Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21604 del 19/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.19/09/2017), n. 21604
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21714/2016 proposto da:
T.S. e D.D., elettivamente domiciliati in
Roma, via Lungotevere Flaminio 76, presso lo studio dell’avvocato
Antonella Faieta, rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Di
Blasio;
– ricorrenti –
contro
DITTA INDIVIDUALE IMPRESA EDILE DI D.C.L., in
persona del suo titolare e legale rappresentante, elettivamente
domiciliato in Roma, Via Susa 1, presso lo studio dell’avvocato Ida
Di Domenica, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe
Cafarelli;
– controricorrente –
e contro
B.E.;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PESCARA, depositata l’8/6/2016;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
07/07/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– T.S. e D.D. hanno proposto due motivi di ricorso per la cassazione dell’ordinanza di cui in epigrafe, con la quale il Tribunale di Pescara ha rigettato l’opposizione da essi proposta avverso il decreto di liquidazione del compenso al C.T.U. ing. B.E. nel procedimento n. 1035/2013 R.G. pendente tra i predetti e la Ditta Individuale Impresa Edile di D.C.L.;
– la Ditta Individuale Impresa Edile di D.C.L. ha resistito con controricorso;
– B.E., ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– preliminarmente va rilevata l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, per la mancata esposizione dei fatti della causa, in quanto i ricorrenti non riproducono alcuna narrativa della vicenda processuale, non consentendo così alla Corte la comprensione dell’oggetto della controversia e del tenore del provvedimento impugnato in coordinamento con i motivi di censura (Cass., Sez. U, n. 16628 del 17/07/2009; cfr. anche, Sez. U, n. 5698 del 11/04/2012; Sez. 6-3, n. 22860 del 28/10/2014);
– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– la controricorrente ha chiesto la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, introdotto dalla L. n. 69 del 2009;
– il ricorso, palesemente al di fuori del “modello legale” configurato dall’art. 366 c.p.c., appare proposto a fini dilatori sì da costituire abuso del diritto all’impugnazione (Cass., Sez. 3, n. 19285 del 29/09/2016);
– ricorrono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 96 c.p.c., comma 3 – applicabile ratione temporis, essendo stato il giudizio instaurato dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 – per condannare i ricorrenti al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, liquidata come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 (mille) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
condanna altresì la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, della somma di Euro 500,00, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017