Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21604 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 07/10/2020), n.21604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1564-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE MESSINESE PER LA MUSICA JAZZ THE BRASS GROUP;

– intimata –

avverso la sentenza n. 142/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il

10/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.-. L’associazione Messinese per la Musica Jazz The Bass Group, ha impugnato l’avviso di accertamento con il quale l’ufficio ha accertato una maggiore imposta IRPEG e IRAP per l’anno di imposta 2002.

Il ricorso della contribuente è stato accolto in primo grado.

L’Agenzia ha proposto appello e la CTR della Sicilia, con sentenza del 11 gennaio 2018 ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo corretta la tesi della associazione e cioè che i contributi erogati dalla Regione Sicilia non costituiscano base imponibile, atteso che i contributi concorrono alla formazione del reddito solo se risultino percepiti nello svolgimento di attività commerciale e che l’attività della associazione abbia avuto negli anni di riferimento natura non commerciale; rileva inoltre e che le tesi sostenute dalla Agenzia sono prive di documentazione a supporto.

2. Avverso la predetta sentenza propone corso per cassazione.

l’Agenzia affidandosi a un motivo.

Non si costituisce l’intimata. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alla parte costituita.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo e unico motivo del ricorso, la Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione art. 53 TUIR, comma 1, lett. E) ed F) nonchè dell’art. 148 TUIR; lamenta l’errore del giudice di secondo grado a ritenere che i contributi erogati dalla regione Sicilia non avessero rilevanza reddituale perchè corrisposti a sostegno di attività non commerciali. Osserva che se il contributo è erogato a prescindere dall’attività svolta dall’ente o associazione e comunque a titolo di mera liberalità allora tale contributo non concorre alla formazione del reddito; ma nel caso di specie il contributo non ha natura di liberalità poichè l’atto di concessione sottopone l’erogazione del contributo alla condizione che l’associazione svolgesse una determinata attività e sostenesse determinati costi entro una certa data e cioè entro il 30 giugno 2002. Si tratta quindi di un contributo concesso in nesso sinallagmatico con una controprestazione. I contributi pertanto non possono rientrare nella forfettizzazione cui alla L. n. 398 del 1991 ma rientrano nella fattispecie di cui all’art. 53 TUIR, comma 1, lett. E) ed F).

Il motivo è inammissibile.

L’art. 366 c.p.c. richiede per il ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, requisiti di contenuto-forma che devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso In particolare è richiesta la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati “causa petendi” e “petitum”, nonchè degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, (Cass. 13312/2018; Cass. 18483/2015).

Inoltre, qualora sia stato erroneamente valutato un documento, il ricorrente deve specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (Cass. 29093/2018).

Nella fattispecie, la Agenzia non riporta compiutamente i fatti di causa, limitandosi ad affermare che la associazione ha impugnato un avviso di accertamento con il quale è stata rettificata la dichiarazione dei redditi dell’anno 2002, senza specificare la ragione per la quale essa è stata rettificata, nè trascrive il relativo avviso di accertamento ed ancora non specifica per quali ragioni la contribuente si è opposta. Nella esposizione del motivo lamenta poi la erronea applicazione dell’art. 53 TUIR, lett. e) ed f) (ratione temporis applicabile) e deduce che ha errato giudice di secondo grado a ritenere che i “contributi” erogati dalla regione Sicilia non avessero rilevanza reddituale; dal che si desume che la controversia riguarda l’avere considerato come base imponibile uno o più contributi erogati alla associazione dalla Regione Sicilia, ma non si specifica di che contributi si tratta, ed invero neppure se si è trattato di un solo contributo o di una pluralità di erogazioni limitandosi a fare riferimento ad un “atto di concessione” dal quale risulterebbe che era stato erogato un compenso per una controprestazione, ma senza trascrivere detto atto di concessione o qualsivoglia altro documento dal quale si possa evincere la effettiva natura di detto contributo e -di conseguenza- se essi possono classificarsi ricavi secondo quanto dispone il predetto art. 53 TUIR, lett. e) ed f) e cioè se essi sono “e)i contributi in denaro, o il valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; f) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge”.

L’Agenzia lamenta inoltre l’errore del secondo giudice che ha ritenuto che l’associazione non svolgesse attività commerciale e deduce che pur se lo statuto dell’associazione prevede il perseguimento del fine morale senza scopro di lucro, è innegabile che attività commerciale è stata posta in essere e di tale affermazione è la prova della compilazione da parte della stessa associazione del quadro RG del modello unico dove sono stati dichiarati ricavi per Euro 20.307,00 a fronte di costi sostenuti per Euro 19.698,00. Non specifica però l’Agenzia se questo rilievo lo ha sottoposto al giudice d’appello e soprattutto se in quella sede lo ha documentato, trascrivendo qui il documento o specificando dove esso si trova e in quale occasione lo ha prodotto; di contro il giudice d’appello nella sentenza impugnata pur dando atto che questo argomento è stato speso afferma però che le tesi sostenute dalla Agenzia sono del tutto prive di documentazione a supporto delle stesse.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

 

 

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