Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21606 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 26/10/2016), n.21606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 28528/11 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Trastevere

n. 78, presso lo Studio dell’Avv. Sergio Coccia, assistito e

rappresentato dall’Avv. Pasquale Giardino, giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 304/02/10 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania sez. staccata di Salerno, depositata il 14

ottobre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4

ottobre 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato Giovanni Palatiello, per la

controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 304/02/10 depositata il 14 ottobre 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Campania sez. staccata di Salerno accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate e – in riforma della decisione n. 139/01/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino – respingeva il ricorso promosso da D.A. “titolare dell’omonima ditta” contro l’avviso n. (OMISSIS) con il quale veniva recuperato un credito d’imposta previsto dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7 a favore delle imprese quale incentivo all’incremento dell’occupazione in zone svantaggiate.

La CTR spiegava di aver rigettato il ricorso del contribuente perchè quest’ultimo non era stato in grado di dimostrare i “requisiti soggettivi” richiesti al datore di lavoro per ottenere l’agevolazione.

Il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, cui l’Ufficio resisteva con controricorso.

Il contribuente si avvaleva della facoltà di depositare memoria.

Motivazione semplificata.

1. Il Collegio autorizza la motivazione semplificata, non essendo necessario alcun esercizio nomofilattico.

2. Con l’unico motivo di ricorso rubricato “Art. 360 c.p.c., n. 3 – Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, il contribuente deduceva di aver fornito all’Amministrazione tutta la documentazione dalla stessa richiesta, che spettava comunque all’Ufficio la contraria dimostrazione, che come stabilito dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 4, non potevano essergli richiesti documenti in possesso dell’Amministrazione.

Il motivo è inammissibile non solo per difetto di autosufficienza – giacchè in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 i richiamati documenti non sono stati trascritti e per la verità nemmeno precisamente indicati anche con riferimento al luogo processuale della loro produzione, impedendo così alla Corte ogni esercizio nomofilattico che deve ovviamente fondarsi su elementi di fatto verificabili come certi (Cass. sez. 6 n. 16134 del 2015; Cass. sez. 3 n. 8569 del 2013) – ma anche perchè in realtà non si censura un’omessa o insufficiente o contraddittoria spiegazione circa l’accertamento di esistenza o inesistenza di un fatto decisivo e controverso come esposto in rubrica e bensì si censurano degli errores in iudicando consistenti nella violazione delle regole sull’onere della prova e nella violazione della L. n. 212 cit., art. 6 e che quindi avrebbero dovuto essere diversamente denunciati (Cass. sez. lav. n. 7394 del 2010; Cass. sez. 1 n. 4178 del 2007). E questo comunque anche prescindere dalla circostanza che l’onere di provare gli elementi costitutivi del diritto all’agevolazione non può che spettare al contribuente che intende farlo valere secondo le ordinarie regole di cui all’art. 2697 c.c. e che come chiaramente si evince dal medesimo art. 6, comma 4 L. n. 212 cit. la disposizione in esso contenuta non incide sull’onere della dimostrazione giudiziale del diritto ed è invece esclusivamente rivolta all’azione amministrativa.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il contribuente a rimborsare all’Ufficio le spese processuali, queste liquidate in complessivi Euro 7.200,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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