Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21606 del 20/09/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 21606 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: DE CHIARA CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ANTICA FARMACIA MORELLI DI ROSETTA INNOCENTI & C.
S.A.S. (C.F. e P. IVA 05109640481), in persona del legale rappresentante dott.ssa Rosetta Innocenti, e la
dott.ssa ROSETTA INNOCENTI (C.F. NNCRTT57L52H790A) in
proprio quale socio accomandatario, rappresentate e difese, per procura speciale a margine del ricorso,
dall’avv. Tommaso Manferoce (C.F. MNFTMS39E25C710E) ed
elett.te dom.to presso lo studio del medesimo in Roma,
Piazza Vescovio n. 21

Data pubblicazione: 20/09/2013

- ricorrenti contro
FALLIMENTO ANTICA FARMACIA MORELLI S.A.S. DI ROSETTA
INNOCENTI & C. S.A.S. (C.F. 01854490974) E DELLA SOXIA

NNCRTT57L52H790A), in persona del curatore dott. Enrico
Terzani (C.F. TRZNRC67R15D612P), rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso,
dall’avv. Giampiero Cassi (C.F. CSSGPR52P22D612G) ed
elett.te dom.to in Roma, Via Cola di Rienzo n. 217,
presso lo studio dell’avv. Leonilda Mari (C.F.
MRALLD56S62C361H)

– controricorrente nonché contro
UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A. (C.E. e P. IVA
02217430343), anche quale conferitaria di azienda di
Co.Far.Pa. s.c.a.r.1., in persona del direttore generale dott. Claudio Di Gregorio, rappresentata e difesa,
per procura speciale a margine del controricorso, dagli
avv.ti Luciano Teneggi (C.F. TNGLCN35A10A944Q) e Fortuna Antetomaso (C.F. NTTFTN71S58H501D) ed elett.te do.ta
presso lo studio della seconda in Roma, Via Ippolito
Nievo n. 61

– controricorrente e contro
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ACCOMANDATAZIA DOTT.SSA ROSETTA INNOCENTI (C.F.

COM.FIN. S.P.A.; PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE

– intimati avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 6 maggio 2013 dal Consigliere dott. Carlo
DE CHIARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sergio DEL CORE, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 28 aprile 2010, negò l’omologazione del concordato preventivo
proposto dalla Antica Farmacia Morelli di Rosetta Innocenti & C. s.a.s. e dichiarò, su istanza della creditrice Unico La Farmacia dei Farmacisti s.p.a., il fallimento della società debitrice e della sua socia accomandataria dott.ssa Rosetta Innocenti.
La Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il reclamo proposto dalle
fallite, osservando che: il termine per reclamare ai
sensi dell’art. 183, primo comma, legge fallim. (come
sostituito dall’art. 16, coma 6, d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169) avverso il decreto relativo

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1408/2010 depositata il 5 ottobre 2010;

all’omologazione del concordato è quello di 10 giorni
previsto in generale per i procedimenti camerali dal
codice di rito; l’applicazione di tale termine resta
ferma anche allorché, ai sensi del secondo comma del

gnata, oltre al decreto, anche la contestuale sentenza
di fallimento; nella specie, invece, l’atto di reclamo
era stato depositato il 18 giugno 2010 pur essendo stata la sentenza del Tribunale notificata, a istanza della cancelleria, il 20 e il 26 maggio precedenti rispettivamente alla dott.ssa Innocenti e alla società fallita.
Le soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione articolando un solo motivo di censura. Hanno resistito con controricorso il curatore del fallimento e
la creditrice istante Unico La Farmacia dei Farmacisti
s.p.a. Le ricorrenti hanno anche presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo di ricorso, denuciando
violazione di norme di diritto, si sostiene che il termine per impugnare la sentenza era invece di trenta
giorni, come previsto dall’art. 18 legge fallim., e
dunque il reclamo era tempestivo.
2. – In via preliminare va brevemente osservato,
in risposta alle corrispondenti eccezioni di inammissi-

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richiamato art. 183, con il medesimo reclamo sia impu-

bilità del motivo sollevate dalla controricorrente Unico La Farmacia dei Farmacisti s.p.a., che la ricorrenti
hanno posto la questione di cui sopra in termini chiarissimi; né è esatto che con il ricorso non venga contestata anche l’affermazione della Corte d’appello se-

sia reclamabile nel termine di trenta giorni, comunque
il termine di dieci giorni resterebbe applicabile per
l’impugnazione del decreto di diniego
dell’omologazione: nella prospettazione delle ricorrenti, infatti, è l’unitario reclamo avverso i due provvedimenti contestuali del tribunale ad essere reclamabile
entro il termine di trenta giorni.
Va altresì respinta l’eccezione di difetto di legittimazione della dott.ssa Innocenti a ricorrere per
cassazione in proprio, in quanto asseritamente non legittimata ad impugnare la sentenza dichiarativa del
fallimento della società e non oppostasi alla dichiarazione del proprio fallimento. Ai fini della legittimazione a ricorrere per cassazione, infatti, è sufficiente essere rimasti soccombenti nel giudizio

a quo,

come

indubbiamente è nella specie avvenuto per la ricorrente.
3. – Nel merito, poi, il motivo di ricorso è fondato.

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condo cui, pur ammettendo che la sentenza di fallimento

Questa Corte, con la sentenza n. 4304/2012, ha già
avuto occasione di affermare che il reclamo cui fa riferimento il secondo comma dell’art. 183, cit., è quello disciplinato dall’art. 18 legge fallim., proponibile

tenza dichiarativa del fallimento, onde anche la contestuale impugnazione del decreto di diniego
dell’omologazione deve essere proposta nel medesimo
termine; e ha quindi concluso che lo stesso reclamo avverso il decreto di omologazione, o comunque non associato all’impugnazione della sentenza di fallimento, ai
sensi de primo comma dell’art. 183, è soggetto al medesimo termine di trenta giorni, non potendo il termine
per impugnare variare a seconda del contenuto del provvedimento impugnato o della circostanza della contestuale impugnazione di altro provvedimento.
La prima parte di detto ragionamento riguarda appunto la questione che ci occupa e va senz’altro confermata, militando in suo favore evidenti ragioni di
ordine sistematico e logico.
Il più volte richiamato art. 183 non contiene alcuna specifica previsione circa il regime del reclamo
cui fa riferimento. Per individuare tale regime occorre
muovere dalla considerazione che la sentenza dichiarativa di fallimento non muta natura per il fatto di es-

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nel termine di trenta giorni dalla notifica della sen-

sere emessa contestualmente

al diniego di omologazione

del concordato preventivo;

pertanto naturale, in di-

fetto di specifiche previsioni di legge, che essa sia
impugnabile, come tutte le sentenze di fallimento, con
il reclamo di cui all’art. 18 legge fallim., soggetto

sentenza stessa ai sensi dell’art. 17.

E va da sé che,

se questo è il termine per impugnare la sentenza, non
può essere soggetta a termine diverso la necessariamente contestuale e strettamente connessa impugnazione del
decreto di diniego dell’omologazione del concordato.
Non residua, dunque, alcuno spazio per l’applicazione
della disciplina generale dei procedimenti camerali
prevista dal codice di procedura civile.
3. – La sentenza impugnata va quindi cassata con
rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si
atterrà al seguente principio di diritto: l’unitario
reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento
conseguente al diniego di omologazione del concordato
preventivo e avverso il contestuale decreto di diniego
dell’omologazione va proposto nel termine di trenta
giorni decorrente, per il debitore, dalla notificazione
della sentenza.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese
del giudizio di legittimità.

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al termine di trenta giorni dalla notificazione della

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza irapugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte
d’appello di Firenze in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6
maggio 2013.

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