Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2161 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/01/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.S.L. – AZIENDA SANITARIA LOCALE N. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 18, presso lo studio dell’avvocato GREZ

GIAN MARCO, rappresentata e difesa dagli avvocati SCAPARONE PAOLO,

PICCO CINZIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 8,

presso lo studio dell’avvocato VILLANI LUDOVICO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CUFFINI PAOLA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 484/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/03/2006 R.G.N. 2114/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato PAFUNDI GABRIELE per delega SCAPARONE PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Torino, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda avanzata da G.V. nei confronti dell’ASL (OMISSIS) avente ad oggetto le declaratoria d’illegittimità della revoca dell’incarico dirigenziale conferitogli dalla predetta ASL con condanna della stessa al pagamento delle retribuzioni maturate fino alla scadenza del relativo incarico.

La Corte territoriale poneva a base del decisum il rilievo fondante che. la delibera del 22 novembre 2001 di revoca dell’incarico dirigenziale di responsabile della Gestione Economica finanziaria dell’ASL conferito a G.V. sul presupposto che il responsabile dott. C. era stato collocato in aspettativa, non poteva essere intesa quale presa d’atto del venir meno del presupposto che aveva determinato il relativo conferimento.

Infatti, rilevava la Corte del merito, nella richiamata delibera non si faceva cenno alla situazione del C. ed al suo eventuale rientro in servizio nè alla delibera in pari data con la quale l’ASL aveva preso atto del recesso del C. con decorrenza dall’10 gennaio 2002. La stessa motivazione della delibera, precisava la Corte ‘torinese, del resto motivava la revoca con le difficoltà operative correlate alla mancanza di una organizzazione all’interno dell’U.O.A. e, quindi, con riferimento all’attività svolta dal G. quale responsabile del medesimo ufficio. Pertanto, concludeva la Corte del merito, non essendo stata osservata la procedura prevista dagli artt. 29 e 34 del CCNL disciplinanti la revoca degli incarichi per i risultati negativi della gestione, la revoca era da considerarsi illegittima.

Avverso questa sentenza la nominata ASL ricorre in cassazione sulla base di quattro censure.

G.D., già costituito in primo grado quale erede di G.V. deceduto, resiste con controricorso deducendo, tra l’altro,la invalidità della procura speciale di controparte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’ASL in epigrafe, denunciando nullità del procedimento e della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio, allega che G.D. non è l’unico erede in quanto dal testamento di G.V., della cui copia essa Amministrazione è venuta in possesso solo in data 30 giugno 2006 e che deposita ai sensi dell’art. 372 c.p.c., si evince la esistenza di altri eredi universali con conseguente violazione del contraddittorio.

Con la seconda censura l’ASL ricorrente, prospettando vizio di motivazione, sostiene che la Corte del merito non ha svolto le necessarie indagini per accertare la non sussistenza di una situazione di litisconsorsio necessario per l’esistenza di altri eredi.

Con il terzo motivo l’azienda ricorrente, deducendo violazione degli artt. 18, comma 5 e 6, 29 e 34 CCNL della Dirigenza Sanitaria Professionale tecnica e Amministrativa 1998-2001, pone i seguenti quesiti di diritto: 1. “se in presenza dei presupposti di cui all’art. 18, comma 6 del CCNL della Dirigenza Sanitaria Professionale tecnica e Amministrativa 1998-200, si verifichi la cessazione automatica dell’incarico affidato ex art. 18, comma 5 del medesimo CCNL, senza necessità di un provvedimento espresso, e se il provvedimento con cui l’Amministrazione eventualmente dia atto del verificarsi della cessazione dell’incarico medesimo in conseguenza del verificarsi dei predetti presupposti abbia efficacia costitutiva o meramente dichiarativa”; 2.”se il collocamento a riposo del dirigente titolare del posto possa costituire causa di cessazione dell’incarico affidato ad altro dirigente ex art. 18 comma 5 e comma 8 CCNL della Dirigenza Sanitaria Professionale tecnica e Amministrativa 1998-2000″.

Con la quarta censura l’azienda, denunciando vizio di motivazione, allega che il riconoscimento di differenze retributive nel numero di venti mensilità è contraddittorio in quanto sarebbero spettate solo le differenze che sarebbero maturate sino all’10 gennaio 2002 data del collocamento a riposo del C. e quindi alla vacanza del posto.

Preliminarmente occorre affrontare l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, sollevata dalla parte resistente, in ragione della invalidità della procura speciale a margine, riferendosi questa testualmente a sentenza diversa da quella impugnata.

Rileva il Collegio che l’eccezione è fondata.

Invero, secondo giurisprudenza di questa Corte in tema di conferimento della procura speciale per il ricorso per cassazione, benchè la redazione della procura a margine dell’atto e la sottoscrizione del difensore costituiscano prova certa della provenienza dell’atto dalla parte che l’ha conferita e permettano di presumere che essa si riferisca al giudizio cui accede l’atto, nel caso in cui la medesima faccia riferimento ad una causa, ad una sentenza e ad una parte diversa da quella nei cui confronti è proposto il ricorso, la procura deve ritenersi in detta ipotesi inesistente, in quanto non riferibile al ricorso de quo e, conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, anche d’ufficio (per tutte V. Cass. 7 giugno 2003 n. 9173).

Nella specie la procura speciale rilasciata a margine del ricorso si riferisce solo ed esclusivamente alla “sentenza della Corte di Appello di Torino, Sezione Lavoro, n. 1914/2005 del 25.11.2005- 18.1.2006”, mentre la sentenza impugnata è sì della Corte di Appello di Torino , Sezione Lavoro, ma portante il n. 486/06 del 22.3.2006-28.3.2006, e, quindi, si tratta di sentenza del tutto diversa da quella per la quale la procura speciale risulta conferita.

Lo specifico riferimento nella procura apposta a margine del ricorso ad una sentenza diversa da quella effettivamente impugnata esclude che la procura sia stata conferita per il giudizio cui l’atto accede (Cfr. Cass. 21 maggio 2007 n. 11741).

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono le soccombenza.

PQM

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidati in Euro 20,00 per spese, oltre Euro 2.000,00 per onorario ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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