Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21610 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 26/10/2016), n.21610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 12815/11 proposto da:

LA.RA. Soc. coop. a r.l., in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria n. 5,

presso lo Studio dell’Avv. Francesco Romanelli, che la rappresenta e

difende, anche disgiuntamente con l’Avv. Tommaso Lo Buglio, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 42/49/2010 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardi, depositata il 26 marzo 2010;

nonchè sul ricorso n. 12818/11 proposto da:

D.B.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n. 5,

presso lo Studio dell’Avv. Francesco Romanelli, che lo rappresenta e

difende, anche disgiuntamente con l’Avv. Tommaso Lo Buglio, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 48/49/2010 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il 16 aprile 2010;

udite le relazioni delle due cause, entrambe svolte nella pubblica

udienza del 5 ottobre 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino

Bruschetta;

udito l’Avv. Tommaso Lo Buglio, per tutti e due i ricorrenti;

udito l’Avv. dello Stato Giammario Rocchitta, per la

controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

Con le impugnate sentenze aventi contenuto identico n. 42/49/10 depositata il 26 marzo 2010 e n. 48/49/10 depositata il 16 aprile 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva gli appelli dell’Agenzia delle Entrate e – in riforma delle decisioni n. 145/06/07 e n. 148/06/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia – respingeva gli autonomi ricorsi promossi da LA.RA. Soc. coop. a r.l. e dal suo socio e legale rappresentante D.B.A. contro il medesimo avviso di liquidazione n. (OMISSIS) con il quale relativamente ad una compravendita di un terreno registrata il (OMISSIS) veniva “revocata” l’agevolazione prevista dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 1 e segg., “per la formazione o per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina” e consistente tra l’altro nella riduzione ad un decimo dell’imposta di registro normalmente dovuta.

La CTR spiegava il rigetto dei ricorsi dei contribuenti osservando che per il suo carattere innovativo il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 2, comma 4 – che estendeva i benefici previsti per i coltivatori diretti agli imprenditori agricoli professionali (IAP) com’era la Cooperativa – non poteva applicarsi ad una compravendita registrata nel 2003 e che in epoca anteriore all’entrata in vigore del ridetto cit. D.Lgs. n. 99, art. 2, comma 4, l’agevolazione era stabilita soltanto a favore della “persona fisica”.

Contro le due sentenze, i contribuenti proponevano separati ricorsi per cassazione entrambi affidati a quattro identici motivi, cui l’Ufficio resisteva con controricorso solo nei confronti della Cooperativa.

Diritto

1. Come noto, in presenza di ragioni di economia processuale qui riconducibili alla connessione derivante dall’impugnazione dello stesso avviso di liquidazione, diverse sentenze non impediscono la riunione di distinti ricorsi per cassazione (Cass. sez. 1 n. 22631 del 2011; Cass. sez. 2 n. 14607 del 2007).

2. Con il quarto motivo di entrambi i ricorsi, rubricato “Art. 360, n. 4. Nullità della sentenza impugnata”, motivo che in ordine logico giuridico deve esaminarsi con precedenza, i contribuenti deducevano la nullità delle sentenza perchè la CTR aveva pronunciato nei confronti dell’Agenzia Entrate Direzione Provinciale Pavia, la quale neanche aveva partecipato al giudizio di primo grado.

Il motivo è infondato perchè, al di là di quanto inesattamente riportato in epigrafe delle impugnate sentenze, laddove si fa in effetti riferimento alla “Agenzia Entrate Direzione Provinciale Pavia”, errore materiale eventualmente emendabile a mezzo dell’apposito procedimento di correzione, la CTR ha in narrativa dato atto che in primo e secondo grado si era in realtà costituita l’Agenzia delle Entrate di Voghera, Ufficio di cui non è stata contestata la legittimazione e nemmeno la partecipazione al giudizio (Cass. sez. 3 n. 16535 del 2012; Cass. sez. 3 n. 4796 del 2006).

3. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi, rubricato “Art. 360, n. 3. Violazione dell’art. 112 c.p.c.”, i contribuenti addebitavano alla CTR di aver “deciso oltre i limiti della domanda di appello e su questioni mai trattate in primo grado”.

Il motivo è infondato.

In disparte che quello in tesi censurato sarebbe un error in procedendo che avrebbe dovuto più propriamente denunciarsi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – e che inoltre sono gli stessi contribuenti ad ammettere che nelle controdeduzioni in primo grado l’Ufficio aveva invece sin dall’inizio eccepito che essendo la Cooperativa una “società commerciale” la medesima non aveva diritto all’agevolazione – deve essere comunque osservato che la CTR non ha deciso su domande o eccezioni non proposte e bensì ha semplicemente argomentato in diritto che il beneficio in parola non poteva essere riconosciuto alla Cooperativa contribuente perchè prima dell’innovativo cit. D.Lgs. n. 99, art. 2, comma 4, il beneficio spettava esclusivamente alle “persone fisiche” (Cass. sez. lav. n. 25140 del 2010; Cass. sez. 3 n. 10009 del 2003).

4. Con il terzo motivo di entrambi i ricorsi, che è logicamente precedente al secondo, la contribuente deduceva “Art. 360, n. 4. Nullità dell’avviso di liquidazione di imposta”.

Il motivo è inammissibile perchè con lo stesso nessuna specifica censura viene mossa contro le impugnate sentenze (Cass. sez. trib. n. 841 del 2014; Cass. sez. trib. n. 6134 del 2009).

5. Con il secondo motivo di entrambi i ricorsi, rubricato “Art. 360, n. 3. Falsa applicazione di norme di diritto”, i contribuenti sostenevano che dalle disposizioni succedutesi nel tempo “emerge con assoluta chiarezza la volontà del legislatore di assoluta equiparazione tra la persona fisica del coltivatore diretto e la cooperativa di coltivatori diretti e/o di lavoratori agricoli” ai fini del riconoscimento di agevolazioni fiscali.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già da tempo chiarito che l’agevolazione stabilita “per la formazione o per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina”, il cui riconoscimento è stato dalla cit. L. n. 604, art. 1 e segg., subordinato alla esistenza di specifici requisiti oggettivi e soggettivi che non sono in possesso della Cooperativa atteso che quest’ultima è una Società commerciale che non ha comperato “per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina”, almeno prima del D.Lgs. n. 99, art. 2, comma 4, che ha esteso agli IAP i benefici accordati ai coltivatori diretti, non poteva ex art. 14 preleggi, essere concessa fuori dei casi espressamente previsti e ciò perchè la previsione del beneficio oggetto di lite costituisce una eccezione alla tassazione ordinaria degli atti (con riferimento a fattispecie pressochè identica alla presente, v. Cass. sez. trib. n. 5378 del 2014; implicitamente, v. Cass. sez. trib. n. 16071 del 2013). Inoltre occorre ricordare che dalla giurisprudenza appena citata è stato altresì affermato ai sensi dell’art. 11 preleggi, comma 1, il carattere normalmente irretroattivo del D.Lgs. n. 99, art. 2, comma 4, che ha esteso all’imprenditore agricolo professionale (IAP) i benefici già previsti per il coltivatore diretto, ciò in ragione del carattere innovativo della disposizione (permanendo, per la verità, contrasto se il D.Lgs. n. 99, art. 2, comma 4, abbia per l’avvenire esteso il beneficio per cui è lite allo IAP, come in questo senso hanno statuito Cass. sez. 6 n. 23630 del 2014 e Cass. sez. trib. n. 16071 cit.; oppure no, come invece è stato affermato da Cass. sez. trib. n. 5378 cit.).

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte respinge i riuniti ricorsi; condanna ciascuno dei due contribuenti, a rimborsare all’Ufficio le spese processuali, queste liquidate in Euro 7.200,00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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