Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21608 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 26/10/2016), n.21608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22278/2012 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA VALLE

PIETRO 2, presso lo studio dell’avvocato CIRO PAPALE, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI VITERBO, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 15/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta

agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. D.A. impugnava l’avviso di liquidazione con cui era stata disposta la revoca delle agevolazioni fiscali spettanti ai sensi della L. 31 gennaio 1994, n. 97, art. 5 bis, delle quali il contribuente aveva beneficiato relativamente all’atto di acquisto di un terreno agricolo con sovrastanti fabbricati rurali stipulato il (OMISSIS). La revoca era stata disposta sul presupposto che il contribuente aveva affittato parte di detto fondo con contratto del (OMISSIS). Sosteneva il ricorrente che era intervenuta la risoluzione consensuale del contratto di affitto e, che, dunque, il fondo era rimasto continuativamente nella sua disponibilità.

La commissione tributaria provinciale di Viterbo accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte dell’Agenzia delle entrate, la commissione tributaria regionale del Lazio, riformando la sentenza impugnata, rigettava il ricorso introduttivo sul rilievo che sul retro del contratto di affitto del (OMISSIS) risultava apposta una scrittura di data (OMISSIS) con cui le parti erano addivenute alla risoluzione del contratto a far data dal (OMISSIS). Tuttavia tale scrittura si poneva in contraddizione con altra documentata convenzione stipulata in data (OMISSIS) con cui le parti avevano convenuto la risoluzione anticipata del contratto di affitto (la cui durata era stata originariamente prevista in sette mesi) a far data dal (OMISSIS). Si doveva, perciò, ritenere che il contratto di affitto del (OMISSIS) avesse pienamente esplicato i suoi effetti.

2. Avverso la sentenza della CTR il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la CTR rilevato d’ufficio l’inammissibilità dell’appello tardivamente proposto in data 3 settembre 2010 avverso la sentenza di primo grado depositata in data 8 luglio 2009.

4. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR posto a fondamento della decisione una domanda nuova inammissibilmente introdotta nel giudizio d’appello, tale essendo la domanda afferente la prosecuzione del contratto di affitto documentata dalla scrittura del (OMISSIS).

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 97 del 1994, art. 5 bis, commi 1 e 2 e successive modificazioni. Osserva il ricorrente che la norma citata prevede l’applicazione delle agevolazioni fiscali al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno 10 anni dal trasferimento a condizione che, durante tale periodo, tali fondi non siano frazionati per effetto di trasferimento a causa di morte o per atto tra vivi. Sostiene che la stipula del contratto di affitto non è assimilabile al trasferimento a causa di morte o per atto tra vivi.

6. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la CTR pronunciato in ordine alla eccezione di nullità del contratto di affitto ai sensi degli artt. 1575, 1587 e 1617 c.c., che avrebbe imposto di dichiarare l’inutilizzabilità del contratto stesso come prova della decadenza dalle agevolazioni.

7. Con il quinto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per carenza assoluta di motivazione dell’avviso di liquidazione, non avendo l’ufficio indicato quale atto di trasferimento aveva comportato il frazionamento del compendio.

8. Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la CTR fondato la propria decisione su un documento nuovo acquisito agli atti, quale era la scrittura del (OMISSIS), senza analizzare le ragioni di censura della decisione di prime cure.

9. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Invero il termine di decadenza dall’impugnazione è soggetto alla sospensione durante il periodo feriale, con la conseguenza che se il dies a quo ricade in detto periodo deve tenersi conto, al fine dell’ammissibilità dell’impugnazione, sia dello scorrimento di tale giorno fino al primo giorno dopo il periodo feriale sia della sospensione del termine durante il periodo feriale del successivo anno solare. Qualora il termine già prorogato cada dopo l’inizio del nuovo periodo feriale dell’anno successivo, è suscettibile di un ulteriore analogo prolungamento (Cass. n. 2435 del 3.2.2006). Nel caso che occupa il termine per l’impugnazione della sentenza di primo grado depositata in data 8 luglio 2009 veniva, dunque, a scadenza il giorno 8 ottobre 2010 e la notifica risulta essere stata effettuata il 3 settembre 2010.

10. Il secondo motivo è parimenti infondato. Invero la CTR, nel porre a fondamento della decisione la scrittura privata del (OMISSIS), non ha pronunciato su una domanda nuova ma ha preso in considerazione un documento che, quand’anche fosse stato prodotto per la prima volta nel giudizio di appello, come sostiene il ricorrente, era pienamente utilizzabile, giusta il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, che consente alle parti la produzione di nuovi documenti in appello. L’Ufficio, a mezzo della produzione del documento nel giudizio di secondo grado, non ha sollevato una eccezione in senso stretto, inammissibile ai sensi dell’art. 57 c.p.c., comma 2, ma ha svolto una mera difesa, come tale proponibile per la prima volta anche in appello, considerato che la domanda del ricorrente, con la quale era stato delimitato il thema decidendum, ineriva al fatto che il contratto di affitto non aveva mai avuto attuazione e l’Ufficio ha inteso proporre in appello una nuova allegazione difensiva fondata sulla produzione documentale legittimamente effettuata.

11. Il terzo ed il quinto motivo debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono le medesime questioni giuridiche. Essi sono fondati. Invero la L. n. 97 del 1994, art. 5 bis, commi 1, prevede che “Nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile di cui al comma 6, sono considerati unità indivisibili per quindici anni dal momento dell’acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi”. Il successivo comma 2 prevede: “In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute”. Il comma 6 prevede: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano con proprie leggi l’istituzione la conservazione delle aziende montane, determinando, in particolare, l’estensione della superficie minima indivisibile”.

Nei caso di specie la revoca dei benefici è conseguente non già al frazionamento del fondo ma alla cessazione della conduzione del fondo per effetto della stipula del contratto di affitto riguardante parte di esso. Ne consegue che la stipula del contratto di affitto, che la parte assume riguardare circa 9000 mq., essendo rimasta nella disponibilità del proprietario la maggior consistenza di circa 130.000 mq., può determinare la perdita del beneficio per intero se, per effetto di essa, la estensione del terreno che rimane nella conduzione diretta della parte si riduce al di sotto del compendio minimo mentre, nel caso in cui rimanga nella sua disponibilità una superficie pari o superiore a detto compendio minimo, la perdita del beneficio può riguardare solo il valore del terreno concesso in affitto. La CTR non ha fatto corretta applicazione della norma di talchè si impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio per gli accertamenti necessari.

12. Il quarto motivo è infondato in quanto è ininfluente il fatto che la CTR non abbia motivato in ordine alla nullità del contratto di affitto che, in tesi, sarebbe derivata dalla violazione degli artt. 1575, 1587 e 1617 c.c., posto che non è prevista la sanzione della nullità per le suddette violazioni.

13. Il sesto motivo è inammissibile perchè generico, non avendo il ricorrente indicato quali erano le censure che la CTR non ha esaminato e che avrebbero condotto a diversa decisione della causa.

15. Il ricorso va, dunque, accolto per quanto di ragione e l’impugnata decisione va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il terzo ed il quinto motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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