Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21608 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.19/09/2017),  n. 21608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25389/2016 proposto da:

D.D.D., elettivamente domiciliato in Roma, via Fornovo

3, presso lo studio dell’avvocato Francesca Cicoria, rappresentato e

difeso dall’avvocato Angelo Massaro;

– ricorrente –

contro

P.A.I., elettivamente domiciliata in Roma

Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Massari;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 712/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 23/09/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/07/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– D.D.D. ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettò la domanda con la quale egli aveva chiesto la condanna della convenuta P.I.A. a demolire la costruzione (locale adibito a bagno) realizzata nel retro del locale commerciale della medesima, in quanto edificata in violazione della distanza legale dalla veduta esercitata dalla casa di esso attore;

– P.A.I. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– va prima esaminato – in quanto pregiudiziale – il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, col quale si lamenta che la Corte territoriale abbia escluso, erroneamente valutando le prove, che l’attore avesse esercitato il possesso della veduta e ne avesse acquistato il relativo diritto per usucapione) è inammissibile, in quanto si risolve in una censura di merito relativa all’accertamento dei fatti compiuto sulla base delle prove acquisite, accertamento che è insindacabile in sede di legittimità, risultando peraltro la motivazione della sentenza impugnata non apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);

– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile, perchè tardiva, la deduzione, formulata da esso attore nel giudizio di primo grado, di aver acquistato per usucapione il diritto di veduta) rimane assorbita;

– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 (duemilatrecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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