Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21603 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 20/09/2016, dep. 26/10/2016), n.21603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19470/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELL’OCEANO INDIANO

13, presso lo studio dell’avvocato MICHAEL JOHN DUDLEY,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLA RUGGIERI-FAZZI giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 118/2010 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 28/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato DEL VAGLIO per delega

dell’Avvocato RUGGIERI FAZZI che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 28/5/2010 la Commissione Tributaria Regionale di Ancona confermò la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da Kuwait Petroleum Italia s.p.a. avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta suppletiva di registro emesso dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di (OMISSIS) – in relazione all’acquisto del (OMISSIS) (registrato il (OMISSIS)), per l’importo di Euro 400.000,00, della proprietà di un’area situata nel Comune di Pesaro della superficie di mq. 5141, destinata all’edificazione di impianto di distribuzione carburanti. In relazione al suddetto atto l’Agenzia aveva applicato l’aliquota del 15%, a fronte di quella dell’8% versata dalla contribuente, rilevando che l’area acquistata era destinata dal Piano Regolatore Generale ad uso agricolo.

2.La Commissione Tributaria regionale, richiamando il principio enunciato da Cass. 20097/2009, rilevò che “l’inclusione di un’area in un piano di ristrutturazione della rete di distribuzione di carburante, approvato ai sensi del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, art. 2, attribuisce l’effetto di rendere immediatamente edificabile l’area, sia pure con riferimento ad interventi di natura particolare” e che l’inclusione aveva fatto lievitare notevolmente il valore del terreno. Ritenne corretto, pertanto, il versamento dell’imposta nella misura dell’8%, come previsto per le aree edificabili.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. Resiste Kuwait Petroleum Italia s.p.a. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce: insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Rileva che la Commissione Tributaria Regionale ha fondato il proprio convincimento esclusivamente sul richiamo della sentenza Cass. 20097/2009, senza considerare la diversità della fattispecie rispetto a quella presa in esame dalla predetta sentenza. Osserva che il Comune di Pesaro, con certificato di destinazione urbanistica del (OMISSIS), allegato all’atto di compravendita ed antecedente di due mesi rispetto ad esso, aveva attestato la natura agricola del terreno, confermando le risultanze catastali: nessuna modifica, pertanto, era intervenuta rispetto alla destinazione agricola come risultante dalle previsioni del piano urbanistico. Rileva, altresì, che l’autorizzazione a costruire la stazione di servizio era stata rilasciata successivamente all’atto di compravendita. Evidenzia che nella fattispecie non vi era alcun piano di realizzazione degli impianti che il comune avesse deliberato, ma semplicemente un provvedimento di autorizzazione all’installazione dell’impianto di distribuzione e servizi annessi in deroga al Piano Regolatore Generale rilasciato successivamente all’atto di compravendita del terreno agricolo.

2. Il motivo è infondato e va rigettato. Va rilevato che la Commissione Regionale, richiamando la sentenza 20097/2009, ha fondato la decisione sulla circostanza, risultante dagli atti, dell’inclusione dell’area in un piano di distribuzione carburanti approvato in epoca antecedente all’atto traslativo. Detta circostanza è confermata dal richiamo in sentenza al parere dell’Assonime, nel quale si legge che “l’inclusione dell’area acquistata… nel piano di ristrutturazione della rete di distribuzione di carburante ha fatto notevolmente lievitare il valore dell’area”. Detta circostanza non risulta contestata neppure con il ricorso. Ne consegue che, in conformità al principio espresso da Cass. n. 20097 del 18/09/2009 (Rv. 609805) deve ritenersi che in tema di IVA assumano rilevanza i procedimenti volti ad attribuire all’area la natura edificatoria o a modificare le precedenti previsioni che escludevano tale destinazione. Con la conseguenza che “e soggetta ad IVA, e non all’imposta proporzionale di registro, la cessione di un’area inclusa in un piano di ristrutturazione della rete di distribuzione di carburante, approvato ai sensi del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, art. 2, poichè la possibilità, conseguente a detta approvazione, di rilascio immediato di provvedimenti per la realizzazione degli impianti, senza necessità di adottare gli ordinari procedimenti modificativi del piano regolatore generale, attribuisce all’approvazione l’effetto di rendere immediatamente edificabile l’area, sia pure con riferimento ad interventi di natura particolare (impianti di distribuzione di carburanti)”. Coerentemente con le indicazioni desumibili dalla richiamata decisione, va evidenziato che anteriormente all’atto di acquisto la società aveva presentato istanza di permesso di costruire, dando avvio al relativo procedimento amministrativo, talchè l’insieme delle circostanze aveva determinato la lievitazione del prezzo a Euro 400.000,00, importo non corrispondente al prezzo corrente per un terreno meramente agricolo.

3. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi Euro 5.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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