Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21605 del 20/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 21605 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: DE CHIARA CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SERRI ERIKA (C.F. SRRRKE79P46B354A), rappresentata e
difesa, per procura speciale a margine del ricorso,
dall’avv. Emanuela Bellini ed elett.te dom.ta presso lo
studio della medesima in Torino, Via Palmieri 47, telefax 01119706601, indirizzo di posta elettronica emanuela.bellini@fastweb.it

– ricorrente contro
FALLIMENTO TECN.IM. DI AUSILIO SERRI & C. S.A.S., in

Data pubblicazione: 20/09/2013

persona del curatore dott. Giuseppe Marongiu, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del
controricorso, dall’avv. Anna Maria Marrosu (c.f.
MRRNMR66H65I452T) ed elett.te dom.to in Roma, Via Po-

spro, telefax 070657842, indirizzo di posta elettronica
avvannamaria.marrosu@lecralmail.it

– controricorrente

avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari
n. 458/2008 depositata il 18 novembre 2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 6 maggio 2013 dal Consigliere dott. Carlo
DE CHIARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sergio DEL CORE, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Cagliari, in accoglimento
del gravame del curatore del fallimento della Tecn.Im.
di Ausilio Ferri & C. s.a.s. e del detto socio accomandatario avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale
della stessa città, ha accolto la domanda proposta in
primo grado dall’appellante nei confronti della sig.ra
Erika Serri, figlia del fallito, e ha quindi dichiarato
la simulazione assoluta del rogito 21 febbraio 2001 con

2

stumia n. l, presso lo studio dell’avv. Nicola Gianca-

cui si era convenuta la cessione di un appartamento dal
padre in favore della figlia, verso corrispettivo
dell’obbligo di quest’ultima di provvedere al mantenimento vitalizio del genitore e della sorella. Ha infat-

tratto militassero la clausola risolutiva espressa per
semplice inadempimento della cessionaria; la mancanza
di redditi di quest’ultima, che le consentissero di
provvedere al mantenimento del genitore; l’affermazione
della stessa secondo cui l’atto era stato stipulato al
solo scopo di tutelare la sorella interdetta; la circostanza che il cedente aveva continuato ad abitare
nell’appartamento oggetto della cessione.
La Corte ha conseguentemente dichiarato assorbita
la domanda subordinata di revoca del contratto ai sensi
dell’art. 67 legge fallim., pur motivando il fondamento
altresì di tale domanda.
La sig.ra Serri ha proposto ricorso per cassazione
articolando due motivi di censura. Il curatore fallimentare ha resistito con controricorso e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile a causa della inammissibilità dei motivi.
Premesso, invero, che è nella specie applicabile
l’art. 366

bis

c.p.c., essendo la sentenza impugnata

3

ti ritenuto che nel senso della simulazione del con-

anteriore all’entrata in vigore della 1. …. 2009, n.
69, che l’ha abrogato, deve rilevarsi che:
– il quesito di diritto relativo al primo motivo
di ricorso, recante censura ai sensi del n. 3 dell’art.

istanza di decisione sull’esistenza della violazione di
legge denunziata (cfr. Cass. 19892/2007), essendo formulato nei seguenti termini: se i documenti, le deduzioni e le eccezioni formulate dall’appellante con
l’atto di citazione costituiscono violazioni dei limiti
imposti dall’art. 345 c.p.c.”;
– il secondo motivo, recante censura ai sensi del
n. 5 dell’art. 360, cit., è privo della “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero
[del]le ragioni per le quali la dedotta insufficienza
della motivazione la rende inidonea a giustificare la
decisione”.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso
segue la condanna della ricorrente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate

4

360 c.p.c., è inidoneo perché consiste in una generica

in C 2.200,00, di cui C 2.000,00 per compensi di avvocato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6

maggio 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA