Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21607 del 26/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 26/10/2016), n.21607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2988-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE

38, presso lo studio dell’avvocato MARIO MONZINI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato EDMONDO RAFFAELLI giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 161/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

BRESCIA, depositata il 02/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato IVELLA per delega

dell’Avvocato RAFFAELLI che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.

1. R.P. impugnava l’avviso di liquidazione con cui era stata disposta la revoca delle agevolazioni fiscali spettanti agli imprenditori agricoli ai sensi della L. n. 604 del 1954, artt. 1 e 2 delle quali il contribuente aveva beneficiato relativamente all’atto di acquisto di un terreno agricolo registrato il (OMISSIS). La revoca era stata disposta sul presupposto che l’acquisto non era idoneo all’arrotondamento della piccola proprietà contadina, dato che dalla comunicazione della Provincia di Brescia, settore Agricoltura, Agriturismo ed Alimentazione era emerso che sul fondo acquistato era esercitata l’attività di circolo ippico con relativo maneggio.

La commissione tributaria provinciale di Bergamo rigettava il ricorso. Proposto appello da parte del contribuente, la commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, riformando la sentenza impugnata, accoglieva il ricorso introduttivo sul rilievo che dalla consulenza tecnica disposta in corso di causa emergeva che, contrariamente a quanto sostenuto dall’ufficio impositore, non era stato accertato lo svolgimento di alcuna attività di circolo ippico con relativo maneggio sul terreno compravenduto.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato a due motivi. Resiste il contribuente con controricorso illustrato con memoria.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Sostiene la ricorrente che la CTR si è riportata acriticamente alle considerazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio senza operare alcun vaglio critico di quanto da questi affermato. Ciò in quanto il consulente tecnico aveva riferito quanto accertato nel corso del sopralluogo effettuato nel (OMISSIS), di talchè non era dato evincere quale fosse l’effettiva utilizzazione del fondo oggetto dell’atto di compravendita all’epoca dell’atto stipulato il (OMISSIS) e registrato il (OMISSIS).

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 604 del 1954, art. 2. Sostiene la ricorrente che l’attività del centro ippico in maneggio non può farsi rientrare nell’attività manuale della lavorazione della terra prevista dalla L. n. 604 del 1954, art. 2.

5. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

6. Osserva la corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Invero, nella vigenza dell’art. 360 c.p.c. prima della riforma disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, con esso si fa valere vizio di motivazione sotto forma della sua insufficienza in quanto la CTR, in relazione al fatto controverso e decisivo del giudizio, costituito dalla natura del terreno compravenduto e dalla sua idoneità all’arrotondamento della piccola proprietà contadina, a norma della L. n. 604 del 1954, art. 2, comma 2 ha ritenuto che, già all’epoca dell’atto di compravendita, fosse stata dismessa l’attività di maneggio che era stata esercitata dal precedente proprietario. Ciò in quanto il CTU aveva riscontrato che i fabbricati, un tempo adibiti a box per i cavalli, bar e ristorante, erano da tempo dismessi e dal registro della presenza equini era emerso solamente che alcuni capi erano entrati ed usciti negli anni successivi la stipula dell’atto per cui è causa.

Ora, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della corte di legittimità, il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle aspettative e deduzioni delle parti (Cass. n. 3198/2015; Cass. N. 11511/14; Cass. n. 19814/13; Cass. n. 1754/07). Il riesame degli elementi oggetto di valutazione, laddove non siano evidenziati vizi logici, costituisce accertamento di merito che esula dai limiti del controllo di logicità della motivazione affidato alla corte di legittimità. Nella specie non sussiste alcuna lacuna nel ragionamento decisorio seguito dalla CTR, tenuto conto che le doglianze della ricorrente si sostanziano nel fatto che le circostanze di causa sono state lette in modo non corrispondente alle proprie aspettative. Ne deriva che non sussiste il dedotto vizio motivazionale per non aver la CTR considerato preponderante la valenza persuasiva di quanto affermato dall’Agenzia delle entrate ed aver ritenuto, per contro, che lo stato di incuria e degrado dei fabbricati riscontrato dal CTU a distanza di dieci anni dalla stipula dell’atto consentisse di ritenere non provata la circostanza dell’esercizio sul fondo, da parte del R., dell’attività di circolo ippico con relativo maneggio al momento della stipula dell’atto di compravendita.

7. Il secondo motivo rimane assorbito.

8. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al contribuente le spese processuali che liquida in Euro 7000, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA