Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2161 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 30/01/2020), n.2161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20587-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SS. PIETRO E

PAOLO 50, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO TOMASSINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO CASAMASSIMA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 124/2015 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 22/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Puglia con sentenza n. 124/10/15 dell’11 dicembre 2014, pubblicata il 22 gennaio 2015, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari n. 238/4/13, ha accolto il ricorso proposto dal contribuente M.G. avverso l’avviso, notificato il 12 luglio 2011, di liquidazione del saldo delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale (a tariffa ordinaria) dovute – in dipendenza dalla decadenza dalle agevolazioni per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina previste dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, – in relazione alla registrazione, eseguita il 12 dicembre 2006 (colla applicazione delle tariffe ridotte), dell’atto pubblico di compravendita di un fondo rustico, rogato il (OMISSIS).

2. – L’Avvocatura generale dello Stato, mediante atto del 22 luglio 2015, ha proposto ricorso per cassazione.

3. – L’intimato ha resistito mediante controricorso del 1 settembre 2015.

Diritto

CONSIDERATO

1. – Laddove il contribuente aveva dedotto nel libello introduttivo che il termine stabilito dalla legge per la presentazione del prescritto certificato, attestante il possesso dei requisiti richiesti per fruire della agevolazione per la piccola proprietà contadina, sarebbe stato “insufficiente” e che l’Agenzia delle entrate non aveva tenuto conto del ritardo col quale “vengono emessi i certificati dal competente Ispettorato provinciale” della agricoltura, la Commissione tributaria provinciale ha motivato il rigetto del ricorso, osservando: il termine, per la produzione del documento, fissato dal L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 4, comma 2, è stabilito a pena di decadenza; per non incorrere nella decadenza grava sul contribuente l’onere di dimostrare che la intempestiva presentazione sia dipesa dal “comportamento colpevale dell’ufficio competente che abbia indebitamente ritardato il rilascio della documentazione”; mentre nella specie l’ufficio regionale ha rilasciato “regolarmente nei termini” (nel febbraio 2009) il certificato; sicchè la tardiva presentazione (dopo la scadenza del termine triennale e, addirittura, dopo la notificazione dell’avviso di liquidazione) è addebitabile esclusivamente alla negligenza del contribuente.

2. – La Commissione tributaria regionale ha motivato la riforma della sentenza di prime cure e l’accoglimento del ricorso del contribuente, osservando quanto segue.

2.1 – E’ fondata la censura proposta coll’atto di gravame dall’appellante. Costui ha lamentato che la Commissione tributaria provinciale non ha considerato che esso contribuente possedeva effettivamente i requisiti sostanziali per fruire delle agevolazioni e che non risponde ai principi di equità il diniego delle medesime soltanto per la omessa consegna del certificato relativo entro il termine di legge.

2.2 – La mancata presentazione del certificato de quo nel termine di tre anni (stabilito pel caso differente che all’atto del trasferimento il contribuente non possieda i requisiti per la agevolazione) è irrilevante nella specie.

2.3 – Il giudice tributario – indipendentemente dall’esercizio del “potere di certificazione” attributo alla autorità amministrativa – ha il potere di accertare autonomamente la ricorrenza dei requisiti richiesti per le agevolazioni.

Nella specie è comprovato, sulla base del certificato rilasciato il 18 febbraio 2009 dall’Ispettorato provinciale della agricoltura, che il contribuente “ha sempre posseduto lo status di coltivatore diretto”.

3. – La Avvocatura generale dello Stato sviluppa due motivi di ricorso.

– 3.1 – Col primo motivo di impugnazione denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per inosservanza dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lsg. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57.

Dopo aver trascritto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l’Avvocatura generale dello Stato deduce che il contribuente ha proposto coll’atto di gravame il motivo affatto nuovo circa il possesso sostanziale dei requisiti per fruire delle agevolazioni e la conseguente irrilevanza, in base ai principi di equità, della mancata presentazione della relativa documentazione nei termini di legge.

Epperò la ricorrente censura l’omesso rilievo della inammissibilità dell’appello da parte della Commissione tributaria regionale la quale ha, anzi, accolto il motivo vietato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57.

3.2 – Col secondo motivo di impugnazione la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. 6 agosto 1954, n. 604, artt. 3, 4 e 5.

Deduce la Avvocatura generale dello Stato: è pacifico che il contribuente ha presentato il certificato prescritto dalla norma agevolatrice dopo la scadenza del termine triennale; secondo la L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 3, “l’acquirente, il permutante e l’enfiteuta debbono produrre al momento della registrazione (…) un certificato dell’Ispettorato agrario provinciale competente per territorio che attesti la sussistenza dei requisiti (…)”; prevede, quindi, l’articolo successivo che in luogo del ridetto certificato può essere prodotta un’attestazione provvisoria, dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato; la norma dispone che, in tal caso, le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, “ma entro tre anni da tale formalità l’interessato deve presentare all’Ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell’atto” e che, “in difetto, sono dovute le normali imposte “; la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel riconoscimento della natura perentoria del termine triennale, la cui inosservanza comporta la decadenza dalle agevolazioni; nè nella specie ricorre la ipotesi che l’omesso tempestivo adempimento dell’onere – ove il contribuente dimostri di essersi adoperato colla dovuta diligenza – sia dipeso dall’indebito ritardo della amministrazione; le norme “agevolative” sono di stretta interpretazione e la decadenza che consegue alla inosservanza degli oneri relativi non deve essere “messa in non cale” col pretesto “di ragioni di giustizia sostanziale”, attraverso la “interpretatio abrogans” della disciplina di legge, siccome operato dalla Commissione tributaria regionale.

4. – Il ricorso è meritevole di accoglimento.

4.1 – Fondato e assorbente è il primo motivo.

Come è reso palese dalla illustrazione della vicenda processuale, ricapitolata nei paragrafi che precedono, la Commissione tributaria regionale ha accolto il gravame del contribuente, laddove l’appello è esclusivamente consistito nella proposizione (non consentita) di un motivo nuovo (possesso dei requisiti per l’agevolazione e ininfluenza della inosservanza del termine per la presentazione), affatto estraneo all’ambito delle censure formulate avverso l’avviso di liquidazione col libello introduttivo del giudizio di prime cure.

L’art. 57, comma 1, (…), recita “Nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili di ufficio. (…)”.

In proposito è consolidata nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione del principio di diritto secondo il quale: “In tema di contenzioso tributario, tanto nella disciplina dettata dall’abrogato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, quanto in quella introdotta dal vigente D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il meccanismo d’instaurazione del processo è imperniato sull’impugnazione del provvedimento impositivo, volta ad ottenere il sindacato giurisdizionale sulla legittimità formale e sostanziale del medesimo; il carattere impugnatorio del giudizio comporta che l’indagine sul rapporto tributario è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione, nonchè degli elementi del fatto costitutivo (…), che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado (…). I motivi d’impugnazione costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento dell’atto impositivo, con la conseguente inammissibilità dell’introduzione di nuove causae petendi in appello (…)” (Sez. 5, sentenza n. 7766 del 03/04/2006, Rv. 588677 – 01; cui adde Sez. 5, sentenza n. 22662 del 24/10/2014, Rv. 632764 – 01; Sez. 5, ordinanza n. 19616 del 24/07/2018, Rv. 649827 – 01).

4.2 – Orbene al rilievo della omessa declaratorie dalla inammissibilità del gravame da parte della Commissione tributaria regionale conseguono l’accoglimento del ricorso, nei sensi indicati, e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, u.p., in quanto la inammissibilità dell’appello preclude la prosecuzione del giudizio (Sez. 5, ordinanza n. 10322 del 12/04/2019, Rv. 653654 01; cui adde Sez. 5, sentenza n. 20672 del 14/10/2015, Rv. 636647 – 01; Sez. 5, sentenza n. 24245 del 18/11/2011, Rv. 620276 – 01; Sez. 3, sentenza n. 1505 del 24/01/2007, Rv. 595035 – 01; Sez. 5, sentenza n. 17026 del 26/08/2004, Rv. 576271 – 01).

5. – Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

Mentre la considerazione della evoluzione della vicenda processuale consiglia la compensazione delle spese del giudizio di secondo grado.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa, senza rinvio, la sentenza impugnata.

Condanna il controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Compensa le spese del giudizio di secondo grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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