Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21605 del 22/08/2019
Cassazione civile sez. un., 22/08/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 22/08/2019), n.21605
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –
Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez. –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27658-2018 per regolamento di giurisdizione proposto
d’ufficio dalla:
CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO, con
ordinanza n. 129/2018 depositata il 19/09/2018, nella causa tra:
G.G.;
– ricorrente non costituitosi in questa fase –
contro
AZIENDA OSPEDALIERA “(OMISSIS)” DI (OMISSIS);
– resistente non costituitasi in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/07/2019 dal Consigliere ADRIANA DORONZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MASTROBERARDINO PAOLA, la quale chiede che le Sezioni Unite della
Corte di cassazione accolgano il proposto regolamento, affermando
sulla controversia la giurisdizione del giudice ordinario in
funzione di giudice del lavoro.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1.- G.G., ex medico dipendente dell’azienda ospedaliera “(OMISSIS)” di (OMISSIS), collocato a riposo il 22/9/2007, ha chiesto al Tribunale di Roma che gli sia riconosciuta la dipendenza da causa di servizio delle malattie indicate in ricorso (artrosi dorso – lombare a modesto impegno funzionale; ipertensione arteriosa; insufficienza mitralica lieve, in buon compenso emodinamico; discopatia C-5 C-6, con segni di sofferenza radicolare) e la loro ascrizione alla settima categoria della Tabella A del D.P.R. n. 834 del 1981, con la condanna dell’Azienda ospedaliera alla corresponsione, in suo favore, dell’equo indennizzo, decorrente dall’11 giugno 2009, data della presentazione della domanda amministrativa;
2.- con sentenza depositata il 17/6/2015 il Tribunale di Roma ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, indicando la Corte dei conti quale giudice munito di giurisdizione;
3.- il G. ha tempestivamente riassunto il giudizio dinanzi alla Corte dei conti che, con ordinanza del 19/9/2019, dopo aver invitato le parti a discutere della questione di giurisdizione alla prima udienza, ha sollevato d’ufficio conflitto ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3, (come previsto dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, art. 17, comma 3);
i giudici contabili hanno ritenuto di escludere la propria giurisdizione in considerazione dell’oggetto della domanda, finalizzata alla liquidazione dell’equo indennizzo;
4.- il sostituto Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del regolamento, ritenendo fornito di giurisdizione il giudice ordinario; le parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1.- il ricorso merita accoglimento, con la conseguenza che deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;
1.1.- come già rilevato dal sostituto Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, questa Corte con la sentenza resa a Sezioni unite del 28/05/1986, n. 3601, ha affermato il seguente principio di diritto: “La controversia promossa dal pubblico dipendente, in attività di servizio, per ottenere la corresponsione di un equo indennizzo per infermità, secondo la previsione del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68, comma 8 esula dalla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica…., poichè non investe un trattamento successivo alla cessazione del rapporto d’impiego, ma bensì un diritto che insorge nell’ambito di tale rapporto e nei confronti dell’amministrazione datrice di lavoro”;
2.- il principio, opportunamente rivisitato a seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, è stato ribadito anche nella pronuncia di questa Corte del 6/3/2009, n. 5467, in cui si è precisato che sono attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti (R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, ex art. 13) le controversie aventi ad oggetto il trattamento di pensione dei dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Un. 25/3/2005, n. 6404, Cass. Sez. Un. 30/12/2004, n. 24171) e, quindi, anche le questioni che attengono alla spettanza, o meno, del trattamento di pensione privilegiata, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia (v. anche Cass. Sez.Un. 14/11/2018, n. 29284);
3.- estraneo alla materia delle pensioni è invece l’istituto dell’equo indennizzo il quale è volto alla protezione della speciale condizione del dipendente, divenuto infermo in ragione del suo rapporto con l’Amministrazione e del servizio prestato, sicchè il fine della provvidenza de qua – che non è (esclusivamente) risarcitorio – si inserisce nell’ambito di un sinallagma in cui si intrecciano prestazioni e controprestazioni di contenuto plurimo (Cass. Sez.Un. 7/3/2003, n. 3438);
3.1.- si è infatti precisato che il beneficio in questione non attiene ad un rapporto previdenziale autonomo dal rapporto di pubblico impiego, ma trova titolo immediato e diretto in tale rapporto, con la conseguenza che la controversia ad esso relativa è devoluta al giudice che sul rapporto medesimo ha giurisdizione (v. Cass., sez. un. 19/5/1992, n. 5988; Cass. 1/3/1990, n. 1583);
ciò, del resto, è conforme a quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 321 del 1997, secondo cui, anche alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, le due prestazioni – equo indennizzo e pensione privilegiata – rispondono a finalità diverse (v. pure Cass. 19/7/2006, n. 16546);
4.- in forza di queste premesse, ai fini di individuare il discrimine tra le due giurisdizioni, occorre aver riguardo al petitum sostanziale e distinguere a seconda che la domanda abbia ad oggetto il pagamento della pensione privilegiata, – o anche soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta al fine di ottenere il pagamento della suddetta prestazione (Cass. n. 5467/2009, cit.) -, ovvero, il pagamento dell’equo indennizzo – o, simmetricamente, solo la domanda di accertamento della causa di servizio ad esso finalizzata;
4.1.- solo nella prima ipotesi la giurisdizione è devoluta alla Corte dei conti, ai sensi del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13 in virtù dell’ampia formulazione della norma (“in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge”) e del suo preciso riferimento costituzionale ex art. 103 Cost., comma 2 (“La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge”: nello stesso senso, Cass. Sez. Un. 24/02/2014, n. 4325; Cass. Sez. Un. 19/01/2017, n. 1306; Cass. Sez.Un., n. 29284/2018);
4.2.- diversamente deve invece ritenersi con riguardo alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento della causa di servizio diretta all’equo indennizzo: in base al costante orientamento della giurisprudenza anche amministrativa (v. Cass. 21/10/2014, n. 22297, che rinvia a Cons. Stato, sez. 4, 19/10/2006, n. 6241), l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento del beneficio della pensione privilegiata ovvero della concessione dell’equo indennizzo “sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme (…) che si traducono sia in differenti modalità di erogazione delle due provvidenze (fra le quali non vi è alcuna correlazione diretta, immediata ed automatica) sia nella devoluzione delle relative controversie a due plessi giurisdizionali distinti” (in tal senso, Cass. n. 22297/2014, cit.; Cass. 04/06/2018, n. 14208);
4.3.- l’equo indennizzo trova invero titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che le relative controversie sono devolute al giudice che ha giurisdizione sul rapporto medesimo (cfr. Cass. Sez. Un. 7/3/2003, n. 3438), laddove la pensione privilegiata suppone la cessazione del rapporto di impiego;
5.- nel caso di specie, secondo quanto emerge dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio, il G. ha chiesto che sia accertata e dichiarata “la dipendenza da causa di servizio delle infermità (…) e che le stesse siano ascrivibili alla VII categoria tabella A D.P.R. n. 834 del 1981; per l’effetto condannare la (OMISSIS) (…) alla corresponsione per tali patologie dell’equo indennizzo (…)”;
5.1.- il riconoscimento della causa di servizio delle infermità denunciate è dunque richiesto esclusivamente e inequivocabilmente al fine di ottenere la condanna della datrice di lavoro al pagamento dell’equo indennizzo, senza che sia rintracciabile alcun riferimento al trattamento pensionistico, tale da radicare la giurisdizione del giudice contabile;
5.2.- ne consegue che, in ragione del petitum sostanziale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario;
6.- nessun provvedimento sulle spese deve adottarsi, trattandosi di regolamento d’ufficio e non essendo stata svolta attività difensiva dalle parti interessate.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2019