigetto l’opposizione e confermato l’ordinanza-ingiunzione, condannando il ricorrente a rimborsare alla Prefettura le spese di lite, liquidate in Euro 500,00;

che il giudice del rinvio ha rilevato che – indipendentemente da quanto indicato nelle carte stradali della zona edite da varie case editrici che riportano l'(OMISSIS) come autostrada – è fatto notorio che l'(OMISSIS), per le sue caratteristiche strutturali, non è autostrada, essendo una strada priva di corsia d’emergenza, di aree di servizio e di vere e proprie aree di parcheggio, sicchè l’autorità amministrativa ben può stabilire un limite di velocità in un tratto di strada ritenuto pericoloso;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il d.

ha proposto ricorso, con atto notificato il 3-8 marzo 2010, sulla base di tre motivi.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, censura che il Giudice di pace abbia ignorato le disposizioni normative utili per la classificazione dell'(OMISSIS) come autostrada;

che con il secondo mezzo si lamenta l’inottemperanza alla decisione della Corte di cassazione e si deduce l’inesistenza del limite di 90 Km/h, in relazione sia alla segnaletica che alla tipologia stradale;

che il terzo motivo denuncia “mancata statuizione sulle spese di primo grado e della cassazione”, perchè il Giudice di pace, violando il principio della soccombenza e senza alcuna motivazione, non ha liquidato le spese in favore del d., condannando il ricorrente a rimborsare alla Prefettura, non costituita, le spese di lite;

che tutti e tre i motivi, i quali prospettano violazione o falsa applicazione di norme di legge, sono privi del quesito di diritto, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366-bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile;

che questa Corte ha in più occasioni chiarito che i quesiti di diritto imposti dall’art. 366-bis cod. proc. civ. – introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità – rispondono all’esigenza di soddisfare non solo l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione; i quesiti costituiscono, pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti, inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità (tra le tante, Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2863; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22640);

che il quesito di diritto non può essere desunto per implicito dalle argomentazioni a sostegno della censura, ma deve essere esplicitamente formulato, diversamente pervenendosi ad una sostanziale abrogazione della norma (Cass., Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9153);

che non rileva che il ricorso sia stato notificato quando la L. 18 giugno 2009, n. 69, era già stata pubblicata ed entrata in vigore;

che invero, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5 in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass., Sez. 1^, 26 ottobre 2009, n. 22578; Cass., Sez. 3^, 24 marzo 2010, n. 7119);

che pertanto, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimata Amministrazione controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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