Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21606 del 28/07/2021

Cassazione civile sez. II, 28/07/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 28/07/2021), n.21606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12438-2016 proposto da:

R.M., RO.IV., VALLEVERDE SAS, REAL SRL, domiciliati in

ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e

rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTO CICERONE, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.M., F.R., F.S.,

M.A., T.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

BARBERINI 36, presso lo studio dell’avvocato STEFANO QUEIROLO, e

rappresentati e difesi dall’avvocato MARCO SARTORI, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1878/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 10/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalle parti.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 575 del 5 maggio 2014 il Tribunale di Ravenna ha rigettato la domanda proposta da R.M., quale socio accomandatario e legale rappresentante della Valleverde S.a.s., Ro.Iv. e Real S.r.l., quali soci accomandanti della medesima società, nei confronti di F.M., F.R., F.S., M.A. e T.C. per il pagamento della somma di Euro 14.672,00, asseritamente corrisposta dagli attori al geometra L.I., quale compenso per l’iscrizione in catasto dell’immobile adibito ad albergo (denominato (OMISSIS)) sito in (OMISSIS), di proprietà della Valleverde S.a.s., le cui quote erano state oggetto di cessione in favore degli attori da parte dei convenuti con scrittura del 9/11/2005.

Si sosteneva che i cedenti avevano assunto tutti gli obblighi relativi a tasse imposte e contribuiti di ogni sorta inerenti alla proprietà ed al possesso dell’immobile, sicché dovevano rispondere anche dei costi sostenuti per procedere all’accatastamento del bene, servendosi dell’attività del detto geometra.

La decisione di rigetto era argomentata per il fatto che la semplice notula del professionista, prodotta dagli attori, non era idonea a comprovare che il compenso asseritamente richiesto e versato fosse effettivamente riconducibile alla pratica di accatastamento dell’immobile adibito ad albergo.

Avverso tale sentenza proponevano appello gli attori, chiedendone la riforma alla luce dei documenti nuovi prodotti in appello, e di cui chiedevano tenersi conto ex art. 345 c.p.c. Nella resistenza degli appellati, la Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 1878/2015 ha rigettato il gravame, con la condanna degli appellanti al rimborso delle spese di lite.

Nell’atto di appello, al fine di corroborare la valenza probatoria del documento, invece ritenuto inconferente dal Tribunale, gli appellanti avevano richiamato una serie di documenti, per la prima volta prodotti in secondo grado (estratti conto della Real S.r.l., contabile portafoglio effetti, fatture emesse dal geom. L. con indicazione della causale del versamento), che apparivano indispensabili ex art. 345 c.p.c., attesa la loro idoneità a colmare ogni lacuna istruttoria.

I giudici di appello, dopo aver riaffermato la corretta applicazione della regola di riparto dell’onere della prova tra le parti, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 13533/2001, ritenevano che fosse condivisibile la valutazione del giudice di prime cure, che aveva escluso la possibilità di annettere efficacia probatoria alla notula prodotta dagli attori, stante la genericità della causale delle prestazioni cui si riferiva e l’apparente riferibilità ad un immobile diverso da quello oggetto di causa.

Inoltre, non poteva tenersi conto dei documenti prodotti per la prima volta in appello.

Ostava al richiamo alla nozione di indispensabilità, della quale volevano avvalersi gli appellanti per dare ingresso alle nuove prove documentali, la novellata previsione di cui all’art. 345 c.p.c. che, in ossequio del principio tempus regit actum, risultava applicabile alla vicenda in esame, che ancora l’ammissibilità delle nuove prove in appello alla dimostrazione dell’impossibilità di produzione in primo grado per causa non imputabile alla parte.

Ma, anche a voler reputare che la indispensabilità delle prove ne consenta l’ingresso in appello, nella fattispecie i documenti prodotti erano privi di tale connotazione, posto che i convenuti avevano immediatamente eccepito che la nota pro forma non era riferibile all’opera professionale invece individuata dagli attori.

Tale contestazione sollecitava immediatamente gli attori a dover integrare la documentazione prodotta, sicché risultava tardiva la produzione effettuata in appello.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso R.M., la Valleverde S.a.s., Ro.Iv. e la Real S.r.l., sulla base di un motivo.

Gli intimati resistono con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

2. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle parti intimate in relazione alla pretesa violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2 e 6, ritenendo invece la Corte che il ricorso soddisfi i requisiti di specificità e completezza formale imposti dalla norma richiamata dai controricorrenti.

Del pari priva di fondamento è la deduzione di difetto di specificità del ricorso per omessa indicazione dei motivi e per omessa specificazione dei fatti decisivi asseritamente trascurati dal giudice di appello, in quanto, anche in relazione a tale eccezione, si ritiene che il mezzo di impugnazione sia stato redatto in conformità con i requisiti di forma – sostanza imposti dalla legge processuale.

3. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., con un error in procedendo quanto alla errata o illogica valutazione della non indispensabilità e non decisività della prova documentale prodotta in appello.

Si rileva che in secondo grado i ricorrenti avevano prodotto le fatture il cui tenore permetteva di riferire in maniera in equivoca l’attività professionale svolta dal geom. L. alla regolarizzazione/accatastamento dell’immobile adibito ad albergo, appartenente alla Valleverde, le cui quote erano state in precedenza oggetto di cessione in favore dei ricorrenti.

Trattasi quindi di prove che avrebbero permesso di dimostrare in maniera inconfutabile la perdita patrimoniale subita dai ricorrenti in misura pari al compenso corrisposto al professionista incaricato di curare l’accatastamento, rientrando quindi fra i documenti indispensabili, la cui produzione è consentita dal testo dell’art. 345 c.p.c., nella formulazione anteriore alla novella del 2012.

La più restrittiva formulazione della norma non è poi applicabile alla fattispecie ratione temporis, in quanto, in assenza di una specifica norma di diritto intertemporale, la novella trova applicazione ai soli giudizi introdotti in primo grado in data successiva alla sua entrata in vigore (11 settembre 2012).

Il motivo deve essere disatteso, avendo il giudice di merito correttamente concluso per l’applicazione alla fattispecie, ratione temporis, della novellata previsione di cui all’art. 345 c.p.c., con la conseguente necessità per l’ammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello, della dimostrazione dell’impossibilità della produzione in primo grado per causa non imputabile alla parte interessata.

Anche di recente questa Corte (Cass. n. 9241/2020) ha ribadito che, quanto all’individuazione del testo dell’art. 345 c.p.c., nella specie ratione temporis applicabile, deve farsi riferimento al principio secondo cui, non recando la L. n. 134 del 2012, che ha appunto provveduto alla novellazione dell’art. 345 c.p.c. (a differenza della precedente L. n. 69 del 2009) una disciplina transitoria e in assenza di esplicite previsioni contrarie, trova applicazione il principio dell’immediata applicabilità della legge processuale (in linea con quanto affermato anche da Corte Cost. n. 155 del 1990), che in base alla regola generale posta all’art. 11 preleggi, ha riguardo non solo ai processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore ma anche a singoli atti di processi iniziati anteriormente ma compiuti posteriormente a tale momento (v. Cass. n. 3688/2011), non incidendo su quelli anteriormente compiuti i cui effetti restano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum, dalla legge sotto il cui imperio sono stati posti in essere, sicché l’appello è disciplinato, quanto ai documenti nuovi producibili, dalla legge temporalmente in vigore all’epoca della proposizione dell’impugnazione (v. Cass. n. 26654/2014; Cass. n. 6099/2000; Cass. n. 6293/2021).

Ne discende quindi che (Cass. n. 26522/2017) la nuova previsione dell’art. 345 c.p.c. è applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre 2012 in poi, il che esclude che, in relazione ad impugnazioni in appello di tale sentenza possa invocarsi, per l’ammissibilità della nuova produzione documentale, il carattere di indispensabilità della prova che invece – costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma, essendo infatti necessario che la parte dimostri di non aver potuto produrla nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (conf. Cass. n. 6590/2017; Cass. n. 6148/2020).

Il rilievo circa la necessità di dover fare applicazione del più restrittivo regime posto dalla riforma dell’art. 345 c.p.c. essendo stata pronunciata la sentenza di primo grado in data 5 maggio 2014 – rende incensurabile la conclusione del giudice di merito, che ha escluso dalla propria valutazione la documentazione versata in atti dai ricorrenti solo in appello, ed implica altresì l’assorbimento delle censure con le quali si intende contestare la pur resa valutazione di non indispensabilità della prova (e ciò sul presupposto invocato da parte appellante che dovrebbe farsi invece richiamo ai criteri dettati da Cass. S.U. n. 10790/2017 circa la corretta interpretazione della previgente formulazione dell’art. 345 c.p.c.), avendo portata assorbente la ratio decidendi fondata appunto sulla necessità che la mancata produzione sia non imputabile alla parte, in ragione della regola processuale applicabile ratione temporis.

2.1 Tali conclusioni non risultano poi suscettibili di diversa considerazione alla luce delle osservazioni sollevate dalla difesa dei ricorrenti nelle memorie depositate in prossimità dell’udienza.

Nelle stesse, infatti, si fa riferimento alle affermazioni contenute nella recente decisione delle Sezioni Unite n. 2061/2021, in punto di applicabilità della novella di cui alla L. n. 124 del 2017 in tema di leasing ai contratti già conclusi alla data di entrata in vigore della legge.

Si richiama il principio per cui la legge, in assenza del carattere interpretativo ovvero in mancanza di una chiara indicazione del legislatore, è destinata ad operare solo pro futuro, essendo quindi non suscettibile di trovare applicazione nei casi in cui sia già maturato il cd. “fatto compiuto” per il quale in astratto potrebbe trovare applicazione lo ius superveniens.

Nel caso deciso dalle Sezioni Unite, vertendo la novella sugli effetti scaturenti dall’inadempimento del contratto di leasing, è stato affermato che il “fatto compiuto” è quello dell’inadempimento dell’utilizzatore, sicché ove lo stesso si fosse già verificato prima dell’entrata in vigore della novella, quest’ultima non potrebbe intervenire a regolare le conseguenze dell’inadempimento.

Reputano i ricorrenti che i principi ora richiamati debbano trovare applicazione anche il caso in esame, e che quindi, poiché il processo era stato introdotto in primo grado, in epoca anteriore alla modifica dell’art. 345 per effetto della L. n. 134 del 2012, non opererebbe la più stringente disciplina in tema di nuove prove in appello.

Ritiene il Collegio che le osservazioni dei ricorrenti non colgano nel segno.

In primo luogo, occorre osservare che nella vicenda in esame si dibatte circa la portata applicativa dello ius superveniens in materia di legge processuale, e non anche sostanziale, come nel caso deciso di recente dalle Sezioni Unite, per la quale invece la dottrina prevalente ritiene operante il diverso principio del “tempus regit actum”, sicché la legge sopravvenuta, in assenza di una diversa previsione di diritto intertemporale, sarebbe destinata ad operare anche per i processi già pendenti, laddove la stessa norma sopravvenuta regolamenti un atto da compiersi in epoca successiva alla sua entrata in vigore.

Ne deriva che la soluzione alla quale, nella vicenda in esame, il giudice di appello ha ritenuto di aderire, e che corrisponde alla giurisprudenza espressa da questa Corte in ordine alla efficacia temporale della novella dell’art. 345 c.p.c., risulta conformarsi a tale regola, essendosi, appunto, stabilito che il nuovo regime processuale operi solo nel caso in cui la sentenza sia stata pronunciata in epoca successiva al 12 settembre 2012 (data di efficacia dello ius superveniens), dettando una regola volta a regolare l’introducendo giudizio di appello, e mettendo al riparo dal maggior rigore della nuova disciplina, i giudizi di impugnazione già proposti.

Rileva il Collegio che tale interpretazione si ponga altresì in linea con quanto di recente affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 8091/2020, che si è pronunciata sull’applicabilità della nove di cui all’art. 391 bis c.p.c., quanto ai termini per la proposizione della revocazione avverso le pronunce della Suprema Corte, di cui alla L. n. 197 del 2016, statuendo che il dimezzamento dei termini si applichi solo ai ricorsi successivi al 30 ottobre 2016, data di entrata in vigore della L. n. 197 del 2016.

La decisione richiamata, pur in presenza di una norma di diritto intertemporale, ne ha fornito un’interpretazione costituzionalmente orientate, che impone di dover prendere in considerazione, ai fini dell’applicazione del nuovo termine di impugnazione, le sentenze o le ordinanze che siano state pubblicate in epoca successiva alla data di efficacia della novella, e ciò alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in difetto di esplicite previsioni di segno contrario, il principio dell’immediata applicazione della legge processuale sopravvenuta ha riguardo soltanto agli atti processuali successivi all’entrata in vigore della legge stessa, alla quale non è dato incidere, pertanto, sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti restano regolati, secondo il fondamentale principio del “tempus regit actum”, dalla norma sotto il cui impero siano stati posti in essere.

Volendo proprio richiamare i principi affermati da Cass. S.U. n. 2061/2021, ricordata dai ricorrenti, in relazione alla vicenda in esame, il “fatto compiuto” sulla base del quale stabilire quale sia la disciplina applicabile, è l’intervenuta pubblicazione della sentenza da impugnare, sicché ove la data di tale pubblicazione sia successiva all’entrata in vigore della novella di cui all’art. 345 c.p.c., è allo ius superveniens che occorre guardare per individuare le regole di svolgimento del processo di impugnazione, risultando quindi applicabile la più restrittiva disciplina di cui all’art. 345 c.p.c.

4. Il ricorso deve quindi essere rigettato, dovendosi regolare le spese in base al principio della soccombenza.

5. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso in favore dei controricorrenti delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge, se dovuti;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda Civile, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2021

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