Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21610 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 18/07/2017, dep.19/09/2017),  n. 21610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11208/2016 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE, 106, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BELLANTONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FERDINANDO BELLANTONI giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI, 55, presso lo studio dell’avvocato CORRADO GRILLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato EMILIO DI NATALE

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11715/2014 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 07/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 11715 del 7 ottobre 2014 accoglieva la domanda proposta da R.A.R. e titolare della ditta individuale R.R., e per l’effetto condannava B.A. al pagamento della somma di Euro 39.209,50 quale corrispettivo per il lavori effettuati dall’attore giusta contratto di appalto e fatture in atti.

Avverso tale sentenza promuoveva appello il B. con atto di citazione notificato in data 23/10/2015, assumendo di essere venuto a conoscenza del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata solo a seguito dell’occasionale scoperta che il proprio conto corrente acceso presso la banca della quale era correntista, era stato pignorato, evidenziando che non aveva mai avuto conoscenza nè dell’atto di citazione, nè della notifica del verbale di ammissione dell’interrogatorio formale disposto nel corso del giudizio di primo grado, nè della sentenza del Tribunale, ricorrendo quindi le condizioni legittimanti la proposizione dell’appello oltre i termini di cui all’art. 327 c.p.c., rivestendo la qualità di contumace involontario ex art. 327 c.p.c., comma 2.

La Corte d’Appello di Milano con ordinanza del 3 marzo 2016 dichiarava l’appello inammissibile ex art. 348 ter c.p.c., rilevando che non vi era ragionevole probabilità di accoglimento del gravame atteso che le attestazioni rese dall’ufficiale giudiziario incaricato della notifica fanno fede fino a querela di falso, non potendosi quindi porre in discussione la circostanza dichiarata dagli ufficiali dedotti alla notifica dell’atto di citazione e del verbale di ammissione dell’interrogatorio formale, che fosse stato affisso avviso alla porta dell’appallante, essendo state altresì prodotte le relate delle notifiche effettuate ex art. 140 c.p.c..

Per l’effetto, poichè la sentenza impugnata era stata pubblicata il 7 ottobre 2014, l’appello proposto il 22-23/10/2015 era tardivo, con la conseguente preclusione alla disamina nel merito della controversia.

B.A. ha proposto ricorso per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’Appello e della sentenza del Tribunale sulla base di quattro motivi.

R.A.R. ha resistito con controricorso.

Rileva la Corte che in data 7/3/2017 è stata depositata dichiarazione di rinunzia al ricorso alla quale è stata allegata copia dell’atto di transazione intervenuto tra le parti in data 4/11/2016, contenente altresì dichiarazione di voler provvedere alla compensazione delle spese di lite;

Pertanto il giudizio deve essere dichiarato estinto, senza la necessità, conformemente alle richieste di parte ricorrente, di dover adottare alcuna statuizione in punto di spese, regolate tra le parti in sede transattiva.

Poichè il ricorso è dichiarato estinto, non sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni (cfr. Cass. n. 19560/2015).

PQM

 

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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