Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2161 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2017, (ud. 14/12/2016, dep.27/01/2017),  n. 2161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13445/2015 proposto da:

ENOAGRICOLA R. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL QUIRINALE 26,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO ROSSI, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, 11210661002, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2854/2012 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA dell’8/02/2012, depositata il 24/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/12//2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA;

esaminata la memoria difensiva di parte ricorrente ex art. 378

c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, convertito dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, osserva quanto segue.

1. La società ricorrente propone ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, chiedendo dichiararsi la “nullità e/o illegittimità” della sentenza di questa Corte n. 2854/12 “per omessa notifica sia della comunicazione dell’udienza pubblica di trattazione della causa, sia della comunica ione del deposito della sentenza (gravata”, entrambe irritualmente effettuate nel 2012 presso la cancelleria della Corte di Cassazione, non essendo andata a buon fine la comunicazione dell’avviso di udienza presso il domicilio eletto in (OMISSIS) (ove il domiciliatario era risultato “trasferito”), in quanto il difensore, “indicando sul timbro nella intestazione del controricorso il proprio numero di fax, aveva manifestato la volontà, ancorchè implicitamente, di voler ricevere le comunica doni dalla cancelleria a mezzo fax”.

2. Il ricorso è inammissibile, non risultando integrati i presupposti dell’errore di fatto ai sensi dell’invocato art. 395 c.p.c., n. 4).

2.1. Ed invero, con riguardo all’avviso di trattazione deve farsi applicazione del consolidato principio per cui “la mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione ai sensi dell’art. 377 c.p.c., costituisce error in procedendo che non rientra nelle ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4 e art. 391 bis c.p.c., non potendosi considerare come errore su un fatto processuale su cui è fondata la decisione, attesa la mancanza del requisito della decisività dell’errore e l’inesistenza di un nesso causale diretto fra l’omessa notificazione dell’avviso dell’udienza di discussione ed il contenuto della sentenza adottata dalla Suprema Corte” (Cass. sez. 4, ord. n. 16361/06; sez. 5, sent. n. 17077/09; sez. 3, ord. n. 16615/10; sez. 6-L, ord. n. 7625/12; sez. 6-3, ord. n. 23832/2015; cfr. Cass. sez. ord. n. 14594/13).

2.2. Ancor più radicale è l’impossibilità di sussumere la mancata comunicazione del deposito della sentenza impugnata nella fattispecie revocatoria dell’errore di fatto, poichè la sentenza medesima, ponendosi in rapporto di precedenza cronologica rispetto all’errore lamentato, non può logicamente ritenersi “l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa”.

3. In mancanza di difese della pare intimata, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna alle spese processuali, le quali restano a carico della parte ricorrente che le ha anticipate. Ricorrono invece i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara altresì irripetibili le spese anticipate dal ricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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