Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21606 del 22/08/2019

Cassazione civile sez. un., 22/08/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 22/08/2019), n.21606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez. –

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente di sez. –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4031-2019 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA – LECCE, con

ordinanza n. 147/2019 depositata il 28/01/2019 nella causa tra:

A.A.;

– ricorrente non costituitosi in questa fase –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, MINISTERO DELLA DIFESA;

– resistenti non costituitisi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2019 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI, il quale chiede che la Corte, a Sezioni Unite,

in camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice

ordinario (Tribunale di Brindisi in funzione di giudice del lavoro)

ed emetta le pronunzie conseguenti per legge.

Fatto

RILEVATO

che:

a seguito di un infortunio occorsogli il 17 dicembre 2011, A.A., in servizio nell’Arma dei Carabinieri, ha chiesto al Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, con ricorso ex art. 414 c.p.c., che gli sia riconosciuto lo status di vittima del dovere ai sensi della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 563 o, in subordine, ai sensi della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564 con la conseguente condanna del Ministero dell’Interno alla concessione dei benefici economici previsti;

su eccezione sollevata dal Ministero resistente, il Tribunale con sentenza n. 2291 del 16/5/2016, ha dichiarato il suo difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;

il giudizio è stato tempestivamente riassunto dall’ A. dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Puglia – sezione di Lecce, il quale – prima di ogni decisione di merito e dopo aver avvisato le parti, ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., comma 3 della possibilità che fosse rilevato il difetto di giurisdizione dello stesso Tribunale,- con ordinanza pubblicata in data 28/1/2019 ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione e ha rimesso gli atti alla cancelleria di questa Corte per la relativa decisione;

il Tribunale amministrativo ha infatti affermato che a) la situazione giuridica soggettiva dedotta dall’ A. è riconducibile ad un diritto soggettivo, e non già ad un interesse legittimo, dal momento che, con riferimento al riconoscimento dello status di vittima del dovere nonchè all’attribuzione della provvidenza economica e alla sua quantificazione, la pubblica amministrazione non ha alcun potere discrezionale; b) la controversia in esame non ricade in alcuna delle materie per le quali il legislatore ha attribuito giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo, con potere di conoscere, ai sensi dell’art. 103 Cost., comma 1, anche di diritti soggettivi; c) la provvidenza spettante alle vittime del dovere non può dirsi inerente al rapporto di lavoro, sì da rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 3, sia perchè la qualificazione di “vittima del dovere” può spettare anche ad un soggetto non legato alla Pubblica Amministrazione da un rapporto di lavoro subordinato, come ad esempio i militari di leva o i familiari superstiti, sia perchè la natura dell’erogazione è assistenziale e non è legata sinallagmaticamente alla prestazione di lavoro;

in questa sede le parti interessate non hanno svolto attività difensiva, mentre il Procuratore generale ha concluso per la soluzione del conflitto in favore del giudice ordinario.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. conformemente alle conclusioni scritte del sostituto Procuratore generale, l’ordinanza del Tribunale amministrativo per la Puglia-sezione distaccata di Lecce, merita di essere condivisa ed il conflitto negativo risolto con la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario;

2.- la giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo attestata sul seguente principio di diritto: “In relazione ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui all’art. 1, comma 563 legge cit., o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell’ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l’amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicchè la competenza a conoscerne è regolata dall’art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale” (Cass. Sez. Un. 16/11/2016, n. 23300, seguito da Cass. Sez. Un. 11/04/2018, n. 8982);

a siffatto principio questa Corte intende dare continuità; deve pertanto essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario; nessun provvedimento sulle spese deve adottarsi in questa sede, in mancanza di attività difensiva svolta dalle parti e della natura ufficiosa del procedimento.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale devono essere rimesse le parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA