Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21606 del 23/10/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21606 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 23734-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
BISCEGLIE ANNAMARIA;
– intimata Nonché da:
BISCEGLIE ANNAMARIA titolare dell’omonima Ditta
individuale di confezioni, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 23/10/2015

in ROMA PIAZZA DI VILLA CARPEGNA 58, presso lo studio
dell’avvocato MARCO PETRINI, che lo rappresenta e
difende giusta delega a margine;
– controricorrente incidentale contro

intimato

avverso la sentenza n. 92/2009 della COMM.TRIB.REG.
di BARI, depositata il 05/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/09/2015 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato VOLPE che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato PETRINI che
ha chiesto il rigetto del ricorso principale e
l’accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto
del ricorso incidentale.

AGENZIA DELLE ENTRATE;

23734/10
Fatto
Con sentenza n. 92/09/09, depositata il 5.10.2009, la Commissione Tributaria
Regionale della Puglia rigettava l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate,
avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari n. 232/11/2007
che aveva accolto il ricorso di Bisceglie Annamaria avverso cartelle di pagamento
per recupero credito d’imposta,per l’anno 2002, per incremento occupazionale,

indebitamente usufruito, e sanzioni amministrative per lavoro irregolare, per l’anno
2003.
I giudici di appello rilevavano la nullità della cartella per difetto di indicazione del
responsabile del procedimento, difetto di sottoscrizione e difetto di motivazione
della cartella impugnata
L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 1. 241/90, dell’art. 7 1.212/2000, in
relazione all’art. 360 n, 3 c.p.c.,avendo la CTR annullato la cartella senza
prendere posizione in ordine alla correttezza dell’iscrizione a ruolo delle sanzioni
non pronunciandosi sulla legittimità del ruolo e del relativo diritto di credito
dell’Agenzia;
b) violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 4 ter, D.L. 248/2007 , conv.
in 1. 31/2008„ in relazione all’art. 360 n, 3 c.p.c.,per violazione e falsa
applicazione della normativa sulle cartelle “mute”, in quanto la nullità per la
mancata indicazione del responsabile si applica ai ruoli consegnati agli agenti
della riscossione dal 1 giugno 2008, mentre, nel caso di specie, la cartella è stata
consegnata in data antecedente al 1.6.2008;
c) violazione e falsa applicazione dell’art.21 octies 1. 241/90, in relazione all’art.
360 n, 3 c.p.c.,non essendo annullabile la cartella per la mancata indicazione del
responsabile del procedimento e per difetto di sottoscrizione, stante la natura
vincolata del provvedimento che non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato.
L’intimata si è costituita con controricorso, formulando anche ricorso incidentale in
relazioe al capo che ha rigettato l’eccezione di tardività dell’appello e sulla
compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio..
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 9.9.2015, in cui il PG ha concluso
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K

come in epigrafe.
Motivi della decisione
1, L’eccezione di inammissibilità del ricorso per essersi formato il giudicato sulla
declaratoria di nullità della cartella per carenza del potere impositivo
dell’Amministrazione finanziaria è infondata non avendo il ricorrente documentato,
in violazione del principio di autosufficienza, l’avvenuta deduzione di tale eccezione
nel giudizio di primo grado, riportando il capo della sentenza che accoglie tale rilievo

della sentenza di appello.
2. In ordine logico va esaminato, preliminarmente, il motivo del ricorso incidentale
con cui l’intimata lamenta l’erroneo rigetto dell’eccezione di tardività dell’appello
notificato in data 23.2.2009, oltre un anno dal deposito della sentenza avvenuta in
data 9.1.2008. ritenendo non applicarsi il periodo di sospensione feriale, trattandosi
di controversia relativa alla materia del lavoro.
La censura è infondata.
Trattandosi di giudizio tributario trova applicazione la sospensione feriale dei termini
con l’ulteriore termine,in aggiunta all’anno, di 46 giorni per l’impugnazione e
conseguente tempestività dell’impugnazione notificata il 23.2.2009, essendo
avvenuto il deposito della sentenza di primo grado il 9.1.2008.
3. Sono fondati il secondo e terzo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente in
quanto logicamente connessi, assorbenti del terzo.
La costante giurisprudenza di questa Corte ritiene che la cartella esattoriale che
ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli
agenti della riscossione in data anteriore al 1° giugno 2008 non è affetta da nullità,
atteso che l’art. 36, comma 4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31), ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle
di cui all’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 riferite ai ruoli consegnati a
decorrere dalla predetta data, norma ritenuta legittima dalla Corte costituzionale, con
sentenza n. 58 del 28 gennaio 2009 (ex multis Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13747
del 31/05/2013).
Nella fattispecie in esame deve ritenersi, sotto tale profilo, legittima la cartella di
pagamento relativa a ruoli consegnati agli agenti della riscossione” prima del 1
giugno 2008.
Questa Corte ha già affermato che “la cartella esattoriale, prevista dal D.P.R. n. 602
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non risultando eccepita tale questione in primo grado sulla base delle emergenze

del 1973, art. 25, quale documento di riscossione degli importi contenuti nei ruoli,
dev’essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle
finanze che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, essendo sufficiente la sua
intestazione per verificare la provenienza nonché l’indicazione, oltre che della somma
da pagare, della causale tramite apposito numero di codice”.(Cass., trib., 5 maggio
2010 n. 10805, che richiama “Cass., 5″, 14894/2008, e Cass., 5″, 4757/2009”)
In via generale, va osservato che gli atti tributari privi della sottoscrizione del

art. 15, comma 7, D.L. n. 78 /2009 che prevede : “la firma autografa prevista sugli
atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le
entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall’amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato può essere sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile dell’adozione dell’atto in tutti i casi in cui gli
atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”.
Quindi, la firma autografa non è più essere necessaria e può sostituirsi con la mera
indicazione del soggetto responsabile dell’adozione dell’atto (es. il capo dell’ufficio
o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato (art. 42, comma 1, del
D.P.R. 600/73).
Il comma 7 dell’art. 15 del D.L. 79/2009 specifica che “Con provvedimento dei
Direttori della Agenzie fiscali e del Direttore generale dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato sono individuati gli atti di cui al comma 7”.
Peraltro anche in precedenza non era elemento necessario ai fini della validità
dell’atto emanato dalla Amministrazione la sottoscrizione autografa del legale
rappresentante dello stesso, essendo sufficiente la riferibilità dell’atto all’Autorità da
cui promanava, in quanto “l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale
dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia espressamente prevista dalla legge”
(Corte Cost. 117/2000; cfr Cass. .n 4923/2007; Cass. 29/10/2007 n. 22692)
Solo nel caso in cui la mancanza di sottoscrizione dell’atto non consenta di
individuare l’Autorità da cui provenga il provvedimento o il soggetto firmatario
dell’atto, ne va pronunciata la nullità, circostanza non sussistente e neanche
prospettata nella fattispecie.
Il giudice di rinvio dovrà esaminare le domande su cui non si è pronunciato.
Rimane assorbito il motivo dell’appello incidentale sulle spese.
Vanno, conseguentemente accolti il secondo e terzo motivo del ricorso principale,
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dirigente responsabile sono sicuramente illegittimi a partire dal 1° luglio 2009 ex

assorbito il primo, rigettato il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il
secondo, cassata l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della
Commissione tributaria regionale della Puglia, che si pronuncerà anche in ordine
alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie , il secondo e terzo motivo del ricorso principale, assorbito il primo,
rigettato il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo, cassa

regionale della Puglia che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9.9.2015

l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria

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