Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21607 del 23/10/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21607 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 23739-2010 proposto da:
D’ANGELO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA
PIAZZA SAN PANTALEO 3, presso lo studio dell’avvocato
FAUSTO MARIA AMATO, che lo rappresenta e difende
giusta delega in calce;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI
TRAPANI in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 23/10/2015

- controrícorrente avverso la sentenza n. 127/2009 della COMM.TRIB.REG.
di PALERMO, depositata il 01/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/09/2015 dal Consigliere Dott. DOMENICO

udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA
che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

CHINDEMI;

23739/10
Fatto
Con sentenza n. 127/25/09 depositata il 1.9..2009, la Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto da D’Angelo Giovanni, esercente
attività edile, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Trapani
n. 12/01/2007 che aveva ritenuto legittimo l’avviso di recupero parziale del credito
d’imposta, per l’anno 2003, per l’incremento dell’occupazione, indebitamente

La Commissione tributaria regionale rilevava che la riduzione del livello
occupazionale era imputabile al datore di lavoro che era consapevole della durata del
rapporto di lavoro in quanto agganciato alle commesse.
Il contribuente impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
deducendo i seguenti motivi:
a) vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., avendo erroneamente
rilevato i primi giudici che il richiamo ad una sentenza riferita ad altro giudizio
servisse per desumere i motivi della non spettanza dei benefici in questione;
b) violazione dell’art. 4 1. 449/1997, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,rilevando
come erroneamente la CTR abbia subordinato il diritto all’ agevolazione al
mantenimento del singolo dipendente assunto e non sulla base del livello
occupazionale raggiunto ed eventualmente ripristinato con ulteriori assunzioni
aventi effetto sananti dei licenziamenti;rilevava, inoltre come il ripristino del
livello occupazionale fosse possibile anche nel caso di riduzione della base
occupazionale imputabile al datore di lavoro;
c) vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., avendo omesso il
giudice di appello di valutare la circostanza che il contribuente aveva ripristinato
la base occupazionale in seguito ai licenziamenti per giustificato motivo
conseguente alla chiusura dei cantieri;
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 9/9/2015, in cui il PG ha concluso
come in epigrafe.
Motivi della decisione
Sono fondati il secondo e terzo motivi assorbenti del primo.
L’art. 4, comma 1, 1. 449/1997 recita “Alle piccole e medie imprese… che dal 1
ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 assumono nuovi dipendenti è concesso, a partire
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utilizzato, riconoscendo il diritto al credito soltanto per un lavoratore.

dal periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 1998, un credito d’imposta per un
importo pari a 10 milioni di lire per il primo nuovo dipendente e a 8 milioni di lire
per ciascuno dei successivi.”
L’art. 4, comma 5, lett. C) 1. 449/1997 prevede che “le agevolazioni previste dal
comma primo si applicano a condizione che …c) il livello di occupazione raggiunto
a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo
agevolato”

singoli dipendenti che hanno consentito di beneficiare del credito di imposta non
essendo agganciato il diritto all’agevolazione al mantenimento del singolo
dipendente assunto ma alla base occupazionale, con conseguente possibile ripristino
delle eventuali riduzioni operate, non prevedendo la legge, inoltre, la possibilità di
ripristino solo nei casi di riduzione di base occupazionale non imputabile al datore di
lavoro.
Il ripristino, inoltre, deve essere effettuato in base a quanto previsto dalla citata
normativa “nel corso del periodo agevolato” e non solo nel corso dell’anno o
periodo d’imposta in cui si realizza la riduzione del livello occupazionale.
In tema di credito di imposta riconosciuto per l’incremento dei lavoratori assunti a
tempo indeterminato, secondo i requisiti e per l’ambito territoriale di cui all’art. 4
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la revoca del beneficio, connessa alla riduzione
del livello occupazionale raggiunto, opera in modo obiettivo, cioè anche se tale
riduzione sia indipendente dalla volontà del datore di lavoro o del lavoratore (ad
esempio, per il recesso del lavoratore) e salvo che si verifichi la reintegrazione da
parte dell’impresa del precedente livello degli occupati, senza che sulla legittimità
dell’atto incida la contraria previsione di cui alla Circolare del Ministero delle
Finanze 18 settembre 1998, n. 219/E, emanata ai sensi dell’art. 4, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 cit., avendo essa carattere meramente interno e non
vincolante per i terzi (cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27832 del 12/12/2013, Cass. Sez.
5, Sentenza n. 23769 del 21/10/2013, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17431 del
17/07/2013)
Ai fini della legittimità della revoca del beneficio rileva il mancato ripristino del
livello occupazionale ridotto nel corso del periodo agevolato a causa del
licenziamento dei lavoratori per fine lavoro cantieri.
Peraltro tale evenienza nel settore edile, costituisce licenziamento per giustificato
2

Riferendosi la legge al “livello di occupazione raggiunto” non va fatto riferimento ai

motivo e costituisce quindi causa non imputabile al datore di lavoro, ancorchè
prevedibile, essendo connaturata alla temporaneità dell’attività edilizia.
La Ctr non si è attenuta a tali principi, rilevando come il ripristino sia consentito
nei soli casi di riduzione del livello occupazionale non dipendente dal lavoro di
lavoro, ritenendo erroneamente, comunque, imputabile al datore di lavoro il
licenziamento dei lavoratori per fine lavoro cantieri.
Ha omesso, inoltre di valutare se il contribuente abbia o meno ripristinato la base

effettuata dal giudice di rinvio.
Vanno, conseguentemente, accolti il secondo e terzo motivo, assorbito il primo,
cassata l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione
tributaria regionale della Sicilia, che si pronuncerà anche in ordine alle spese del
giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa l’impugnata
sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della
Sicilia che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9.9.2015

occupazionale in seguito ai predetti licenziamenti; tale valutazione dovrà essere

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