Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21610 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. II, 19/10/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 19/10/2011), n.21610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, in persona del Presidente pro

tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in

calce al ricorso, dall’Avv. Sieni Massimiliano, elettivamente

domiciliata negli Uffici dell’Avvocatura provinciale in Roma, via IV

Novembre, n. 119/A;

– ricorrente –

contro

B.M.;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13467 del 2008,

depositata il 26 giugno 2008;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 21

settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Massimiliano Sieni;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che B.M. propose opposizione avverso il verbale con cui la Polizia provinciale gli aveva contestato la violazione degli artt. 126-bis e 180 C.d.S., per la mancata comunicazione dei dati e delle generalità del conducente del motoveicolo Kawasaki tg. (OMISSIS), di proprietà del B., che alle ore 10,29 del 22 giugno 2005 circolava sulla stradale SS (OMISSIS), alla velocità di 105 Km/h;

che con sentenza in data 24 giugno 2006 il Giudice di pace accolse il ricorso;

che proposto appello da parte dell’Amministrazione, iscritto e rubricato al N.R.G. 58716 del 2007, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13467 del 2008, “definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal sig. N.A. nei confronti del Comune di Roma, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa”, ha cosi provveduto: ha “accolto l’appello ed in riforma della sentenza 48298/06 ha annullato il verbale di violazione del codice della strada n. (OMISSIS) e compensato tra le parti le spese del doppio grado di lite”;

che per la cassazione di questa sentenza l’Amministrazione provinciale ha proposto ricorso, con atto notificato il 30 luglio 2009, sulla base di un motivo;

che l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con l’unico mezzo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, lamentando che la decisione impugnata, pur essendo riferita nel numero di ruolo generale al giudizio svoltosi tra l’Amministrazione e il B., riporta nel frontespizio quale controparte dell’Amministrazione il Comune di Roma ed ha una motivazione ed un dispositivo che non solo non hanno alcuna attinenza al giudizio svoltosi tra le parti, ma riguardano apertamente altro giudizio, definito il 12 giugno 2008 e non il 19 giugno 2008 come avvenuto, il verbale n. (OMISSIS) del Comune di Roma e comunque fatti e atti processuali intervenuti tra il N. e il Comune di Roma, tanto da pronunciare nel dispositivo la riforma della sentenza n. 48298 del 2006 che nulla ha a che vedere con quella impugnata dalla Provincia di Roma;

che il motivo è fondato;

che la sentenza impugnata, benchè indichi nell’epigrafe del provvedimento la Provincia di Roma come appellante e rechi nell’intestazione il numero di ruolo generale (il n. 58716 del 2007) corrispondente a quello di iscrizione dell’atto di impugnazione proposto dalla stessa Provincia di Roma nei confronti del B., provvede poi a definire – come si ricava per tabulas dai motivi della decisione e dal dispositivo – altra controversia e si riferisce ad altre parti processuali;

che il radicale ed insanabile contrasto tra intestazione ed epigrafe, da un lato, e motivi della decisione e dispositivo, dall’altro, incidono sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale;

che non sarebbe nella specie utilizzabile il procedimento di correzione degli errori materiali, non potendo ad esso farsi ricorso per sostituire completamente la parte motiva ed il dispositivo, perchè in questo modo si verrebbe a conferire alla sentenza corretta un contenuto concettuale e sostanziale completamente diverso (Cass., Sez. 2^, 31 maggio 2011, n. 12035);

che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al Tribunale di Roma, che la deciderà in persona di diverso magistrato;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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