Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21607 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 07/10/2020), n.21607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12040-2019 proposto da:

LA CORTE EN SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAETANO DONIZETTI 7, presso

lo studio dell’avvocato DANIELA GIAMPORTONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FABRIZIO DI MARIA;

– ricorrente –

contro

COMUNE di SANTA MARGHERITA LIGURE, in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAGO DI LESINA 35,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO CORATELLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO SARTESCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1273/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA depositata il 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. -. La Corte EN s.r.l. ha impugnato l’avviso di accertamento per l’ICI dell’anno 2009, imposta che la società contribuente ritiene sperequata, avendo proposto l’attribuzione di diversa rendita catastale e richiesto la sospensione del giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento relativo all’ICI in attesa della definizione della controversia. In primo grado il ricorso della contribuente è stato respinto. Ha proposto appello la società e la CTR della Liguria con sentenza del 26 settembre 2018 ha confermato la sentenza di primo affermando che nell’atto di appello il contribuente ripropone le stesse censure del ricorso introduttivo e testualmente motiva ” la CTR presa visione degli atti conviene che le argomentazioni del contribuente non siano condivisibili, mentre quelle del Comune appaiono sicuramente in linea con le norme di legge, accertamenti per l’annualità 2007 già sentenziata da questa Commissione Regionale”.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la società affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il Comune. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti. E’ stata depositata memoria dal Comune.

Diritto

RITENUTO

Che:

3. – Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) e la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 4) e 5), in quanto viziata da assenza di motivazione. Con il secondo motivo di ricorso lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Con il terzo motivo lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e all’art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Il primo motivo è fondato.

Il giudice d’appello motiva la sentenza nei termini sopra esposti e cioè affermando che il contribuente ribadisce le stesse argomentazioni di primo grado che essa ritiene non condivisibili.

Così facendo però la CTR ha fatto cattiva applicazione dei principi enunciati in materia da questa Corte.

La sentenza d’appello può infatti essere motivata “per relazione”, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 20833/2019). La concisione della motivazione non può prescindere dall’esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione (Cass. 29721/2019 e altre v. anche 22598/2018).

Nella specie il giudice d’appello si è limitato ad una apodittica e stereotipata affermazione sulla bontà delle tesi del Comune, e della non condivisone delle argomentazioni della società contribuente, senza rendere chiaro il percorso logico che, in relazione ai motivi di appello, ha condotto alla conferma della decisione.

Ne consegue, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione per un nuovo esame e per la decisione sulle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Liguria, in diversa composizione per un nuovo esame, e per la decisione sulle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA