Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21603 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 07/10/2020), n.21603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35416-2018 proposto da:

COMUNE di NICOSIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, V. EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato

ROSAMARIA LO GRASSO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE

MATARAZZO;

– ricorrente –

contro

V.L.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1902/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 07/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE

1.-. V.L.R. ha impugnato la cartella di pagamento relativa alla TARSU 2011, lamentando la carenza di potere del Sindaco di determinare le relative tariffe. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. Propone appello il Comune e la CTR della Sicilia con sentenza del 7 maggio 2018 ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che spetti al consiglio comunale la competenza a determinare la tariffa per la TARSU.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il Comune affidandosi a un motivo. Non si è costituito l’intimato.

Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alla parte costituita.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 142 del 1990, art. 4 e art. 32, comma 2, lett. g) e art. 1 della L.R. Sicilia n. 48 del 1991 e della L.R. Sicilia n. 7 del 1992, art. 13. Deduce che nella regione Sicilia è il Sindaco a determinare le tariffe.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già affermato che “in tema di TARSU, la rideterminazione annuale della tariffa, nei Comuni della Regione Sicilia, spetta non al consiglio comunale, bensì al Sindaco, stante la generale e residuale competenza di tale organo quando nessuna disposizione dello statuto dell’ente locale assegni l’attribuzione in parola alla giunta municipale” (Cass. 28050/2019). Ciò rientra nella generale e residuale competenza al sindaco ai sensi della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, art. 13, comma i), che dispone ” Il sindaco (..) compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti “.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito, rigettando l’originario ricorso della contribuente. Le spese del doppio grado del giudizio di merito possono essere compensate e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della parte intimata e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente; condanna parte intimata alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 300,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Compensa le spese del doppio grado di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

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