Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21603 del 22/08/2019

Cassazione civile sez. un., 22/08/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 22/08/2019), n.21603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sezione –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sezione –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22635/2017 proposto da:

I.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OMBRONE

12, presso lo studio dell’avvocato ISABELLA LOIODICE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDO LOIODICE;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la

sig.ra ANTONIA DE ANGELIS, rappresentata e difesa dall’avvocato VITO

AURELIO PAPPALEPORE;

– controricorrente –

e contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI, COMITATO DEI GARANTI,

M.F., MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,

REGIONE PUGLIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2933/2017 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 15/06/2017;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/03/2019 dal Consigliere MILENA FALASCHI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso notificato il 25/29 settembre 2017, il prof. I.F. ha chiesto la cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8, e dell’art. 110c.p.a., della sentenza del Consiglio di Stato n. 2933 del 15 giugno 2017, pronunciata anche nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consortile Policlinico di (OMISSIS), dell’Università degli Studi di Bari, del Comitato dei Garanti, della Regione Puglia e di M.F., deducendo la violazione del D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 5, comma 14, dell’art. 653 c.p.c., e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 ter, degli artt. 6, 21, 30, 47, 48, 49 e 50 della CEDU.

Al ricorso ha resistito con controricorso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Consortile Policlinico di (OMISSIS), rimaste intimate le restanti parti.

La trattazione dinanzi alle Sezioni Unite è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

In data 4 luglio 2018 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto anche dai suoi difensori Avvocati prof. Isabella ed Aldo Loiodice e notificato a mezzo posta ex art. 149 c.p.c. alle altri parti del giudizio.

La rinuncia è rituale essendo stato rispettato il requisito di cui all’art. 390 c.p.c., comma 2.

Ne consegue che deve senz’altro dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione a norma dell’art. 391 c.p.c., per intervenuta rinuncia (cfr., in vicende analoghe, Cass., Sez. Un, 4 maggio 2018 n. 10775 e Cass., Sez. Un., 22 maggio 2018 n. 12569).

Avendo, peraltro, la parte resistente prestato adesione alla rinuncia, ai sensi dell’ultimo comma di tale norma, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Non vi è luogo all’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, in quanto l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, si applica ai soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità della stessa, e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr di recente, Cass., Sez. Un., 9 novembre 2018 n. 28650).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2019

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