Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21606 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 07/10/2020), n.21606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10842-2019 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TRANI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8237/24/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 28/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – M.D. ha impugnato la cartella di pagamento relativa all’IRPEF e IVA dell’anno 2012 deducendo di non aver ricevuto alcun preventivo avviso di accertamento. Il ricorso del contribuente è stato rigettato in primo grado. Ha proposto appello il M. e la CTR della Campania con sentenza del 28 settembre 2018 ha confermato la sentenza di primo grado rilevando che l’ufficio può rettificare l’imposta a credito recuperando a tassazione la differenza effettivamente spettante mediante il ricorso al procedimento di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e, poichè tale attività di rettifica implica semplicemente un ricalcolo dell’imposta risultante dalla liquidazione della dichiarazione non è necessario un preventivo contraddittorio e può essere emessa direttamente la cartella. Il giudice d’appello rileva inoltre che nel caso di specie si è trattato di un completo omesso versamento dell’imposta, dichiarata e non versata.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

Che:

3. – Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, con riferimento all’art. 24 Cost. e alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5. Deduce che deve ritenersi nulla la cartella di pagamento emessa a seguito di irregolarità riscontrate all’esito di un controllo automatizzato se non preceduta dall’invio e dalla ricezione di un avviso bonario, recante la comunicazione della irregolarità riscontrata; deduce che questi passaggi possono essere omessi solo quando l’errore del contribuente sia ictu oculi rilevabile attraverso un riscontro un cartolare. Con il secondo motivo si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di decisione tra le parti in quanto la CTP avrebbe travisato il materiale istruttorio, poichè gli esiti della dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno di imposta 2012 gli sarebbero stati comunicati mentre in atti non vi è traccia delle eseguita notifica di questa comunicazione presso l’indirizzo di residenza del contribuente.

Il primo motivo è infondato.

In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è ammissibile quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo. (Cass. n. 11292/2016Cass. n. 14949/2018). In particolare per il recupero dell’imposta che risulti non versata sulla base della dichiarazione del contribuente, è consentita la diretta iscrizione a ruolo, non preceduta da alcun avviso. Nel caso di specie come si evince dalla sentenza impugnata, si tratta di IVA dichiarata e non versata, con giudizio di fatto non censurabile in questa sede e, invero neppure specificamente censurato dal contribuente.

E’ infatti orientamento consolidato che “In tema d’IVA, la potestà dell’Amministrazione finanziaria d’iscrivere direttamente nei ruoli l’imposta non versata dal contribuente, così come risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi, non trova ostacolo nella mancata emissione e/o notificazione dell’invito al versamento delle somme dovute di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6 (invito cui l’ufficio risulta tenuto “ex lege” al fine di consentire al contribuente il versamento di quanto addebitatogli entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, con applicazione della soprattassa – oggi sanzione amministrativa ex D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 – pari al sessanta per cento della somma non versata), atteso che l’unica funzione del predetto avviso è quella di consentire ‘al contribuente di attenuare le 4 conseguenze sanzionatorie della realizzata omissione, fermo restando l’obbligo di corresponsione integrale del tributo (e degli interessi sul medesimo, “medio tempore” maturati). (vedi Cass. n. 21676/2015 e Cass. n. 18140/2012; Cass. n. 11292/2016 e Cass. n. 14949/2018).

Il secondo motivo è inammissibile.

Il ricorso del contribuente è stato rigettato tanto in primo che in secondo grado: si tratta quindi di una c.d. doppia conforme e pertanto il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 10897/2018Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 5528/2014), onere che, nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto.

Ne consegue, il rigetto del ricorso le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

 

 

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