Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21606 del 19/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.19/09/2017),  n. 21606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21749/2016 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Pollia 29,

presso lo studio dell’avvocato Francesco Sassi, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

SPEDIL S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4325/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/07/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/07/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– C.A. ha proposto plurimi motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale confermò la pronuncia di primo grado, che, in accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti dalla società Spedil s.r.l., ebbe a condannarla a corrispondere alla società attrice la somma di Euro 62.816,93 a titolo di residuo compenso per l’esecuzione di lavori edili commessi in appalto e di risarcimento del danno per mancato guadagno in relazione all’illegittimo recesso di essa committente;

– la Spedil s.r.l., ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito, cosicchè ogni motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, in modo tale che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., dovendosi ritenere inammissibile la critica generica della sentenza impugnata formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (cfr., Cass., Sez. 6-5, n. 19959 del 22/09/2014; Sez. 5, n. 25332 del 28/11/2014);

– nella specie, i motivi di ricorso, non numerati e determinati nel numero, sono generici e confusi, non sono qualificati alla stregua dei motivi tipici previsti dall’art. 360 c.p.c., contengono commistione di critiche – peraltro meritali – rivolte alla sentenza di primo grado e a quella di appello, apparendo il risultato di un assemblaggio di quanto dedotto nei giudizi di merito;

– difettando il ricorso di motivi specifici, lo stesso va dichiarato inammissibile;

– nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA