Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21609 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 26/10/2016), n.21609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25348/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGRICOLA EDERA DI T.O. E C. SS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

MARINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO

AMATO giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

T.O., T.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 107/2011 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 20/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato RENATO MARINI per delega

dell’Avvocato GIUSEPPE MARINI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. T.O. e T.T., nella qualità di soci e legali rappresentanti della Società Agricola Edera di T.O. e C. s.s., impugnavano l’avviso di liquidazione con cui era stata disposta la revoca delle agevolazioni fiscali spettanti alle società di persone aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del D.Lgs. n. 99 del 2004, artt. 1 e 2, delle quali i contribuenti avevano beneficiato relativamente all’atto di acquisto di terreni agricoli stipulato il (OMISSIS) e registrato il (OMISSIS). La revoca era stata disposta sul presupposto che alla data della stipula dell’atto il fondo risultava concesso in affitto a terzi ed, inoltre, la società acquirente era inattiva, sicchè sussisteva il presupposto per la revoca dei benefici fiscali a norma della L. n. 604 del 1954, art. 7, comma 1, poichè la società non coltivava direttamente il fondo.

La commissione tributaria provinciale di Treviso rigettava il ricorso. Proposto appello da parte dei contribuenti, la commissione tributaria regionale del Veneto riformava la sentenza di primo grado ed accoglieva il ricorso originario sul rilievo che il D.Lgs. n. 99 del 1994 art. 7, comma 1, che aveva esteso agli imprenditori agricoli professionali ed alle società aventi tale qualifica i benefici fiscali previsti per le persone fisiche aventi la qualifica di coltivatore diretto prevedeva quale unica causa di decadenza dai benefici per le società agricole la perdita della qualifica di imprenditore agricolo professionale, sicchè non si poteva applicare alle società la norma di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 7, che prevedeva la decadenza dai benefici per la persona fisica avente la qualifica di coltivatore diretto nel caso questi non avesse coltivato direttamente il fondo.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato ad un motivo. Resistono con controricorso i contribuenti.

3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione della L. n. 604 del 1954, artt. 1, 2 e 7 ed del D.Lgs. n. 99 del 1994, artt. 1 e 2. Sostiene che la corretta interpretazione delle norme impone di ritenere che, al fine di poter fruire delle agevolazioni in parola, oltre alla equiparazione soggettiva di cui al D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 2, comma 4, occorre avere riguardo anche alla sussistenza delle condizioni oggettive che non possono essere diverse tra società agricole e coltivatore diretto.

4. Osserva la Corte che la L. 5 agosto 1954, n. 604, art. 2, prevede che i benefici da essa previsti sono applicabili quando: 1) l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra; 2) il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all’arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà od enfiteusi dall’acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso; 3) l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta nel biennio precedente all’atto di acquisto o della concessione in enfiteusi non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro, con una tolleranza del 10 per cento salvo casi particolari da esaminarsi dall’ispettore provinciale dell’agricoltura in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari”.

Il D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 3, prevede che “Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale”. Il comma 4 prevede che “Qualunque riferimento della legislazione vigente all’imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo. All’imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto”. L’art. 2, comma 4, prevede che “Alle società agricole di cui all’art. 1, comma 3, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all’art. 1, comma 3, determina la decadenza dalle agevolazioni”.

Ora, va considerato che L. n. 604 del 1954, mira al riordino della piccola proprietà contadina e riconnette agli atti che realizzano tale fine i benefici fiscali da essa previsti. La legge prevede, all’art. 2, quali sono le specifiche caratteristiche della piccola proprietà contadina per il che, essendo l’agevolazione legata a presupposti specificamente indicati, la semplice qualifica di imprenditore agricolo professionale ex D.Lgs. n. 99 del 2004, non vale a consentire di per se sola l’accesso ai benefici. Il D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 3, ha semplicemente esteso la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale alle società di persone e alle società di capitali, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio esclusivo dell’attività agricola e che rispettino le ulteriori condizioni previste dalla medesima norma. Non ha invece mutato lo specifico quadro del trattamento fiscale (in senso conforme Cass. n. 5378 del 9/1/2014; contra Cass. n. 16071 del 26/06/2013).

La norma di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 7, comma 1, che, per la persona fisica coltivatore diretto, prevede la decadenza dal beneficio nel caso in cui non coltivi direttamente il fondo, va, perciò, estesa alla società avente la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Ciò in quanto la condizione è astrattamente ipotizzabile anche con riguardo alle società di persone e, ancorchè del D.Lgs. n. 99 del 1994, art. 2, comma 4, faccia derivare la decadenza dalle agevolazioni dalla sola perdita, da parte della società di persone, dei requisiti di cui all’art. 1, comma 3, e non richiami la norma di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 7, ciò non vale ad escludere l’applicabilità anche delle ulteriori cause che determinano la decadenza e che sono previste dalla L. n. 604 del 1954, per la persona fisica coltivatore diretto, trattandosi di requisiti oggettivi connaturati all’agevolazione che mira a promuovere il riordino della piccola proprietà contadina per il più razionale esercizio dell’agricoltura.

Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e il ricorso originario della contribuente va rigettato. Le spese dell’intero giudizio si compensano in considerazione dei discordi precedenti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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