Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21608 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. II, 19/10/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 19/10/2011), n.21608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A.M., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Santonocito Marco Valerio,

elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, via degli Scipioni,

n. 52;

– ricorrente –

contro

L.L. e L.S.D.M., rappresentate e

difese, in forza di procura speciale a margine del controricorso,

dall’Avv. Padula Domenico, elettivamente domiciliate in Roma nello

studio dell’Avv. Carla Olivieri, viale delle Milizie, n. 22;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 206 del 22

giugno 2009;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 21

settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Marco Valerio Santonocito;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’infondatezza

del quarto motivo, inammissibili gli altri.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che S.V. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Matera P.A.M. affinchè venissero apposti i termini, previo regolamento dei relativi confini, fra due fondi finitimi siti in agro di (OMISSIS) (foglio 63), deducendo che la controparte, proprietaria delle particelle n. 75 e n. 76, aveva usurpato parte dei propri fondi di cui alle particelle n. 71 e n. 72;

che si costituì la convenuta, resistendo e proponendo domanda di usucapione in via riconvenzionale ;

che l’adito Tribunale, con sentenza in data 23 settembre 2003, accolse per quanto di ragione la domanda dell’attrice, determinando il confine esistente tra i due fondi conformemente alle risultanze catastali, con conseguente ordine alla convenuta di rilasciare il terreno indebitamente occupato, mentre rigettò la domanda riconvenzionale;

che la Corte d’appello di Potenza, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 22 giugno 2009, ha rigettato il gravame della P. e confermato la pronuncia di primo grado;

che la Corte territoriale ha escluso il carattere dirimente delle deposizioni testimoniali assunte in grado di appello: sia perchè nessuno dei testi ha fatto riferimento alla presenza della P. (ma solo del figlio di questa) sulla striscia di terreno in contestazione per il tempo necessario ad usucapire, sia perchè a nessuno dei testi è constato il compimento di quella attività materiale di coltivazione, ovvero, in genere, di apprensione del terreno ad opera della medesima P.;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 20 settembre 2010, sulla base di quattro motivi;

che le intimate L. e L.S.D.M., eredi di S.V., hanno resistito con controricorso;

che in prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con il primo motivo (violazione ed erronea applicazione degli artt. 115 e 166 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, per errata valutazione delle prove testimoniali) la ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto inattendibile la deposizione del teste Re.Vi. sulla base del rilievo che nella relazione del c.t.u. non vi è il riferimento al fosso riferito dal teste;

che tale argomentazione, ad avviso della ricorrente, sarebbe illogica, sia perchè il teste è stato molto più preciso del c.t.u.

nella descrizione dei luoghi, sia perchè il c.t.u. non fa menzione del fosso, ma non esclude la sua presenza;

che il motivo si chiude con la richiesta di affermazione del seguente principio di diritto: “il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, così come la scelta, fra esse, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice del merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare un mezzo di prova a scapito dell’altro, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento”;

che il secondo mezzo (violazione ed erronea applicazione applicazione dell’art. 257 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; omessa ed insufficiente motivazione in ordine al mancato esercizio di disporre d’ufficio la chiamata a testimoniare di Ca.Vi.) è accompagnato dal quesito di diritto per cui “il potere del giudice ex art. 257 cod. proc. civ. e cioè il potere di disporre d’ufficio l’assunzione di un teste di riferimento è potere discrezionale che non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento”;

che entrambi i motivi sono inammissibili per inidoneità dei quesiti che li concludono;

che infatti, i quesiti proposti si risolvono in una generica e astratta riproposizione di massime di giurisprudenza, che non chiariscono affatto quale sia l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in ordine alla concreta fattispecie nè la diversa regula iuris capace di ovviare, nella specie, al vizio lamentato;

che, d’altra parte, l’uno e l’altro motivo di ricorso, formulati anche ex art. 360 c.p.c., n. 5, sono totalmente privi di un momento di sintesi, iniziale o finale, costituente un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo;

che al riguardo va ricordato che questa Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 ma applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr. L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5) – è fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 allorchè, cioè, il ricorrente denunci la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione;

che ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603);

che al riguardo, ancora è incontroverso che non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata;

che non si può dubitare che allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ. , deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in termini, Cass., Sez. 3^, 30 dicembre 2009, n. 27680);

che con il terzo motivo – rubricato “violazione ed erronea applicazione degli artt. 115 e 166 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, per errata valutazione della c.t.u.” – si chiede conclusivamente “che venga riconfermato il principio di diritto già ribadito nelle sentenze della Suprema Corte sopra richiamate che qui deve intendersi come per integralmente riportate e trascritte”;

che anche questo motivo è inammissibile perchè sostanzialmente privo di un quesito di diritto, non potendo essere considerato tale quello consistente nel rinvio indistinto a una pluralità di massime di giurisprudenza riportate nel corpo del motivo;

che con il quarto motivo si deduce “violazione ed erronea applicazione degli artt. 115 e 166 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dell’art. 208 cod. proc. civ.: nullità dell’ordinanza di comminatoria della decadenza dei testi Pi.Do. e Bi.Mi.” e, lamentandosi che non siano stati riconosciuti gli estremi per la revoca dell’ordinanza di decadenza dalla prova per testi, si chiede che venga affermato il seguente principio di diritto: “il giudice non può dichiarare decaduta la parte dal diritto all’escussione di un proprio teste ex art. 208 cod. proc. civ. quando la mancata comparizione sia dovuta a grave motivo, rientrando in tale ipotesi anche l’impossibilità di reperire un sostituto processuale a seguito della revoca del precedente procuratore”;

che il motivo è infondato;

che in tema di revoca dell’ordinanza di decadenza dall’assunzione della prova, la “causa non imputabile” che, ai sensi dell’art. 208 cod. proc. civ. (nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 26), legittima la suddetta revoca, deve consistere in un fatto esterno alla sfera di controllo della parte o del suo difensore e non può risolversi in una mancanza di diligenza nè consistere in un difetto di organizzazione della propria attività professionale da parte del difensore (Cass., Sez. 1^, 13 luglio 2006, n. 15908); e poichè, ai sensi dell’art. 85 cod. proc. civ., la revoca della procura al difensore, che non determina alcuna vacatio dello ius postulando, non ha effetti nei confronti dell’altra parte finchè non sia avvenuta la sostituzione del difensore, verificandosi e consumandosi esclusivamente nell’ambito del rapporto professionale interno senza riverberarsi sulla regolarità del processo, è da escludere che detta revoca integri gli estremi della “causa non imputabile” ed imponga al giudice l’obbligo di restituire in termini la parte decaduta dall’attività istruttoria per non essersi l’avvocato con mandato revocato, ma non ancora sostituito, attivato per l’espletamento del richiesto mezzo di prova (cfr. Cass., Sez. 2^, 29 maggio 1982, n. 3326);

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalle controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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