Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21604 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 20/09/2016, dep. 26/10/2016), n.21604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28282/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 43/2010 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di

TRENTO, depositata il 29/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. S.A.M. procedette, del D.L. n. 282 del 2002, ex art. 2, convertito nella L. n. 27 del 2003, alla rideterminazione del valore della parte edificabile dei propri terreni ai valori aggiornati al mese di (OMISSIS), sulla base di una perizia giurata di stima che ne determinò il valore in Euro 337.000,00 alla data del (OMISSIS), con conseguente versamento dell’imposta sostitutiva di quella sui redditi, per un importo di Euro 13.480,00, ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67 T.U.I.R.. Successivamente, avendo la legge consentito un’ulteriore rivalutazione al (OMISSIS), procedette a una revisione peritale, con aggiornamento del valore a Euro 618.000,00 e regolare versamento della corrispondente imposta sostitutiva, pari a Euro 24.720,00, chiedendo il rimborso dell’imposta in precedenza versata. La richiesta fu rigettata dall’ufficio, che ritenne irregolare la perizia di aggiornamento (valore al (OMISSIS)), avendo il perito accertato il suddetto valore “alla data della redazione della presente perizia di stima”, cioè al mese di (OMISSIS) e non al primo (OMISSIS), epoca della rivalutazione consentita dalla legge.

2. Avverso il provvedimento di diniego propone ricorso la S., in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, sostenendo che la seconda perizia conteneva un mero errore materiale. La Commissione Tributaria Provinciale, accogliendo la tesi dell’Ufficio, rigettò il ricorso, osservando che il perito non era incorso in un errore materiale, ma piuttosto, in un fraintendimento dovuto a erronea interpretazione delle norme, con conseguente mancato verificarsi dei presupposti di legge per il riconoscimento di validità della rivalutazione al (OMISSIS).

3.Con sentenza depositata il 29/9/2010 la Commissione Tributaria Regionale di Trento, in riforma della decisione di primo grado, accolse il ricorso proposto da S.A.M. avverso il diniego della richiesta di rimborso. La Commissione rilevò che “non può esservi dubbio stante l’intestazione ed il contenuto complessivo della perizia – che il tecnico si fosse riferito al valore stimato alla data indicata dalla legge, che viene richiamata, e cioè al (OMISSIS)”. Rilevò, inoltre, che, successivamente alla redazione della perizia, la S. effettuò il versamento della somma di Euro 24.720,00 a titolo d’imposta sostitutiva dell’IRPEF e tale importo è stato incassato dall’ufficio senza riserve, poichè l’irregolarità della perizia fu eccepita solo in sede di rimborso. Osservò che l’Ufficio si era limitato a una lettura formalistica della perizia di stima, omettendo di considerare il contesto complessivo del rapporto, in violazione del principio della collaborazione e della buona fede sancito dalla L. n. 212 del 2000, art. 10. Rilevò che il richiamo alla data della relazione di stima era semplice frutto di errore materiale riconoscibile ed emendabile, avuto riguardo alla circostanza che la perizia fu eseguita ai sensi della L. n. 448 del 2001, art. 6, talchè il termine di riferimento non poteva che essere il primo (OMISSIS). Rilevò, altresì, che al di là della ricorrenza dell’errore ricorso in perizia, la S. aveva posto in essere in perfetta buona fede un comportamento concludente, che si è risolto nel regolare versamento della seconda imposta sostitutiva e conseguente richiesta di rimborso di quella in precedenza versata.

3. Avverso la sentenza propone ricorso l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi. La S. non si è costituita in giudizio, pur correttamente vocata in giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Rileva che l’assunto secondo il quale “la perizia di stima sommaria è stata redatta ai sensi della L. 28 dicembre 2001, n. 445, art. 7” e secondo cui “non vi fosse dubbio che la signora S. avesse inteso affidare al perito l’incarico della rideterminazione” sono del tutto inconferenti rispetto alla questione controversa, poichè l’elemento centrale del giudizio è costituito dal concreto apprezzamento dei requisiti fattuali della perizia – la quale integra il fatto controverso e decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – e la conseguente decisione della questione se la perizia di stima fornita dalla contribuente rivestisse o meno i requisiti richiesti dalla L. n. 448 del 2001. Ciò che la Commissione avrebbe dovuto rilevare sono le oggettive caratteristiche della perizia e la sua idoneità rispetto al fine desiderato. Da ciò deriverebbe un evidente vizio motivazionale.

2. Con il secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, art. 6 bis, inserito in sede di conversione dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, in combinato disposto con il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 2 comma 2, convertito nella L. 21 febbraio 2003, n. 27 con L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7 e con il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1. Rileva che, considerato che ai fini della rivalutazione richiesta dalla contribuente la legge prescriveva una stima tecnica che determinasse il valore del terreno alla data del (OMISSIS) e che, al contrario, detta stima mancava di tale requisito, avendo il perito chiaramente determinato il valore del terreno al (OMISSIS), era palese l’incapacità della stima stessa a determinare il perfezionamento della seconda rivalutazione, non rispettosa dei requisiti di legge.

3. I motivi possono essere esaminati congiuntamente perchè entrambi riconducibili a vizio motivazionale, nonostante la prospettazione del secondo in termini di violazione di legge. Con essi in sostanza si contesta l’interpretazione della perizia effettuata dal giudice di primo grado. Ciò esula, tuttavia, dall’ambito della censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, vigente ratione temporis (nel testo introdotto dal D.Lgs. 2006, che fa riferimento all’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio). Come chiarito da questa Corte, anche a sezioni Unite (per tutte Cass. Sez. U., n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790) “La motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione”.

4. Va rilevato, altresì, che le censure presentano profili d’inammissibilità, dal momento che non sono state investite le argomentazioni, pure fondanti la decisione, relative all’applicazione dell’art. 10 dello Statuto del contribuente e della tutela dell’affidamento, talchè la suddetta ratio decidendi è rimasta incensurata.

5. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato. Nulla va disposto in ordine alla spese del giudizio, in mancanza di svolgimento di attività difensiva da parte della convenuta.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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