Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2161 del 31/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2161 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sentenza con motivazione semplificata

sul ricorso proposto da:
SININFORM – Sinergie per l’Informatica s.r.1., in persona del
legale rappresentante pro tempore,

in qualità di procuratrice

generale della Banca di credito cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco, in forza di procura notar Cavasino Giacomo
di Trapani del 7 dicembre 2009, rep. 72597, rappresentata e
difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso,
dagli Avv. GiovaMbattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate,
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, lungotevere Michelangelo, n. 9;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 31/01/2014

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato;

avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta depositato in data 17 settembre 2012 (n. 1103/11 Reg. C.C.).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
udito l’Avv. Ranieri Roda, per delega dell’Avv. Ferdinando
Emilio Abbate;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pierfelice Pratis, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto

che la s.r.l. SININFORM

Sinergie per

l’Informatica, agendo quale procuratrice generale della Banca
di credito cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco, ha
chiesto alla Corte d’appello di Caltanissetta il riconoscimento dell’equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001,
n. 89, per l’irragionevole durata di una procedura esecutiva
immobiliare promossa dalla Banca;
che l’adita Corte d’appello, con decreto in data 17 settembre 2012, accogliendo l’eccezione della difesa erariale, ha
dichiarato inammissibile la domanda di equa riparazione, stan-

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– resistente –

te la nullità, per indeterminatezza dell’oggetto, della procura ad negotia

in forza della quale agisce la SININFORM, con

conseguente suo difetto di legittimazione processuale;
che – in particolare – la Corte territoriale ha osservato

nerica la possibilità che sussistano delle azioni da promuovere ai sensi della legge n. 89 del 2001, senza stabilire nemmeno i criteri per l’individuazione delle situazioni in cui si
sarebbe determinato il diritto al risarcimento del danno non
patrimoniale da irragionevole durata del procedimento;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello la
società SININFORM ha proposto ricorso, con atto notificato il
13 marzo 2013, sulla base di un motivo;
che il Ministero della giustizia non ha resistito con controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione al fine
dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione,
che in prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato
una memoria illustrativa.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione semplificata nella redazione della sentenza;
che con l’unico motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 89 del 2001, 1387 e ss. e 1703
cod. civ.) si deduce che – contrariamente a quanto ritenuto
dalla Corte d’appello – l’oggetto ed il contenuto del mandato
è ben determinato e preciso, consistendo nel conferimento di

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che la procura in data 7 dicembre 2009 descrive in maniera ge-

poteri di rappresentanza sostanziale e processuale al mandatario, perché possa azionare, in nome e per conto del mandante,
domande di equa riparazione, e quindi nella delega con potere
di rappresentanza di una ben precisa e delimitata tipologia di

che il motivo è fondato;
che – premesso che la società SININFORM, sin dal ricorso
per equa riparazione proposto dinanzi alla Corte d’appello di
Caltanissetta, ha dichiarato di agire “in qualità di procuratrice generale della Banca di Credito Cooperativo ‘Sen. Pietro
Grammatico’ di Paceco . . giusta procura Notar Cavasino Giacomo di Trapani del 7 dicembre 1999 (Rep. n. 72597, Racc. n.
14494), registrata il 9 dicembre 2009 – il testo della detta
procura, riprodotto nel corpo del ricorso per cassazione, consente di escludere la ravvisata nullità per indeterminatezza
dell’oggetto;
che, infatti, con la detta procura – espressamente definita, sin dal titolo, “ad negotia con conferimento di poteri di
rappresentanza sostanziale e processuale ed accettazione del
mandatario” – la Banca ha nominato e costituito, a sua procuratrice generale, la società SININFORM, in persona
dell’amministratore unico Stefano Mantovani, “affinché
quest’ultimo, nella detta qualità, agendo in nome e per conto
della società mandante, la rappresenti in tutte le vertenze
giudiziarie da instaurarsi, ex legge n. 89/2001, dinanzi a

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affari;

tutte le Corti d’appello civili site nel territorio nazionale,
nonché – sempre nell’ambito di azioni e procedimenti ex legge
n. 89/2001 – dinanzi alla Suprema Corte di cassazione”, conferendo a tal fine alla società mandataria: la facoltà di azio-

n. 89 del 2001, nonché ogni atto conseguente o connesso, inclusi quelli inerenti alle successive fasi di legittimità ed
esecutiva (compresi comunicazioni, lettere, diffide, atti di
precetto, atti di pignoramento); la facoltà di nominare, con
piena libertà ed autonomia, gli avvocati cui affidare la rappresentanza professionale e la difesa tecnica; la facoltà di
“porre in essere, sempre in nome e per conto della mandante,
tutti gli atti ritenuti necessari, utili e/o opportuni per la
migliore realizzazione dell’incarico assegnato”;
che, “nell’ambito delle azioni e dei procedimenti ex legge
n. 89/2001”, il mandatario è altresì autorizzato “a fare
quant’altro sarà necessario nell’interesse della società mandante, anche quando si tratti di atto sopra non specificato avvalendosi, all’uopo, di avvocati di sua fiducia – con ampia
promessa di averne l’operato per valido e ratificato, senza
bisogno di alcuna altra od ulteriore conferma”;
che da tanto deriva che la società SININFORM è stata investita del potere, non solo di rappresentanza processuale, ma
anche di quello di rappresentanza sostanziale in ordine al coacervo di rapporti concernenti le domande di equa riparazione

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nare e firmare personalmente tutti i relativi ricorsi ex legge

per l’irragionevole durata di procedimenti o processi di cui
la Banca mandante sia stata parte e vittima;
che, d’altra parte, la delega – espressamente conferita al compimento di tutti gli atti necessari, utili o opportuni

l’attribuzione di un potere di rappresentanza sostanziale esercitabile anche prima dell’eventuale esercizio del potere di
rappresentanza processuale o nel corso del giudizio di equa
riparazione;
che, inoltre, il contenuto indeterminato della procura non
può trarsi dalla circostanza che essa espressamente esclude
qualsiasi facoltà della società mandataria “di riscossione di
somme rivenienti dalla eventuale liquidazione dei danni”,
giacché questa clausola trova una sua giustificazione nella
previsione, contenuta nella clausola immediatamente successiva, in base alla quale “la società mandante si obbliga, nei
confronti della società mandataria, come da accordo già intercorso tra le parti in causa, a corrispondere ad essa società
mandataria, al momento della eventuale liquidazione del danno,
un importo pari al 20% di quanto liquidato ai vari livelli di
ricorso”;
che, infine, neppure sussiste indeterminatezza della procura per il fatto che non sarebbero stati stabiliti i criteri
per l’individuazione delle situazioni in cui si sarebbe determinato il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale

per la migliore realizzazione del mandato ricevuto, comporta

da irragionevole durata del procedimento, eventualmente azionabile con ricorso;
che, infatti, si è di fronte nella specie ad una procura
generale, non limitata a singoli affari, e la ragione economi-

potere alla società mandataria di rappresentare la Banca mandante nella totalità di un gruppo omogeneo dei suoi affari;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto ed il decreto
impugnato cassato;
che la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di
Caltanissetta, che la deciderà in diversa composizione;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso,
rinvia

cassa il decreto impugnato e

la causa, anche per le spese del giudizio di cassazio-

ne, alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 gennaio
2014.

co-sociale del mandato consiste proprio nel conferimento del

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