Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21610 del 22/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 22/08/2019, (ud. 20/12/2018, dep. 22/08/2019), n.21610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12921-2015 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 190, presso l’AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE

ITALIANE, rappresentata e difesa dagli avvocati ANNA TERESA LAURORA,

ROBERTA AIAZZI;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 11,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TALLADIRA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO ROSARIO BONGARZONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 302/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/05/2014 R.G.N. 4440/2010.

La Corte, esaminati gli atti e sentito il consigliere relatore:

Fatto

RILEVA

che:

il giudice del lavoro, adito da S.M., con sentenza n. 313 del 30-042009 accoglieva parzialmente le domande formulate dall’attore nei confronti della datrice di lavoro POSTE ITALIANE S.p.a., dichiarando il diritto del ricorrente all’inquadramento come Q2 a decorrere dal mese di luglio dell’anno 1999, nonchè la società convenuta tenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive, però limitatamente al periodo compreso tra il 1 marzo 2002 ed i 14 febbraio 2004, con la condanna altresì della medesima società al pagamento delle spese di lite;

POSTE ITALIANE S.p.a. appellava l’anzidetta pronuncia e la Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 302 in data 15 gennaio / 8 maggio 2014, nel rigettare l’interposto gravame, accoglieva invece l’impugnazione incidentale spiegata dallo S., riformando in parte qua la sentenza di primo grado, confermata nel resto, dichiarando il diritto dell’attore al pagamento delle differenze retributive anche per il periodo successivo al 14 febbraio 2004 e sino al 30 aprile 2009. Condannava, inoltre, la società appellante al rimborso delle spese relative al secondo grado del giudizio, a tale scopo liquidate;

avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane S.p.A. come da atto dell’8 maggio 2015, affidato ad un solo articolato motivo, cui ha resistito lo S. mediante controricorso notificato a mezzo posta, spedito il 16 giugno 2015 (pervenuto il successivo giorno 19).

Diritto

CONSIDERATO

che:

la società ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nonchè dell’art. 116 c.p.c. in relazione agli artt. 43 e 44 del c.c.n.l. 1994 e 21 c.c.n.l. 2003, ciò ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la Corte territoriale nel condividere l’iter argomentativo seguito dal giudice del lavoro di Rieti – ritenendo che le mansioni svolte dal dipendente rientrassero nella declaratoria contrattuale dell’area quadri di secondo livello del Contratto collettivo del 1994 in quanto “integranti funzioni di significativa importanza con facoltà d’iniziative nell’ambito delle direttive gestionali nonchè volte a favorire contributi per il conseguimento degli obiettivi di qualità ed efficienza del servizio” – aveva omesso di seguire il procedimento logico giuridico per la determinazione dell’inquadramento dello s. con l’osservanza di quanto in proposito indicato dalla giurisprudenza di legittimità: 1. accertamento in fatto della posizione di lavoro in relazione alle mansioni effettivamente espletate; 2. individuazione delle categorie o qualifica o livelli previsti dalla norma collettiva; 3. raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda;

la Corte d’Appello avrebbe dovuto verificare, secondo la ricorrente, più attentamente le mansioni effettivamente svolte dal dipendente nel periodo dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio, la normativa contrattuale in materia e la documentazione acquisita agli atti del giudizio. Per contro, in nessuna parte della sentenza impugnata la Corte territoriale aveva compiuto il necessario raffronto tra le mansioni in concreto svolte dal lavoratore e quelle previste dalla declaratoria contrattuale. Nè la Corte aveva effettuato alcuna logica valutazione della documentazione acquisita, attestante in realtà che l’appellato si limitava a recepire atti e notizie relative al personale applicato presso il CPO di Rieti, per poi proseguirle con apposite lettere perlopiù di stile al Polo Corrispondenza Lazio o alla filiale di Rieti, da cui il CPO dipendeva. Neppure la Corte territoriale aveva accertato quale effettivamente fosse l’elemento caratterizzante per l’attribuzione del rivendicato profilo, laddove ad avviso della ricorrente risultava alquanto approssimativo è superficiale l’iter argomentativo seguito dalla Corte distrettuale al fine di pervenire alla declaratoria di ascrivibilità all’area quadri di secondo livello delle mansioni svolte dallo S.. Gli assunti motivazionali del giudice di appello erano incongrui ed illogici nonchè viziati dalla distorta valutazione delle risultanze probatorie e da un’erronea interpretazione delle norme contrattuali di riferimento. Non era dato comprendere perchè la Corte d’Appello avesse valorizzato al massimo alcuni aspetti e non avesse per contro dato la benchè minima importanza ad altri. Inoltre, alla luce delle deduzioni svolte nei precedenti gradi di giudizio, delle dichiarazioni rese dall’attore in sede di prima udienza e delle deposizioni testimoniali, nonchè della documentazione acquisita agli atti del giudizio si palesava evidente l’infondatezza della richiesta di inquadramento nella qualifica superiore e quindi l’erroneità della sentenza, che aveva accolto tale richiesta, il tutto come illustrato ulteriormente da pag. 19 a 28 dell’impugnata sentenza, laddove si concludeva osservando che in sostanza la Corte di Appello aveva fondato la propria motivazione aderendo acriticamente e superficialmente a quanto statuito dal primo giudicante, omettendo di considerare tutti gli elementi di prova all’uopo evidenziati ed emersi anche in precedenza, di guisa che appariva evidente l’erroneità e/o l’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata;

le anzidette doglianze vanno disattese, in quanto inammissibili, oltre che infondate, attesa la carenza delle allegazioni in proposito enunciate da parte ricorrente, siccome insufficienti in relazione ai requisiti per contro richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, ed in quanto chiaramente volte a riesaminare nel merito quanto per contro diversamente ritenuto, peraltro con adeguate argomentazioni, dai giudici aditi di primo e secondo grado;

invero, la Corte capitolina, esposti i motivi dell’interposto gravame principale, li giudicava infondati, avuto altresì riguardo alle condivise motivazioni svolte dal Tribunale, laddove richiamate le declaratorie previste dalla contrattazione collettiva ivi menzionata per l’area operativa e per l’area quadri di secondo livello, rilevava, altresì, che nel mutato sistema di inquadramenti di cui al rinnovo contrattuale del 2003 il livello A2, corrispondente al Q2 di cui ai cc.c.n.l. 1994 e 2001, era previsto tra gli altri per il responsabile di struttura, ovvero per i lavoratori responsabili di strutture organizzative e della gestione di risorse umane – economiche e che rispondono direttamente degli obiettivi assegnati dall’azienda, per cui nell’ambito di tale profilo professionale le attività svolte presuppongono relazione all’interno e/o all’esterno della società nonchè la conoscenza delle politiche strategiche e di sviluppo aziendale. Il primo giudicante aveva poi osservato che le risultanze istruttorie, documentali e testimoniali, avevano confermato con più che sufficiente concludenza ed univocità che il ricorrente da gennaio del 1999 presso il CPO di Rieti aveva assunto il ruolo di responsabile di risorse umane, completamente ed autonomamente provvedendo all’amministrazione e alla gestione del personale tramite procedura informatizzata e, con riguardo a tutti gli aspetti, e che era stato altresì responsabile della sicurezza, in base alle menzionate deposizioni testimoniali e risultanze documentali, “non scalfite, nel loro insieme, da quanto riferito in senso parzialmente contrario dalla deposizione del direttore del CPO di Rieti…”. Il giudice di primo grado aveva, quindi, rilevato che tali mansioni esorbitavano dall’ambito proprio dell’area operativa, apparendo invece direttamente riconducibili alla Q2, poi A2, avendo l’interessato provveduto a favorire contributi per conseguimento degli obiettivi di qualità ed efficienza dei servizi di cui al C. C. N. L. 1994, assumendo il ruolo di responsabile di struttura organizzativa e della gestione di risorse umane, poi espressamente previsto come di livello A2 dal contratto collettivo del 2003;

di conseguenza, la Corte territoriale rilevava che a fronte di tale esatto e condivisibile iter argomentativo – cui anzi poteva aggiungersi la considerazione che gli evidenziati compiti e funzioni risultati dall’istruttoria bene apparivano riferibili anche alle ulteriori previsioni concernenti la categoria Q2 del contratto collettivo 1994 quale integranti funzioni di significativa importanza con facoltà d’iniziative nell’ambito delle direttive gestionali nonchè volte a favorire contributi per il conseguimento degli obiettivi di qualità ed efficienza del servizio – nulla di concludente in senso contrario era stato posto con l’atto di appello, che si era limitato a ribadire in maniera sostanzialmente apodittica l’ascrivibilità delle mansioni disimpegnate al livello di inquadramento attribuito, senza evidenziare alcuna specifica diversa interpretazione delle riportate deposizioni contrattuale collettive delle risultanze istruttorie, essendo gli unici riferimenti concreti al materiale istruttorio quelli relativi alla deposizione del direttore del CPO, la quale non poteva tuttavia evidentemente essere posta da sola a fondamento della decisione ed era stata correttamente analizzate valutata dal tribunale nel contesto complessivo del materiale probatorio, laddove peraltro non era stata considerata la testimonianza A., dalla cui lettura però ed in assenza di deduzione alcuna in proposito da parte appellante, non emergeva alcun elemento contrarlo all’avere lo S. svolto i compiti e rivestiti ruolo sopra evidenziati, avendo anzi detto teste affermato che il suddetto lavoratore era inserito nello staff dirigenziale del CPO ed assunto una posizione di controllo nell’ufficio. Per giunta, anche da tutta la documentazione prodotta dalla società convenuta a seguito di quanto disposto in proposito dal primo giudicante emergeva che lo S. corrispondeva continuamente con il Polo Corrispondenza Lazio – servizio risorse umane – di Roma e con la filiale di Rieti nella veste di “responsabile del servizio risorse umane” del CPO di Rieti, sicchè anche sotto tale profilo l’appello (principale) si rivelava infondato;

pertanto, la Corte di merito mediante adeguata e chiara motivazione, svolta anche per relationem, dunque insindacabile in questa sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 codice di rito, ha confermato il diritto azionato dal dipendente, volto a conseguire l’invocato superiore inquadramento, oltre che le conseguenti differenze retributive maturate sino alla pronuncia di primo grado (la sentenza impugnata ha accertato in punto di fatto, mediante testi e documentazione, la corrispondenza delle mansioni espletate dallo S. all’invocato inquadramento come quadro Q2 ex c.c.n.l. 1994 (e 2001 + c.c.n.l. 2003 A.2. Cfr., comunque, pure Cass. lav. n. 18943 del 27/09/2016, secondo cui nel giudizio relativo all’attribuzione di una qualifica superiore, l’osservanza del cd. criterio “trifasico”, da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni. V. inoltre Cass. VI civ. – lav. n. 3547 del 23/02/2016, secondo cui nell’interpretazione delle clausole di un contratto collettivo, in particolare aziendale, ai fini della classificazione del personale ha rilievo preminente la considerazione degli specifici profili professionali, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poichè le parti collettive classificano il personale sulla base delle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, ordinandole in una scala gerarchica, e successivamente elaborano le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l’inquadramento di figure professionali atipiche o nuove);

per giunta, il ricorso di POSTE ITALIANE non riproduce l’atto introduttivo del giudizio, il libero interrogatorio, la documentazione ritenuta utile, le testimonianze e la sentenza di 1 grado condivisa da quella di appello – difetto di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6 – nè chiarisce le asserite violazioni degli artt. 1362 e 1363 c.c.. Nemmeno appare pertinente il riferimento all’art. 116 c.p.c., visto tra l’altro che neppure è stato formalmente denunciato un eventuale vizio rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 5 (secondo il testo attualmente vigente, qui ratione temporis applicabile, risultando l’impugnata sentenza emessa nell’anno 2014), sicchè gli accertamenti fattuali ad opera dei giudici di merito aditi sono, in ogni caso, insindacabili in questa sede di legittimità, laddove, come da narrativa che precede, vi è stata anche una complessiva osservanza del criterio c.d. trifasico da parte della Corte distrettuale;

in effetti, quindi, la ricorrente POSTE ITALIANE finisce pure con il sindacare irritualmente le motivazioni della sentenza d’appello e quanto nel merito ritenuto dalla Corte territoriale, al di fuori dunque dei limiti fissati per la c.d. critica vincolata, consentita dall’art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. III civ. n. 23940 del 12/10/2017: in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012. V. altresì Cass. II civ. n. 24434 del 30/11/2016: la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità. Conforme Cass. I n. 14267 del 20/06/2006. V. ancora Cass. VI civ. – L n. 27000 del 27/12/2016, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione);

pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese della parte risultata soccombente, tenuta quindi anche al versamento dell’ulteriore contributo unificato, ricorrendone i presupposti di legge.

P.Q.M.

la Corte dichiara INAMMISSIBILE il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle relative spese, che liquida a favore del controricorrente in complessivi Euro =4500,00= (quattromilacinquecento/00) per compensi professionali ed in Euro =200,00=, per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione all’avv. Antonio Rosario Borgonzone, quale procuratore antistatario costituito per il controricorrente. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2019

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