Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21604 del 22/08/2019

Cassazione civile sez. un., 22/08/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 22/08/2019), n.21604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sezione –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1320/2019 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA D. CHELINI 5,

presso lo studio dell’avvocato FABIO VERONI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FABIO BARANELLO;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, MINISTERO DELLA

GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 202/2018 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 05/12/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/05/2019 dal Consigliere UMBERTO BERRINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso; udito l’Avvocato Fabio Veroni per delega dell’avvocato

Fabio Baranello.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza n. 202/18 del 5.12.2018 la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha dichiarato inammissibili le richieste del Dott. P.F. di annullamento, revoca o sospensione dell’esecutività dell’ordinanza adottata dalla stessa Sezione il 28.7.2018 ed ha respinto nel resto ogni diversa richiesta di modifica della misura cautelare del suo trasferimento presso il Tribunale ordinario di Chieti con funzioni di giudice.

L’Organo giudicante ha spiegato che in realtà dal ricorso emergeva l’intento di provocare una sorta di ripetizione del giudizio di rinvio, già celebrato, in sede cautelare, sulla base dell’asserita esistenza di nuove emergenze fattuali e probatorie; tuttavia, la Sezione Disciplinare non aveva il potere di annullare l’ordinanza emessa in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, poichè il regime delle nullità previsto dall’art. 177 c.p.p. e segg., applicabile in tale sede per effetto del rinvio operato dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 16, era tassativo e non sussisteva alcuna delle cause di nullità previste dalla legge. Nè appariva ammissibile l’istanza volta all’instaurazione di un nuovo giudizio di rinvio per la conferma, con diversa motivazione, del provvedimento annullato dalla Cassazione, non essendo ciò previsto da alcuna norma del procedimento disciplinare, nè dalle norme processuali penali richiamate. Nè era ammissibile la richiesta di sospensione della misura del trasferimento cautelare al Tribunale di Chieti, per consentire la permanenza dell’incolpato presso la Procura Generale di Campobasso, in quanto la possibilità di sospendere l’esecutività dei provvedimenti cautelari adottati era esclusa dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24, comma 1. Erano, comunque, infondate, secondo il Collegio giudicante, le censure formulate in relazione alla dedotta insussistenza dei fatti disciplinarmente rilevanti. Infine, quanto alle condizioni di salute dedotte dall’incolpato, seppur non documentate, le stesse non incidevano in alcun caso sulla disposta misura cautelare.

Per la cassazione dell’ordinanza ricorre P.F. con un solo motivo, articolato in più punti. Rimane solo intimato il Ministero della Giustizia. Il P.G. chiede il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un solo articolato motivo, sviluppato in più punti, il ricorrente lamenta i seguenti vizi dell’impugnata ordinanza: “Violazione e falsa applicazione della disciplina della revoca/modifica dell’ordinanza cautelare – Travisamento del fatto e della prova risultante dal testo del provvedimento impugnato – Difetto, manifesta illogicità e manifesta incongruenza della motivazione risultante dal testo impugnato – Motivazione apparente risultante dal testo impugnato Omessa assunzione-valutazione di prove decisive risultante dal testo del provvedimento impugnato – Violazione e falsa applicazione della legge con riferimento alle previsioni di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), lett. d), lett. e), all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ed ai principi costituzionali di cui agli artt. 24,25,27,97,11 e 113 Cost..

2. In sintesi il ricorrente, dopo aver contestato che potesse sussistere la preclusione ravvisata dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (d’ora in avanti C.S.M.) in ordine al potere di annullare, revocare o sospendere la precedente ordinanza n. 126/18, non ricorrendo, a suo giudizio, un’ipotesi di giudicato cautelare, assume che si è in presenza di decisioni che, al di là delle carenze e dei difetti di motivazione, si appalesano come nulle ed abnormi perchè fondate su argomentazioni e fatti contrari alle nuove evidenze documentali fornite, nonchè su reiterate omissioni radicali di scrutinio su fatti sopravvenuti e decisivi.

3. Aggiunge, quindi, il ricorrente che si impone un nuovo e completo esame da parte della Sezione Disciplinare di tutti i nuovi elementi probatori e di tutti i nuovi fatti ai fini della valutazione della sussistenza di un quadro indiziario rispetto a quello riportato nella prima ordinanza n. 72/2014 concernente il suo caso, del tutto mutato e non più idoneo a mantenere in essere il provvedimento cautelare del trasferimento d’ufficio e del cambio di funzioni.

In conclusione il ricorrente chiede la cassazione dell’ordinanza n. 202 del 20.9 – 6.12.2018 resa dalla Sezione Disciplinare del C.S.M., notificatagli il 12.12.2018, se del caso con decisione nel merito.

4. Osserva la Corte che è opportuna una sintetica ricostruzione dei fatti per una loro migliore comprensione nell’economia generale del presente giudizio.

Orbene, premesso in punto di ricostruzione dei fatti che il procedimento disciplinare iniziò il 28.3.2014 (il primo provvedimento disciplinare n. 72/2014 stabiliva la misura cautelare del trasferimento dalla Procura della Repubblica di Campobasso al Tribunale di Rovigo con funzioni di giudice, misura parzialmente modificata con la previsione del trasferimento al Tribunale di Ancona con funzioni di giudice e successivamente di nuovo modificata, dapprima, attraverso il disposto trasferimento al Tribunale di Chieti con funzioni di giudice e, in un secondo momento, alla Procura Generale di Campobasso, con la sola restituzione delle funzioni), ai fini che qui rilevano occorre prendere le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 16017/18. Con tale sentenza venne cassata, con rinvio, la decisione della Sezione Disciplinare del C.S.M. n. 13/18 del 6.11.2017 che, da ultimo, aveva modificato la misura cautelare del trasferimento ad altra sede e funzione dell’odierno ricorrente, con attribuzione delle funzioni requirenti di magistrato presso la Procura Generale della stessa sede nella quale prestava originariamente servizio, per essere stato omesso, tra l’altro, di rivalutare il giudizio, originariamente formulato, di inidoneità allo svolgimento di quelle funzioni e di motivare sulla destinazione allo svolgimento delle stesse in un ufficio superiore della stessa sede nella quale erano stati commessi i fatti addebitati.

In sede di rinvio la Sezione Disciplinare del C.S.M., con ordinanza n. 126/18 del 23.7 – 31.8.18, respinse la richiesta di revoca o modifica del trasferimento presso il Tribunale di Chieti con funzioni di giudice del Dott. P., con ripristino di tali funzioni; avverso tale ordinanza quest’ultimo propose ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte che, con sentenza n. 7691/19 del 19.3.2019, rigettò l’impugnazione. Tuttavia, prima di tale decisione, con richiesta del 12.9.18, integrata da istanze del 19 e del 20 settembre dello stesso anno, il Dott. P. aveva chiesto alla Sezione Disciplinare del C.S.M. l’annullamento, la revoca, la sospensione o il differimento dell’esecuzione dell’ordinanza n. 126/18, resa il 23.7.18 e, comunque, la modifica di detto provvedimento. Con ordinanza n. 202/18 del 20.9.18, depositata il 5.12.18, la Sezione Disciplinare del C.S.M dichiarò inammissibili le richieste del ricorrente e tale ordinanza è quella oggetto della presente impugnazione, proposta con ricorso del 21.12.2018.

5. Il ricorso è infondato.

Anzitutto, i dati di fatto nuovi, sui quali è sostanzialmente incentrato il ricorso, che secondo l’assunto difensivo dell’odierno ricorrente avrebbero dovuto essere considerati dalla Sezione Disciplinare sono in pratica quelli rappresentati dalla sentenza assolutoria del Tribunale di Bari del 4.5.2017 e dalla richiesta di rinvio a giudizio del procedimento n. 1414/12 Mod. 21 della Procura di Campobasso. Senonchè, tali dati di fatto sono stati già scrutinati dalla Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 7691/19 che ha rigettato il ricorso avverso la precedente ordinanza cautelare n. 126/18 della Sezione Disciplinare del C.S.M..

6. Infatti, in quest’ultimo precedente si è dato atto della circostanza che la Sezione disciplinare, riferendosi alla decisione assolutoria del GUP di Bari, aveva rilevato che la stessa riguardava un solo segmento delle contestazioni disciplinari che avevano legittimato l’adozione della misura cautelare e non poteva intendersi come un elemento di novità tale da giustificare la modifica della misura in atto. A tal riguardo nella sentenza n. 7691/19 si è precisato che la condotta rilevante sotto il profilo disciplinare, posta a fondamento della misura cautelare adottata, era di portata più ampia rispetto alle condotte che formavano oggetto delle imputazioni in ambito penale per le quali P.F. risultava essere stato assolto. Ne conseguiva che il fatto nuovo costituito dalla sentenza di assoluzione per vicende che solo in maniera del tutto marginale coprivano le originarie incolpazioni non poteva intendersi come un elemento di novità tale da giustificare la modifica della misura in atto, nè con riferimento alla funzione requirente nè con riferimento al circondario di Campobasso.

7. Egualmente, nella citata sentenza n. 7691/19 delle Sezioni Unite di questa Corte si fa riferimento al secondo fatto nuovo, che sarebbe costituito dal rinvio a giudizio disposto nel procedimento penale n. 1414/12 Mod. 21 della Procura di Campobasso che avrebbe, secondo la prospettazione del ricorrente, dimostrato la già avvenuta mancata verificazione di qualsiasi danno o vantaggio alle parti processuali coinvolte. Al riguardo nella stessa sentenza n. 7691/19 si rileva l’inammissibilità della relativa censura e si illustrano le ragioni di tale decisione.

8. A tal proposito è utile ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte (S.U., sentenza n. 22783 del 12.12.2012) hanno già avuto occasione di statuire che “In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, l’ordinanza che respinge l’istanza di revoca di un provvedimento cautelare può essere impugnata per vizi propri, ma non con riferimento a questioni risolte dalla precedente ordinanza che lo ha adottato, nè consente una remissione in termini per impugnare quest’ultima”.

9. Quanto alla questione del dedotto mutamento delle condizioni di salute si rileva che trattasi di valutazione di fatto adeguatamente svolta dalla Sezione disciplinare e che sfugge, pertanto, ai rilievi di legittimità. Invero, nell’impugnata ordinanza si è osservato che le condizioni di salute del ricorrente, seppur non documentate e valutate solo in astratto, non incidevano in alcun caso sulla misura cautelare adottata, posto che la funzione svolta, a seguito della modifica, di magistrato distrettuale requirente a Campobasso, non era affatto meno onerosa di quella ripristinata di giudice a Chieti, dal momento che nel primo caso il ricorrente avrebbe dovuto essere necessariamente destinato a un diverso ufficio requirente del distretto (Procura della Repubblica di Isernia o di Larino), non potendo il medesimo essere assegnato alla Procura della Repubblica di Campobasso dalla quale era stato già rimosso, con conseguenti spostamenti quotidiani più disagevoli rispetto all’assegnazione alla sede fissa del Tribunale di Chieti.

10. E’, altresì, infondato il rilievo secondo cui una ulteriore causa di nullità sarebbe rappresentata dal fatto che all’epoca del deposito della decisione della Sezione disciplinare, avvenuto nel mese di dicembre del 2018, i consiglieri di tale organo erano già scaduti dall’incarico e, pertanto, non avrebbero avuto più il potere di emetterla.

Invero, ciò che realmente rileva nella fattispecie è che il C.S.M. era ancora in carica nel momento in cui veniva deciso il ricorso, per cui il deposito della relativa ordinanza in epoca successiva allo scadere dell’incarico consiliare rappresentava null’altro che l’attuazione di quanto in precedenza deliberato nella pienezza dei poteri dell’organo disciplinare.

11. In definitiva, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2019

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