Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21608 del 20/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 21608 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso 9710-2006 proposto da:
SIMONI MARIO (c.f. SMNMRA56H02L117E), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso
l’avvocato CARLETTI FIORAVANTI, rappresentato e
difeso dall’avvocato PIERMARINI PIERMARINO, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

2013
909

contro

COLACCI ANDREA, PEZZA MARIO;
– intimati –

Data pubblicazione: 20/09/2013

avverso la sentenza n.

335/2005 della CORTE

D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 15/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/05/2013 dal Consigliere Dott. ANDREA
SCALDAFERRI:

Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

2

Svolgimento del processo
Mario Simoni, avendo acquistato da Mario Pezza una
partecipazione societaria ed avendo sottoscritto, a
garanzia del pagamento del corrispettivo, un assegno

Colacci, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di
Terni il Pezza ed il Colacci deducendo che, nonostante
egli avesse pagato l’intero corrispettivo, il Colacci
gli aveva rifiutato la restituzione del titolo in
quanto il Pezza si era opposto per non aver ricevuto
tutto il dovuto; chiedeva quindi la condanna di
entrambi i convenuti alla restituzione dell’assegno e
del solo Pezza al risarcimento dei danni. Si
costituirono i convenuti, il Pezza contestando la
pretesa dell’attore, il Colacci dichiarando di essere
disposto a depositare il titolo in Cancelleria a
disposizione di quello dei due contendenti che avesse
visto le proprie ragioni accolte dal giudice, e
chiedendo quindi di essere estromesso dal giudizio a
norma dell’art.109 c.p.c., con il favore delle spese.
Il Tribunale di Terni, autorizzato il Colacci al
deposito del titolo in Cancelleria, con sentenza non
definitiva del 15 gennaio 2002 accolse l’istanza di
estromissione e condannò il Simoni al rimborso delle

3

bancario in bianco affidato in custodia all’avv.Andrea

spese in favore del Colacci

rilevando che sulla

estromissione vi era l’accordo delle parti e che le
spese processuali del Colacci, chiamato in causa dal
Simoni benché non avesse alcun interesse nella causa

vincitore della controversia, dovevano essere poste a
carico dell’attore.
L’appello interposto dal Simoni, cui resistevano il
Pezza ed il Colacci, veniva rigettato, con sentenza
depositata il 15 settembre 2005, dalla Corte d’appello
di Perugia, la quale osservava che le pur condivisibili
argomentazioni dell’appellante in ordine alla
sussistenza in capo al Colacci -in quanto obbligato
alla prestazione della restituzione del titolo- della
legittimazione passiva, costituente del resto il
presupposto della sua estromissione dal giudizio, non
erano tuttavia idonee a giustificare la riforma della
condanna del Simoni al pagamento delle spese, stante
l’infondatezza della domanda di restituzione da lui
proposta nei confronti del Colacci prima che fosse
stata definitivamente accertata la insussistenza di
residue ragioni di credito del Pezza. Il deposito
fiduciario ricevuto implicava infatti che il Colacci
aveva assunto nei confronti di entrambe le parti

4

avendo solo l’obbligo di restituire il titolo al

l’impegno di custodire il titolo e di consegnarlo
all’una piuttosto che all’altra parte soltanto quando
fosse stata accertata la sussistenza, o
l’insussistenza, di un residuo credito del Pezza nei

Avverso tale sentenza Mario Simoni ha proposto ricorso
a questa Corte. Gli intimati Pezza e Colacci non hanno
svolto difese.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente si rileva che, con nota del 15
maggio 2013 sottoscritta dal ricorrente e trasmessa il

confronti del Simoni.

giorno successivo dall’avv.Eleonora Piermarini,e; v4,~
evidenziato che il 22 luglio 2011 è deceduto il proprio
difensore Piermarino Piermarini (come da allegato
certificato di morte), si è chiesta la adozione dei
“provvedimenti conseguenti a tale dichiarazione”. Il
Collegio non ritiene di accedere a tale istanza.
Premesso che nel processo di cassazione il decesso
dell’unico difensore non determina l’interruzione del
processo bensì -ove sia attestato nella forma legale
della relata di notifica dell’avviso di udienza- attiva
il potere della Corte, posto al fine di assicurare il
diritto di difesa nella fase finale della trattazione,
di differire l’udienza disponendo la comunicazione

4

della stessa alla parte personalmente onde consentirle
di nominare un nuovo difensore

(cfr.ex multis:

S.U.n.477/06; Sez.1 n.21142/07), deve tuttavia
considerarsi come nella specie l’evento dal quale

personalmente, oltre a non risultare da attestazione
fidefacente dell’ufficiale giudiziario notificante
l’avviso di udienza, risalga ad oltre un anno e nove
mesi prima della data odierna, e ritenersi quindi che
il diritto di difesa del ricorrente, avendo egli avuto
il tempo di provvedere alla nomina suddetta, non
giustifichi un differimento dell’udienza.

2.

Con il primo motivo il ricorrente denunzia la

contraddittorietà ed illogicità della motivazione

nonchè la violazione o falsa applicazione di norme di
diritto (artt.109, 103, 91 c.p.c., art.1777 c.c.),
assumendo, sotto il primo profilo, che la Corte di
merito avrebbe prima affermato e poi sostanzialmente
smentito la sussistenza della legittimazione passiva
del Colacci in questo giudizio, peraltro omettendo di
considerare che solo dopo la citazione il medesimo ebbe
a riconsegnare l’assegno depositandolo in Cancelleria.
Inoltre, sul presupposto che la Corte di merito avrebbe
affermato che il Colacci avrebbe potuto essere

6

scaturisce l’istanza proposta dalla parte

convenuto solo in un separato procedimento successivo
alla definizione di quello pendente tra esso Simoni ed
il Pezza, deduce che siffatto principio è in contrasto:
-con la facoltà, prevista dall’art.1777 cod.civ. in

su una cosa oggetto di deposito, di convenire in
giudizio il depositario, senza condizionarla alla
previa definizione della controversia tra le parti che
reclamano diritti sulla cosa stessa; -con il principio,
espresso dall’art.103 cod.proc.civ., del litisconsorzio
facoltativo tra cause connesse, anche in parte, quali
quelle instaurate tra il Pezza ed il Colacci stante
l’identità della cosa oggetto della pretesa
restitutoria e la necessità che la sentenza sia
opponibile anche al depositario. Rileva infine che
anche l’art.91 cod.proc.civ. era stato violato essendo
la condanna basata sull’erroneo presupposto della
soccombenza derivante dalla illegittimità della
citazione in giudizio del depositario.
Tali doglianze sono prive di fondamento.
In primo luogo, non è dato ravvisare nella motivazione
della sentenza impugnata la contraddizione prospettata
dal ricorrente: la sussistenza della legittimazione
passiva in capo al Colacci, in quanto obbligato alla

7

capo a colui che rivendica la proprietà o altri diritti

restituzione, non toglie che la domanda di condanna sia
nei suoi confronti priva di fondamento, perché il
diritto del depositante Simoni alla restituzione -che
il depositario non aveva disconosciuto- non era

del terzo interessato (Pezza), titolare del credito
garantito dal deposito fiduciario. In secondo luogo,
tale argomentazione non si pone in contrasto con
l’art.1777 cod.civ: tale norma prevede che il
depositario deve restituire la cosa a colui che ha
effettuato il deposito a prescindere dalla titolarità
di diritti sulla cosa stessa da parte di questi, ma
nella specie il depositario era obbligato (cfr.art.1773
cod.civ.) ad acquisire il consenso del terzo
interessato

(Pezza)

prima

di

procedere

alla

restituzione (v.Cass.n.2041/1968). Tantomeno può
ravvisarsi nella specie una violazione dell’art.103
cod.pro.civ., perché la Corte non ha posto in dubbio la
legittimazione del Colacci a partecipare al giudizio
come convenuto, ha ritenuto invece che la domanda nei
suoi confronti era priva di fondamento. Neppure
l’art.91 cod.proc.civ. può dirsi violato, dal momento
che la soccombenza del Simoni sussiste sia sotto il
profilo già indicato della inesigibilità della

8

esigibile, in presenza di un diniego motivato da parte

prestazione richiesta sia con riguardo al principio di
causalità

del

giudizio,

essendo

la

spesa

di

costituzione nel giudizio del Colacci esclusivamente da
ascrivere alla iniziativa, non giustificata nei suoi

3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omessa

motivazione in ordine al fatto che, nelle conclusioni
precisate in citazione, la condanna del Colacci alla
restituzione del titolo era stata subordinata al previo
accertamento della insussistenza di ragioni di credito
del Pezza nei confronti di esso attore; aggiunge che la

confronti, del Simoni.

Corte avrebbe trascurato di considerare una ulteriore MAir

decisiva argomentazione, prospettata in atto di
appello, secondo la quale, ove l’azione giudiziale non
avesse coinvolto anche il Colacci, quest’ultimo avrebbe
potuto financo trattenere l’assegno -esercitandovi il
diritto di ritenzione per il pagamento delle proprie
spettanze- o riempirlo e incassarlo.
Osserva tuttavia il Collegio che la sopra evidenziata
formulazione delle conclusioni non appare elemento
idoneo a condurre a conclusioni diverse da quelle
esposte nella sentenza impugnata, attesa la carenza di
ragioni giustificatrici del coinvolgimento del Colacci
nell’accertamento giudiziale relativo al rapporto

obbligatorio tra il Simoni ed il Pezza, unico rapporto
controverso nella specie. Né d’altra parte tali ragioni
possono ravvisarsi in argomentazioni ipotetiche ed
astratte, quali quelle prospettate in ricorso (senza

allegazioni formulate in atto di appello), che non
appaiono sostenute da alcun riscontro su concrete
condotte del Colacci.
4.

Il rigetto del ricorso segue dunque di necessità,

senza alcun provvedimento sulle spese di questo
giudizio non avendo gli intimati svolto attività
difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione,
il 22 maggio 2013

peraltro riportare lo specifico contenuto delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA