Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21604 del 23/10/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21604 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 17932-2010 proposto da:
UNISON SRL in persona dell’Amministratore Unico e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A-4,
presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MARCO GAMBA giusta delega in calce;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CODOGNO in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

Data pubblicazione: 23/10/2015

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente avverso la sentenza n. 94/2009 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 28/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PAFUNDI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA
che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 09/09/2015 dal Consigliere Dott. DOMENICO

17932/10
Fatto
Con sentenza n. 94/38/09, depositata il 28.5.2009, la Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dalla società Unison s.r.l.
avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lodi n. 170(02/2007
che aveva respinto il ricorso della società avverso l’avviso di recupero credito
d’imposta, per l’anno 2006, indebitamente usufruito per l’acquisto di beni

La società impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i
seguenti motivi:
a) illegittimità dell’avviso di recupero in quanto tale tipologia di atti, all’epoca dei
fatti, non era stata ancora tipizzata dal legislatore;
b) obbligo di indicazione previsto con riferimento alla dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di concessione del credito (e non a quello di utilizzo): difetto
di motivazione dell’atto impugnato;
c) decadenza in caso di mancata indicazione prevista solo dalle istruzioni
ministeriali e non dalla norma istitutiva dell’agevolazione (art. 111. 449/1997);
d) violazione dell’obbligo di chiedere la comunicazione di dati e notizie già in
possesso della pubblica amministrazione;
e) violazione del divieto di eccessivo aggravio del procedimento amministrativo;
O tardività dell’atto e falsa applicazione all’articolo uno, comma 421, legge 311/
2004;
g) violazione dell’art.tre dello Statuto del contribuente, dell’articolo 11, comma uno
preleggi e dell’articolo 25, comma 2, Cost.;
h) violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale 16/3/2000 per la
compilazione e presentazione della dichiarazione annuale dei redditi;
i) errore solo formale commesso dal contribuente nella dichiarazione annuale
relativa al 1999;
j)

indeterminatezza della sentenza d’appello impugnata

L’agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 9.9.2015, in cui il PG ha concluso
come in epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile per la mancata formulazione, in relazione a tutte le
1

strumentali ex art. 111. 449/97 per mancato rispetto dei requisiti richiesti.

censure, del quesito di diritto e del momento di sintesi per le censure di vizio di
motivazione.
L’onere della formulazione del “quesito di diritto” a conclusione di ciascun motivo
del ricorso per cassazione con il quale si denuncino i vizi di violazione di legge di cui
all’art. 360co l nn. 1-4) c.p.c., nonché l’analogo onere di formulazione del “momento
di sintesi” a conclusione del motivo di ricorso con il quale si denunciano vizi
motivazionali della sentenza impugnata ex art. 360co 1 n. 5) c.p.c. (“chiara

omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”), sono prescritti a pena di
inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., norma che è stata introdotta dall’art. 6 del
Dlgs 2.2.2006 n. 40 e che trova applicazione ai ricorsi proposti avverso sentenze e
provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2.3.2006 data di entrata in vigore dello
stesso decreto e fino al 4.7.2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione
disposta dall’art. 47co 1 lett. d) Legge 18.6.2009 n. 69).
La sentenza impugnata è stata depositata in segreteria in data 28.5.2009 nella
vigenza della predetta normativa.
Inoltre i motivi non vengono censurati con riferimento all’articolo 360 c.p.c., non
specificando se i vizi vengono formulati per violazione di legge o vizio di
motivazione, non si risolvono in critiche alla sentenza della CTR di cui non viene
neanche indicata in ricorso la “ratio decidendi” e si risolvono in critiche generiche e
astratte.
Va, conseguentemente, dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con condanna della
società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che
liquida in € 3.000 per compensi professionali, oltre alle spes
Così deciso in Roma, il 9.9.2015

prenotate a debito

indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume

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