Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21604 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. II, 19/10/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 19/10/2011), n.21604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.A., F.L., L.L., D.T.

M.T. e C.A., rappresentati e difesi, in virtù

di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Volpe Vito,

elettivamente domiciliati nello studio dell’Avv. Vito Nanna in Roma,

via del Tritone, n. 102;

– ricorrenti –

contro

V.L. e S.R., rappresentati e difesi, in

forza di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv. de

Romita Raffaele e Giovanni Carta, elettivamente domiciliati nello

studio di quest’ultimo in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 87;

– controrlcorrenti –

e contro

S.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Grassi

Raffaele, elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Mormino

Enrico in Roma, via Del Corso, n. 101;

– controrscorrente –

e contro

A.N., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Caradonna Gianfranco,

elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Piero Conti in Roma,

via Filippo Nicolai, n. 16, int. A;

– controricorrente –

e contro

D.M.R.; P.G. e R.V.; S.

F., S.C., S.B., S.E.A. e

I.V.V., tutti eredi di S.G.;

C.N. (in proprio e quale esercente la potestà sui

figli M. e L.), A.G., B.M., V.

G., P.V. e D.P.; G.

L. e D.M.C.; L.E.,

G.G., GE.Gi. e F.L.;

– intimati –

e sul ricorso proposto da:

V.L. e S.R., rappresentati e difesi, in

forza di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.

Raffaele de Romita e Giovanni Carta, elettivamente domiciliati nello

studio di quest’ultimo in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 87;

– ricorrenti in via incidentale –

contro

F.A., F.L., L.L., D.T.

M.T. e C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 497 del 14

maggio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 21

settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi gli Avv. Vito Volpe e Giovanni Carta;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per

l’inammissibilità dei ricorsi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che nell’ambito di una controversia avente ad oggetto il diritto d’uso a parcheggio, secondo il vincolo di destinazione ai sensi della L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18 la Corte di Bari, definitivamente decidendo sull’appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari in data 23 settembre 2002, proposto da A. e F.L. (aventi causa di F.E.), E. L., G.G. (avente causa di F. C.), D.T.M.T., L.L., Ge.Gi. (avente causa di Lo.Lo.), F. L. (avente causa di O.D.) e C.A., nonchè sugli appelli incidentali spiegati da S.M., P.G. e R.V., V.L. e S.R., G.L. e M.C. D., con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 14 maggio 2009 ha dichiarato la nullità della pronuncia di primo grado per difetto del contraddittorio nei confronti di A. e S.G. (quali comproprietari pro Indiviso e alienanti, unitamente a S.M., di ciascuna delle unità immobiliari acquistate dagli attori) ed ha rinviato la causa al giudice di primo grado per l’ulteriore corso del giudizio, dichiarando compensate tra le parti le spese processuali;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello F. A. e gli altri consorti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso, con atto notificato il 29 aprile 2010, sulla base di un motivo;

che hanno resistito, con separati atti di controricorso, V. L. con S.R., S.M. e A. N., mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

che il V.L. e la S.R. hanno a loro volta proposto ricorso incidentale, affidato ad un motivo;

che in prossimità dell’udienza hanno depositato memorie A. F. con gli altri ricorrenti e A.N..

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che preliminarmente, deve essere dichiarata l’inammissibilità del controricorso di S.M., in quanto la procura speciale non è stata rilasciata nè a margine nè in calce al controricorso nè con atto a questo allegato, nè con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ma con scrittura privata separata in data 24 maggio 2010;

che al riguardo, va fatta applicazione del principio secondo cui nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati; pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 dello stesso articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata (Cass., Sez. Un., 6 luglio 2005, n. 14212; Cacc., Sez. 3^, 26 giugno 2007, n. 14749);

che l’unico motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-sexies secondo il testo introdotto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18 nonchè degli artt. 101, 102 e 112 cod. proc. civ.;

che il motivo è privo del quesito di diritto, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366-bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile;

che questa Corte ha in più occasioni chiarito che i quesiti di diritto imposti dall’art. 366-bis cod. proc. civ. – introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità – rispondono all’esigenza di soddisfare non solo l’interesse del ri corrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione; i quesiti costituiscono, pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti, inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità (tra le tante, Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2863; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22640);

che il quesito di diritto non può essere desunto per implicito dalle argomentazioni a sostegno della censura, ma deve essere esplicitamente formulato, diversamente pervenendosi ad una sostanziale abrogazione della norma (Cass., Sez. Un., 10 agosto 2011, n. 17146; Cass., Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9153);

che non rileva che il ricorso sia stato notificato quando la L. 18 giugno 2009, n. 69, era già stata pubblicata ed entrata in vigore;

che invero, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5 in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass., Sez. 1^, 26 ottobre 2009, n. 22578; Cass., Sez. 3^, 24 marzo 2010, n. 7119);

che anche il ricorso incidentale – con cui si censura la disposta compensazione delle spese – è privo del prescritto quesito;

che pertanto, sia il ricorso principale che il ricorso incidentale devono essere dichiarati inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dei ricorrenti in via principale, e ciò anche nei rapporti con i ricorrenti in via incidentale, atteso che i ricorrenti in via principale sono rimasti soccombenti in misura significativamente maggiore, tenuto conto dell’entità del bene che essi si proponevano di conseguire attraverso il processo di cassazione ed in forza della pronuncia giurisdizionale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale e condanna, i ricorrenti in via principale, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti (a) V.L. con S.R. e b) A.N., che liquida, per ciascuna parte, in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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