Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21609 del 23/10/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21609 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

SENTENZA

sul ricorso 21689-2010 proposto da:
CALVANESE ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA E.Q. VISCONTI 20,

presso lo studio dell’avvocato

ANGELO PETRONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
LUCIO MODESTO MARIA ROSSI con studio in CASERTA C.SO
TRIESTE 63
2015

(avviso postale ex art.

giusta delega

135)

a margine;
– ricorrente –

2700

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CASERTA;

avverso la decisione n.

874/2009

intimato

della COMM.

Data pubblicazione: 23/10/2015

TRIBUTARIA

CENTRALE

di

NAPOLI,

depositata

1’11/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/09/2015 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO;

per incompatibilità e subentra nel Collegio in veste
di Presidente il Cons. DOMENICO CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ROSSI che ha
chiesto l’accoglimento e condanna l’Amministrazione
dello Stato alle spese del giudizio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

per questo ricorso il Pres. ANTONIO MERONE si astiene

R.G.N.
21689/10

Svolgimento del processo
Nel corso di perquisizione domiciliare presso l’abitazione del sig. Angelo
Calvanese, tra documentazione varia, fu rinvenuta scrittura privata relativa a
promessa di vendita di un terreno dal Calvanese a terzi per un prezzo
superiore a quello risultante dal successivo rogito notarile col quale il

Trasmesso

il

relativo

documento

dalla

Polizia

tributaria

all’Amministrazione finanziaria, l’allora Ufficio del Registro di Caserta
notificò al Calvanese avviso di liquidazione con il quale fu richiesta la
maggiore INVIM dovuta in relazione all’atto indicato.
Il Calvanese impugnò l’atto dinanzi alla Commissione tributaria di l° grado
di Santa Maria Capua Vetere, deducendo come motivi di ricorso
l’illegittimità del possesso del documento da parte dell’Amministrazione
finanziaria e l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione medesima dalla
pretesa impositiva.
Il ricorso fu accolto dal giudice tributario adito e la decisione del giudice di
primo grado, appellata dall’Ufficio, fu confermata dalla Commissione
tributaria di 2° grado di Caserta.
Proposto ricorso avverso detta decisione dall’Ufficio dinanzi alla
Commissione tributaria centrale, — quest’ultima, sezione di Napoli, con
sentenza n. 874 depositata I’ll giugno 2009, accolse il ricorso, affermando
invece la legittimità del possesso dell’atto da parte dell’Amministrazione
finanziaria, ritenendo che il documento, reperito nel corso d’indagini da
parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, fosse stato trasmesso dalla Polizia tributaria all’Ufficio del

1

trasferimento fu perfezionato.

registro di Caserta su autorizzazione della Procura della Repubblica
procedente.
Avverso detta decisione ricorre per cassazione il Calvanese, affidando il
ricorso a tre motivi.
L’intimata Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’illegittimità della decisione
impugnata per “omessa dichiarazione di inammissibilità del ricorso alla CTC

per formazione di giudicato interno. Violazione art. 2909 c.c.; artt. 25 e 26
D.P.R. 26.10.72 n. 636, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.”.
Il ricorrente, premesso che la decisione della Commissione tributaria di
secondo grado di Caserta era basata su una pluralità di rationes decidendi,
ciascuna delle quali autonoma ed in grado di sorreggere la decisione, rileva
come nei motivi di ricorso proposti dall’Amministrazione finanziaria avverso
la suddetta decisione non risulti in alcun modo impugnata l’argomentazione
con la quale il giudice di secondo grado aveva osservato che, comunque, il
possesso dell’atto da parte dell’Amministrazione non poteva ritenersi
legittimo in forza dell’avvenuta sentenza della sezione istruttoria presso la
Corte d’appello di Napoli del 9.4.1986, che aveva disposto la restituzione
degli atti già sottoposti a sequestro all’avente diritto, laddove la trasmissione
del documento all’Amministrazione era avvenuta in forza del successivo
processo verbale di constatazione della Polizia tributaria in data 11.6.1986.
Sicché la CTC avrebbe dovuto rilevare sul punto l’intervenuta formazione del
giudicato interno.
2. Con il secondo motivo il ricorrente, insistendo sull’illegittimità del
possesso da parte dell’Amministrazione finanziaria della scrittura privata
2

Motivi della decisione

sottoposta a registrazione d’ufficio, censura la sentenza impugnata per

“violazione, errata interpretazione e applicazione dell’art. 15, co. 1, n. 2
D.P.R. 26.10.1972, n. 634, art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione all’art.
360, co. 1, n. 3 c.p.c.”, essendo incontrovertibile che l’acquisizione del
documento è avvenuta nell’ambito di un’indagine di natura penale disposta

Vetere e non già in applicazione di norme di natura tributaria e che,
quantunque nei gradi di merito fosse stata espressamente contestata dal
contribuente l’esistenza di un provvedimento della suddetta autorità
giudiziaria autorizzativo a fini fiscali della documentazione sequestrata, esso
non era mai stato versato in atti dall’Amministrazione finanziaria.
3. Infine, con il terzo motivo, il ricorrente, sotto altro profilo, deduce ancora
l’illegittimità della decisione impugnata per

“omessa dichiarazione di

inammissibilità del ricorso alla C.T.C. per formazione di giudicato interno.
Violazione art. 2909 c.c.; artt. 22, 25 e 26 D.P.R. 26.10.72 n. 636, in
relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.”.
Osserva in proposito il ricorrente che la decisione di primo grado aveva non
ritenuto sufficiente a giustificare la legittimità del possesso della scrittura
privata di promessa di vendita da parte dell’Ufficio la mera trasmissione degli
atti da parte del Pubblico Ministero al Nucleo di Polizia tributaria per quanto
di sua competenza, atteso che la legittimità del possesso poteva essere
considerata tale solo in forza di una legge che ne autorizzasse il sequestro o
allorquando l’Amministrazione finanziaria ne avesse avuto visione nel corso
di accessi, ispezioni o verifiche eseguii ai fini di altri tributi, anche alla
stregua del disposto dell’art. 15 del D.P.R. n. 131/1986.

3

dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua

Non essendo stata impugnata dall’Amministrazione tale autonoma

ratio

decidendi in sede di appello, doveva già essere rilevata, dapprima dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Caserta e, in ogni caso, dalla
CTC successivamente adita, la formazione del giudicato interno sul punto,
tale da impedire l’ulteriore prosecuzione del giudizio.

sentenza della CTC pubblicata 1’11 giugno 2009, risulta ancora applicabile
alla presente controversia, ratione temporis, il disposto dell’art. 366 bis c.p.c.,
in ossequio al cui disposto l’illustrazione di ciascun motivo è stata conclusa
dal ricorrente con la formulazione di idonei quesiti di diritto.
4.1. Sempre in via preliminare deve osservarsi che risulta regolarmente
instaurato il contraddittorio tra le parti. 11 ricorso per cassazione è stato
notificato presso l’ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate (Ufficio di
Caserta), che risulta dalla sentenza impugnata essere stato parte del giudizio
svoltosi dinanzi alla Commissione tributaria centrale — sezione di Napoli, ed
in proposito va richiamato l’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa
Corte, sentenze n. 3116 e 3118 del 14 febbraio 2006, che riconosce anche
all’ufficio periferico la legittimazione, alternativa o concorrente con la
direzione centrale, a ricevere la notifica del ricorso per cassazione, sia per il
principio di effettività della tutela giurisdizionale, sia per il carattere
impugnatorio del processo tributario.
5. Il primo motivo è fondato e va accolto.
Il ricorrente ha evidenziato che la decisione resa dalla Commissione tributaria
di 2° grado di Caserta, che aveva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio
avverso la sentenza di primo grado, era stata basata su distinte ed autonome

rationes decidendi. La mancanza, infatti, nella fattispecie, della sussistenza
4

4. Va dato preliminarmente atto che, trattandosi di ricorso proposto avverso

del requisito del legittimo possesso della scrittura, secondo il disposto dell’art.
15 1° comma n. 2 del D.P.R. n. 634/1972 e, quindi, secondo l’art. 15 10
comma lett. b) del D.P.R. n. 131/1986, ai fini della sua registrazione d’ufficio
da parte dell’Amministrazione, è stata spiegata dalla decisione impugnata in
relazione a due ordini di motivi: a) occorre che la legge, cui fare riferimento

pur sempre essere una legge tributaria, tale da consentire il sequestro da parte
dell’Amministrazione finanziaria; b) il possesso del documento da parte
dell’Amministrazione sarebbe comunque illegittimo, perché formalmente
avvenuto a mezzo del verbale di constatazione del Nucleo di Polizia tributaria
di Caserta in data 11/6/1986, vale a dire successivamente alla sentenza della
sezione istruttoria presso la Corte d’appello di Napoli in data 9/4/1986, che,
assolvendo il Calvanese dal reato ascritto, aveva disposto la restituzione al
medesimo dei documenti sottoposti a sequestro, con la conseguenza che,
essendo venuto meno il sequestro, non poteva più ritenersi legittimo il
possesso alieno dei documenti in quella sede appresi. Inoltre, con riferimento
all’ulteriore motivo sul quale era stato basato l’originario ricorso del
Calvanese avverso l’avviso di liquidazione impugnato, si era ritenuta maturata
la decadenza triennale dalla pretesa impositiva.
Orbene, come si rileva dalla trascrizione dei motivi del ricorso in appello
dell’Amministrazione da parte del ricorrente in ossequio al principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione, l’argomento sopra indicato sub b),
idoneo a costituire autonoma ratio decidendi in punto di ritenuta insussistenza
del requisito della legittimità del possesso del documento, atto a giustificare la
registrazione d’ufficio del documento medesimo, non è stata oggetto di
censura alcuna da parte dell’appellante Amministrazione.
5

per valutare la legittimità dell’acquisizione della scrittura irregolare, debba

Ne consegue che è fondato il motivo svolto dal ricorrente, che lamenta la
violazione di legge sul punto da parte della sentenza della CTC in questa sede
impugnata, per avere omesso di rilevare la formazione del giudicato interno cui avrebbe dovuto seguire la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per
carenza d’impugnazione di detta autonoma ratio decidendi (cfr. Cass. civ. sez.

un. 29 marzo 2013, n. 7931) – sull’illegittimità, quanto meno sopravvenuta,
del possesso dell’atto da parte dell’Amministrazione finanziaria, nel momento
in cui (11/6/1986) la Polizia tributaria, con il succitato processo verbale di
constatazione, gliene disponeva la trasmissione.
5.1. La fondatezza del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento degli
altri. La sentenza impugnata va, dunque, cassata senza rinvio, ai sensi dell’art.
382 c.p.c.
6. Avuto riguardo all’epoca di pendenza giudizio in oggetto, cui risulta
applicabile l’originario disposto dell’art. 92 c.p.c., ricorrono giusti motivi, alla
stregua delle ragioni della decisione dinanzi esposte, per compensare tra le
parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri, e

cassa senza rinvio la sentenza impugnata, in relazione all’avvenuta DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL il 3
formazione del giudicato interno in punto d’illegittimità del possesso del

2,915

Il Fu

documento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 settembre 2015
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