Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21605 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.19/09/2017),  n. 21605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21730/2016 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Piemonte

39 presso lo studio dell’avvocato Silvia Arpaia (Studio Legale Vari

De Paoli), rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Bellaroba;

– ricorrente –

contro

L.A., elettivamente domiciliata in Roma Piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’avvocato Laura Cervinaro;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il

29/04/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/07/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– T.A. ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione dell’ordinanza di cui in epigrafe, con la quale il Tribunale di Benevento respinse il reclamo da lui proposto, ai sensi degli artt. 703 e 669-terdecies c.p.c., avverso l’ordinanza con la quale il giudice unico dello stesso Tribunale ebbe a rigettare la domanda di manutenzione del possesso dal medesimo proposta nei confronti di L.A.;

– L.A. ha resistito con controricorso;

– la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., è inammissibile avverso l’ordinanza con cui il Tribunale, a norma dell’art. 669 terdecies c.p.c., abbia rigettato il reclamo proposto contro il diniego di reintegrazione del possesso ex art. 703 c.p.c. e liquidato le spese del procedimento senza fissare un termine per la prosecuzione del giudizio di merito, atteso che il provvedimento suddetto incide su situazioni di rilevanza meramente processuale e non ha carattere decisorio nè definitivo (Cass., Sez. 6-2, n. 17211 del 21/07/2010; Sez. 6-2, n. 3629 del 17/02/2014; Sez. 6- 2, n. 13637 del 02/07/2015; Sez. 2, n. 19720 del 03/10/2016);

– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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