Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2161 del 05/02/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2161 Anno 2015
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 28621-2010 proposto da:
BUCCI

GIANCARLO

(c.f.

BCCGCR64M1415041),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PINCIANA 25,
presso l’avvocato GIUSEPPE TAMBERI, rappresentato e

Data pubblicazione: 05/02/2015

difeso dall’avvocato PAOLA PIPPI, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –

,2014
2181

contro

BARTUSCH WOLFGANG LEOPOLD;
– intimato –

1

avverso la sentenza n. 1511/2009 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 17/12/2014 dal Consigliere
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2002 Wolfang Leopold Bertusch conveniva in giudizio Giancarlo Bucci perché
fosse accertata e dichiarata la falsità del documento (datato 3 giugno 2000 e) prodotto

pendente tra le parti, avanti alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Grosseto,
ed avente ad oggetto l’accertamento dell’asserita stipula di un contratto di affitto
agrario relativo ad un oliveto. Assumeva l’attore di non avere sottoscritto la scrittura
privata denunciata come falsa, che evidentemente era stata compilata dal Bucci dopo
che lo stesso era venuto in possesso di un foglio firmato in bianco. Si costituiva in
causa il Bucci contestando quanto affermato dall’attore e sostenendo che il documento
era stato prodotto in ritardo perché precedentemete smarrito, e successivamente
rinvenuto.
Con sentenza n. 1074 del 18.11.2004 l’adito Tribunale di Grosseto accertava e
dichiarava la falsità del documento denunciato, anche all’esito delle due disposte
consulenze tecniche di ufficio.
Con sentenza del 13.10-18.11.2009 la Corte di appello di Firenze, nel contraddittorio
delle parti, respingeva il gravame del Bucci.
La Corte territoriale riteneva che:
prima dell’esame delle risultanze delle due consulenze tecniche espletate, era
opportuno valutare le emergenze istruttorie di natura non tecnica;
in sede di esame il Bartusch aveva affermato di avere l’abitudine di lasciare
incustoditi in un cassetto della scrivania che arredava l’abitazione, alcuni fogli già da
lui firmati in bianco. Il testimone escusso aveva confermato poi la circostanza che il
Bucci, in qualità di amministratore per conto del Bartusch, aveva libero accesso
all’abitazione e dimestichezza quindi con i locali e gli arredi. Era subito da chiarire che

,

3

come “allegato 1” alle autorizzate note conclusionali del 20.03.2002, nel giudizio

l’obiezione avanzata dal Bucci, secondo il quale la presenza di una procura generale
rilasciatagli dal Bartusch rendeva senza senso il predispone fogli firmati in bianco, non
appariva decisiva, atteso che, anche in presenza di un mandato con ampio conferimento

sottoscrizione autografa del mandante e da riempire volta in volta ed alla bisogna, per
la risoluzione di problematiche che non necessariamente coinvolgessero o
presupponessero una delega formale di poteri. Conclusivamente, sul punto, era quindi
da rilevare che la dichiarazione del Bartusch di custodire dei fogli firmati in bianco in
un cassetto della propria scrivania era circostanza attendibile, in quanto non contraria
all ‘id quod plerumque accidit e non smentita da altra emergenza istruttoria; così come
era attendibile, perché supportata dalle dichiarazioni dei testi escussi, la circostanza che
il Bucci avesse l’occasione ed il modo per impossessarsi di tali fogli, sol che lo avesse
ritenuto, avendo sia libero accesso che dimestichezza con i locali e gli arredi della
abitazione del proprio committente. In secondo ma per significato non secondario
momento, occorreva rilevare come, in epoca antecedente al momento della produzione
del documento, sicuramente tardiva, mai era stato fatto cenno da parte dell’appellante in
tutte le complesse vicissitudini della causa alla circostanza dell’esistenza di un siffatto
documento. La giustificazione addotta dal Bucci – secondo il quale proprio l’avvenuto
smarrimento del documento rendeva impossible menzionarlo — era prima illogica e poi
non credibile. Ed infatti, ammesso che tale documento fosse realmente esistito nella
forma oggetto d’indagine peritale, quand’anche fosse stato momentaneamente smarrito,
non si riusciva a capire come mai la parte non avesse potuto menzionarlo negli atti di
causa; quantomeno per chiarire, subito dopo, che il documento era stato smarrito. Non
risultava invece che il Bucci ne avesse mai fatto prima menzione in causa – e sì che, se
genuino, sarebbe stato documento decisivo -, né nel ricorso introduttivo avanti alla

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di poteri rappresentativi, poteva esservi la necessità di utilizzare documenti con

Sezione Agraria del Tribunale ( 11 ottobre 2001), né nella procedura cautelare in corso
di causa ( introdotta in data 5 marzo 2001), seppure il documento in contestazione
sarebbe stato datato 3 giugno 2000; neppure era mai stato menzionato al fine di

ricerca, ritenuta la sua decisività nella causa. Semplicemente dell’esistenza del
documento non vi era traccia alcuna in atti fino al momento in cui era comparso nelle
produzioni documentali, e tale circostanza, correttamente valutata negativamente dal
Tribunale, non era affatto conforme all’id quod plerumque accidit;
venendo all’esame delle consulenze tecniche in atti era da dire che, mentre
l’eseguita per prima, relativamente al quesito sull’epoca di redazione del documento
rispetto all’apposizione della firma autografa del Bartusch, concludeva con un
sostanziale non liquet, in quella redatta dal Prof. Ing. Giorgio Dilissano vi era
l’inequivoca affermazione che la redazione del tenore del documento e della firma
appostavi non erano coeve, atteso che i rapporti ossidativi fra i due tipi di inchiostro
differivano in percentuale elevatissima, del 91%; e ciò rendeva praticamente
impossibile, anche tenuto conto delle modalità ignote di conservazione del documento,
che le due redazioni fossero coeve. La consulenza tecnica peraltro fondava
l’affermazione anche su una ulteriore messe di rilievi tecnici, senza che, in corso di
esame tecnico, il consulente fosse stato oggetto di alcun contraddittorio da parte
dell’appellante. Il Bucci soltanto successivamente al deposito della relazione tecnica si
produceva in una critica serrata della medesima, utilizzando peraltro un elaborato di un
ausiliare tecnico che non aveva partecipato al contraddittorio processuale con il
consulente di ufficio. Tali osservazioni non erano atte ad inficiare una relazione tecnica
di ufficio, la quale peraltro, lungi dal costituire unico sostegno probatorio alla decisione
adottata dal Giudice di prime cure, costituiva il riscontro esterno ed oggettivo, siccome

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richiedere, atteso l’asserito smarrimento, tempi di pausa del processo volti alla sua

di natura tecnica, al quadro indiziario che si era già delineato. Conclusivamente il
percorso argomentativo del Giudice del primo grado era stato immune da vizi e da
censure.

motivi e notificato il 17-25.11.2010 al Bartusch, che non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno del ricorso il Bucci denunzia:
1.

“Omessa o insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il
giudizio ed in particolare riguardo all’effettiva esistenza di fogli sottoscritti in bianco
dal querelante all’interno della propria abitazione, come riferita dal medesimo in sede
di interpello ma non confermata da altre prove testimoniali e documentali; omessa o
insufficiente motivazione riguardo gli esiti di tali prove testimoniali e documentali;
omessa o insufficiente motivazione circa l’ idoneità del solo fatto che il querelato
potesse aver modo di procurarsi detti fogli, se esistenti, a giustificare di per sé, o
unitamente alla circostanza di cui al motivo di impugnazione che segue, l’ accoglimento
della domanda di querela di falso.”.

2.

“Omessa o insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il
giudizio ed in particolare riguardo alle plurime ragioni addotte dall’appellante circa la
mancata menzione del documento querelato nell’atto introduttivo della causa proposta
dinanzi alla sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Grosseto e prima del
deposito di detto documento quale allegato alla memoria autorizzata del 20.3.2002 ed
omessa o insufficiente motivazione circa l’ idoneità di tale mancata menzione a
giustificare di per sé o unitamente alla circostanza di cui al motivo di impugnazione che
precede, l’accoglimento della domanda di querela di falso.”.

.

6

Avverso questa sentenza il Bucci ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre

”Omessa o insufficiente motivazione circa i vizi, decisivi ai fini della
definizione del giudizio, denunciati dal ricorrente nei riguardi della CTU redatta dal
Prof. Marcello Conti e relativi, in particolare, all’ esistenza di un evidente e grossolano
errore nelle conclusioni della stessa CTU, tale da inficiarne irreparabilmente gli esiti,
alla incongruenza delle conclusioni della CTU medesima rispetto a quelle della
precedente relazione peritale redatta dal dr. Aristide Vasellini, nonché alla nullità,
sempre della CTU redatta dal prof. Marcello Conti, per violazione delle disposizioni
assegnate al perito in sede di incarico e per omissione di dati essenziali ai fini della
possibilità di comprensione, verifica della esattezza o veridicità dei dati medesimi e
confutazione da parte delle parti e dei rispettivi consulenti.”.
I tre motivi del ricorso non hanno pregio.
E’, infatti, da escludere che manchi l’esposizione delle ragioni che fondano l’impugnata
sentenza, la quale anzi si rivela sorretta da non illogica motivazione, inerente alla
valutazione complessiva degli esaminati emersi dati, ivi comprese le prove testimoniali,
valorizzati in via anche presuntiva, nel contesto pure ambientale in cui i controversi
fatti erano avvenuti e considerando i ruoli rivestiti dalle parti ed il contegno processuale
da ciascuna di esse tenuto, plausibilmente conferendo maggiore credibilità alla tesi
sostenuta dal querelante, alla luce dell’esito delle disposte consulenze tecniche
d’ufficio, che, secondo il puntuale e del pari argomentato apprezzamento dei giudici di
merito, apparivano atte a dare pure riscontro tecnico dell’anteriorità della
sottoscrizione autografa del Bartusch rispetto alla redazione del testo della scrittura
oggetto della querela di falso.
D’altra parte essendo nella specie applicabile ratione temporis l’art. 360, primo comma,
n. 5, cod. proc. civ., come riformato dall’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno
2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l’insufficienza della

7

3.

motivazione non è più deducibile come vizio della sentenza, salvo che siano state
estrinsecate argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” ed a risolversi in
una sostanziale mancanza di motivazione, il che per quanto già detto non appare essersi

svolti dal Bucci.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità, dato che l’intimato Bartusch
non ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2014

Il Cons.est.

in questo caso verificato, neppure alla luce dei generici e non decisivi rilievi critici

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