Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21602 del 22/08/2019

Cassazione civile sez. II, 22/08/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 22/08/2019), n.21602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13510-2015 proposto da:

A.V., A.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ANTONIO MUSA 21, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MANDARA,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERPAOLO

SOGGIA;

– ricorrenti –

contro

P.M.E., P.M., C.M.P.,

PE.MA., elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO

69, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO BOER, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PAOLO NALDI;

– controricorrenti –

e contro

GPA SERVIZI DI PO.BE. E C SAS IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

sul ricorso 9450-2017 proposto da:

A.L., A.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ANTONIO MUSA 21, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MANDARA,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERPAOLO

SOGGIA;

– ricorrenti –

e contro

GPA SERVIZI DI PO.BE. E C SAS IN LIQUIDAZIONE,

C.M.P., PE.MA., P.M.E., P.M.;

– intimati –

avverso le sentenze nn. 1107/2014 e 293/17 della CORTE D’APPELLO di

BOLOGNA, depositate il 22/04/2014 17/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito l’Avvocato M.G., difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi;

udito l’Avvocato B.A., difensore dei resistenti che si è

riportato alle conclusioni scritte sul ricorso 13510/15.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 29 e 30 aprile 2010 la società GPA Servizi di Po.Be. e C. sas, in liquidazione, proponeva appello avverso la sentenza n. 617/2010 con cui il Tribunale di Bologna rigettava tutte le sue domande volte a conseguire (in via principale da Pa. e L.A. snc in liquidazione, ed in via subordinata da C.M.P., Pe.Ma., P.M.E. E P.M., eredi di P.E.) il pagamento delle provvigioni maturate e delle indennità dovute in forza del rapporto di subagenzia con l’Agente Generale Ina Assitalia di Bologna (iniziato in data 1.5.1975 tra il subagente Po.Gi. e l’agente generale P.E., proseguito tra questi ed il subagente Gpa Servizi Di Po.Be. s.d.f. dal 27.12.1995, quindi, tra questi ed il nuovo Agente Generale Pa. e L.A. snc. in liquidazione dall’1.1.1996, infine cessato per recesso per giusta causa in data 8.10.1996) e, accogliendo la domanda riconvenzionale di Pa. e L.A. snc in liquidazione, dichiarava che il rapporto si era risolto per giusta causa conseguente all’inadempimento del subagente.

Il Tribunale riteneva che il rapporto di subagenzia tra l’attrice e la società Pa. e L.A. snc., di cui al mandato in data 1.1.1996, era indipendente ed autonomo rispetto a quello di cui conferito all’attrice in data 27.12.1995 dal precedente Agente Generale, P.E., cessato a seguito di dimissioni efficaci dall’1.1.1996, in ragione del diverso contenuto contrattuale, dell’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 2558 c.c. stante il subentro di nuovi soggetti da entrambi i lati dell’originario rapporto contrattuale, dell’irrilevanza del richiamo contenuto nel mandato 1.1.1996 ai “diritti acquisiti in virtù delle vecchie condizioni contrattuali” in quanto generico e privo di riferimento a specifici accordi, dell’inapplicabilità al caso di specie degli artt. 3, 5, 25 e 39 dell’accordo nazionale agenti-subagenti Ina 1986 attesa la ritenuta autonomia e diversità dei due rapporti di subagenzia, dell’irrilevanza infine della mancata riconsegna della subagenzia all’agente generale dimissionario in quanto attinente alla fase esecutiva del rapporto con quest’ultimo; -che il rapporto tra GPA Servizi e l’Agente Generale P. di cui al mandato 27.12.1995 non aveva avuto concreta attuazione, essendo il P. dimissionario, e non poteva ritenersi una prosecuzione del rapporto tra il P. ed il subagente Po.Gi., sicchè nessuna legittimazione attiva poteva ora riconoscersi al subagente GPA Servizi per le indennità eventualmente dovute a Po.Gi. dal P. (ed ora dalle sue eredi C.M.P., Pe.Ma., P.M.E. P.M.); – che le provvigioni maturate nel mese di ottobre 1996 risultavano pagate in corso di causa mediante versamento della somma di Lire 2.602.311, superiore all’importo chiesto saldo dall’attrice; – che l’indennità per riduzione del territorio ex art. 9 dell’accordo nazionale non era dovuta sia perchè non vi era stata alcuna formale comunicazione della riduzione da parte dell’Agente Generale, sia perchè la zona asseritamente perduta ((OMISSIS)) era già stata affidata dal subagente ad una propria collaboratrice, sia, infine, perchè lo stesso legale rappresentante dell’attrice aveva ammesso che fino alla cessazione del mandato le provvigioni erano state sempre accreditate anche per la suddetta zona; -che le provvigioni per cessazione dell’incarico ai sensi dell’art. 23 dell’accordo nazionale non erano dovute in assenza di prova circa affari promossi e la loro esecuzione, cui non poteva ovviarsi tramite CTU; – che la cessazione del mandato di subagenzia, in relazione al quale ciascuna parte aveva comunicato la volontà di recesso per giusta causa imputabile all’altra (Gpa Servizi Di Po.Be. e C. Sas. in data 8.10.1996 e Pa. e L.A. snc. in data 10.10.1996), era riferibile agli inadempimenti del subagente, consistiti nella sistematica violazione delle direttive dell’Agente Generale per l’attività di rendicontazione e di conferimento dei premi, mentre gli addebiti contestati dal subagente risultavano insussistenti (riduzione unilaterale del territorio, in assenza di un diritto di esclusiva; richiesta di deposito dei titoli finalizzata all’espletamento di un’ispezione, costituente una facoltà incensurabile dell’agente) o indimostrati (omessa consegna di polizze relative SM proposte di assicurazione); – che la gravità degli inadempimenti del subagente costituiva, giusta causa di recesso immediato da parte dell’Agente Generale.

Si costituiva l’appellata Pa. e L.A. snc. in liquidazione chiedendo il rigetto dell’impugnazione ed in subordine reiterando la domanda di manleva nei confronti degli eredi di P.E..

Si costituivano gli eredi di P.E. chiedendo il rigetto dell’appello ed in via incidentale eccepiva l’estinzione della causa di garanzia proposta nei loro confronti in quanto dopo il decesso del loro dante causa e della conseguente interruzione del procedimento in primo grado la causa era stata riassunta da GPA Servizi Po.Be. e C. sas mentre alcun atto di riassunzione contenete la domanda di manleva era stato loro notificato da Pa. e L.A. snc. in liquidazione nel merito chiedevano comunque la declaratoria di infondatezza della domanda in questione.

La Corte di Appello di Bologna:

a) con sentenza non definitiva n. 1107 del 2014 accoglieva l’appello e per l’effetto condannava Pa. e L.A. snc in liquidazione a pagare alla GPA Servizi di po.Be. e C. sas in liquidazione la somma di Euro 980,80 oltre interessi legali dalla messa in mora sino al saldo nonchè le indennità spettanti al subagente si sensi dell’art. 21, comma 2 dell’accordo nazionale per la disciplina dei rapporti tra agenti e subagenti dell’Ina Assitalia 1986; rigettava la domanda di manleva svolta da Pa. e L.A. snc. in liquidazione nei confronti di C.M.P., Pe.Ma., P.M.E. e P.M., condannava Pa. e L.A. snc. in liquidazione alla refusione delle spese processuali sostenute da C.M.P., e le sig.re P.; rimetteva la causa sul ruolo per la quantificazione delle indennità indicate al cap 1. Le spese tra appellante e appellata Pa. e L.A. snc in liquidazione alla definizione del merito.

Secondo la Corte distrettuale dai documenti risultava che il rapporto tar l’agente generale P. ed il subagente Po. pur regolato nel tempo da differenti e successivi titoli negoziali sarebbe proseguito ininterrottamente dal 1975 in virtù di rinnovi e conferme. Nè sarebbe cessato allorquando con lettera di nomina in data 27 dicembre 1995 l’Agente generale P.E. ha conferito alla CPA Servizi sdf (società costituita da Po.Gi. e dai suoi figli) un mandato di subagenzia del tutto uguale (per termini zone e disciplina) a quello in essere con il Po. e lo avrebbe espressamente qualificato in continuità di mandato alla lettera di nomina intestata a Po. data 1 gennaio 1980 in conformità alla volontà dell’agente proponente, l’originario mandato è pertanto proseguito con la società GPA servizi sdf non diversamente dall’ipotesi prevista dall’art. 3, comma 6 dell’accordi nazionale Ina Assitalia

b) Successivamente la stessa Corte di Bologna con sentenza n. 293 del 2017 condannava V. e A.L. (soci illimitatamente responsabili della estinta società Pa. e L.A. snc in liquidazione) a pagare alla società GPA Servizi di Po.Be. e C. sas. in liquidazione la somma di Euro 40.061,36 oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo a titolo di indennità spettanti al subagente ai sensi dell’art. 21, comma 2 dell’accordo nazionale per la disciplina dei rapporti tra agenti e subagenti dell’Ina Assitalia 1986. Condannava V. e A.L. al pagamento delle spese di lite.

La cassazione di entrambe le sentenze è stata chiesta da A.L. e A.V. (quali soci della società Pa. e L.A. snc. in liquidazione) con separati ricorsi, il primo affidato a cinque motivi ed il secondo affidato a tre motivi. GPA Servizi di Po.Be. e C. sas in liquidazione e gli eredi di P.E. hanno resistito al primo ricorso e rimasti intimati quanto al secondo ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLE DECISIONE

In via preliminare i due ricorsi (il ricorso iscritto al RG. 13510 del 2015 e il ricorso iscritto al RG. 9450 del 2017), ai sensi dell’art. 284 c.p.c., vanno riuniti atteso che entrambi vertono sul medesimo rapporto e presentano stretta connessione soggettiva ed oggettiva. Essendovi poi una continuità tra i due ricorsi, i motivi del secondo ricorso assumeranno la numerazione a seguire da quella del primo ricorso.

1.= Con il primo motivo di ricorso A.L. e A.V. (quali soci della società Pa. e L.A. snc. in liquidazione) lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e in relazione al capo 1 del dispositivo e relativa parte motiva della sentenza della Corte di Appello n. 1107 del 2014: violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1367 c.c. nonchè degli artt. 39 e 42A.N. e art. 2558 c.c. Secondo i ricorrenti la Corte distrettuale non avrebbe correttamente interpretata la previsione contrattuale “Fatto salvo tutti diritti acquisiti in virtù delle vecchie condizioni contrattuali, la presente Lettera di nomina ed il suo contenuto annullano e sostituiscono ogni altra precedente convenzione o trattamento di fatto” contenuta nel mandato di subagenzia dell’1 gennaio 1996 da A. a GPA Servizi perchè, proprio quella previsione manifesta la volontà delle parti a dar vita ad un nuovo e autonomo rapporto di subagenzia. I riferimento delle parti all’esistenza di un pregresso vincolo negoziale non può significare che le parti hanno voluto preservare gli effetti giuridici positivi dovendosi considerare che nella stessa Lettera di nomina è detto “Il Suo rapporto con questa Agenzia Generale si intende da ora in poi regolato secondo le norme ed i riferimenti previsti nella presente lettera di nomina e relativi allegati nonchè secondo le altre condizioni che questa Agenzia si riserva comunicarle (…)”.

La Corte distrettuale, insomma, avrebbe stravolto, sempre secondo i ricorrenti, il significato di una previsione contrattuale chiara e lineare in materia di durata/decorrenza degli effetti del contratto.

1.1.= Il motivo è infondato.

Va qui ribadito che l’attività finalizzata a determinare una realtà storica ed obiettiva quale è la volontà delle parti contrattuali è una tipica attività di accertamento in fatto istituzionalmente riservata al Giudice del merito e censurabile in cassazione solo e nell’ipotesi in cui il Giudice del merito abbia violato uno e i canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 c.c.e ss. oppure abbia applicato in modo scorretto quei canoni se tale risulta dalla motivazione della sentenza. E, ancora, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data del giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sì che quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l’altra (Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 14 novembre 2003, n. 17248).

Nel caso in esame, la Corte distrettuale con ragionamento razionalmente condivisibile ha avuto modo di specificare che dalla lettera di incarico emergeva “(….) l’inequivocabile ed espressa volontà delle parti di disciplinare da quel momento in avanti il rapporto subagenziale alla stregua di pattuizioni nuove e diverse rispetto a quelle precedenti soprattutto quanto ad entità delle provvigioni e della produzione annuale con conseguente innegabile autonomia del vincolo negoziale sorta dal 1 gennaio 1996. Ma al tempo stesso con quel medesimo accordo le parti convengono di fare salvi tutti i diritti acquistati in virtù delle vecchie condizioni contrattuali. In tal modo reciprocamente riconoscendo l’esistenza di un pregresso vincolo negoziale ed esprimendo la volontà di preservarne gli effetti giuridici positivi (…)”. Si tratta, come è evidente, di un’interpretazione che compiutamente coniuga le due previsioni contenute nella Lettera di nomina e, cioè, l’instaurazione di un nuovo rapporto e il riversare nel nuovo rapporto gli effetti positivi delle vecchie condizioni contrattuali, coerente con la normativa di cui all’art. 2558 c.c.. Il negare l’esistenza di questa doppia previsione, come sostenuto dai ricorrenti, vorrebbe significare non dare conto delle chiare espressioni di volontà delle parti. D’altra parte, la Corte distrettuale non avrebbe potuto ignorare che il rapporto di subagenzia instaurato con GPA Servizi in data 27 dicembre 1995 dall’Agente Generale uscente P. era perfettamente valido al momento del subentro dell’Agente Generale Pa. e L.A. e che quindi questi, ai sensi dell’art. 39 dell’accordo nazionale Ina del 1986, era tenuta a riconoscere al subagente tutte le provvidenze economiche nascenti dal rapporto con l’Agente generale uscente.

1.2.= A fronte delle valutazioni della Corte distrettuale le parti contrappongono le proprie ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, nè possono i ricorrenti pretendere il riesame del merito sol perchè la valutazione e l’interpretazione degli atti acquisti al giudizio come operata dal giudice di secondo grado, non risponde alle loro aspettative e convinzioni.

2.= Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e in relazione al capo 1 del dispositivo e relativa parte motiva della sentenza della Corte di Appello n. 1107 del 2014: violazione e falsa applicazione degli artt. 2704 c.c. nonchè dell’art. 39 A.N. Secondo i ricorrenti la Corte distrettuale nel ritenere la continuità del rapporto di subagenzia di cui si dice non avrebbe tenuto conto che sia il mandato di subagenzia conferito alla CPA in data 27 dicembre 1995 in continuità con quello del 1980 del sig. Po.Gi. e quelli precedenti al 1975 essendo privi di data certa dovevano considerarsi inopponibili ed incomputabili ai sensi dell’art. 2704 c.c., terza rispetto a tali atti.

2.1.= Il motivo è infondato per la ragione assorbente che l’inopponibilità degli atti di cui si dice rimane superata dal riconoscimento delle parti dell’esistenza di un pregresso vincolo negoziale e dalla volontà di preservarne gli effetti giuridici positivi. D’altra parte l’Agenzia generale con la lettera di nomina datata 1 gennaio 1996 sottoscritta da Pa. e L.A. snc. e GPA sas dichiarano di “fare salvi tutti i diritti acquisiti in virtù delle vecchie condizioni contrattuali”.

Giova, piuttosto, osservare che lo stesso riferimento all’art. 2704 c.c. non è pertinente perchè, come è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte “l’inopponibilità ex art. 2704 c.c. non riguarda il negozio, ma la data della scrittura e cioè attiene non all’efficacia dell’atto ma solo alla prova che del momento della stipulazione voglia darsi mediante la scrittura. Epperò nel caso in esame i ricorrenti non censurano la data da cui viene fatto risalire il rapporto di subagenzia ma l’opponibilità dei negozi che quei rapporti avevano instaurato.

Come ha avuto modo di specificare la Corte distrettuale, che giova evidenziare: “(…) in forza, comunque, del mandato 1 gennaio 1996 l’Agente generale risponde del pagamento dell’indennità, ove spettanti, conseguenti alla cessazione del rapporto di subagenzia con l’appellante, unitariamente considerato rispetto al rapporto intercorso con l’Agente Generale P. a far tempo dal 1 maggio 1975. (…)”.

3.= Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e in relazione al capo 1 del dispositivo e relativa parte motiva della sentenza della Corte di Appello n. 1107 del 2014: omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti e violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1375 e 2043 c.c. e artt. 25 e 27 A.N. Secondo i ricorrenti la Corte distrettuale non avrebbe valutato i seguenti fatti: a) come risulterebbe provato il dot. P. il 14 novembre 1995 era dimissionario e la A. era stata nominata dalla preponente quale nuovo agente generale il 12 dicembre 1995; b) sarebbe provato che la GPA sdf era stata costituita in data 21 dicembre 1995 quale società di fatto ed irregolare tra il sig. po. e i suoi figli; c) pure provata sarebbe la circostanza di detto atto non sarebbe stato registrato al Registro Imprese ma solo all’Ufficio atti privati in data 10 gennaio 1996; sarebbe documentati che il mandato di subagenzia conferito da A. in data 1 ottobre 1996 fu sottoscritto per la subagenzia dalla sola Po.Be. sicchè A. nemmeno in tale occasione avrebbe potuto apprendere del preteso collegamento di tale mandato con quello del sig. Po.Gi.; e) sarebbe provata la circostanza che il sig. Po. al momento della regolarizzazione della società di fatto avvenuta nel luglio 1997 sarebbe uscito dalla compagnie societaria cedendo a terzi la propria quota.

3.1.= Il motivo è inammissibile perchè prospetta questioni di merito non proponibili nel giudizio di cassazione.

I fatti che i ricorrenti indicano come non considerati dalla Corte di Appello, ammesso pure che non siano stati considerati, non hanno comunque la forza di dimostrare che i rapporti di subagenzia precedenti alla Lettera di nomina del 1 gennaio 1996 fossero da considerare autonomi rispetto a quello più recente e non invece come parte di un unico rapporto di subagenzia iniziato nel 1975, tanto più che gli stessi ricorrenti affermano che “in questo contesto dopo aver presentato le dimissioni da Agente Generale e nell’imminenza dell’insediamento della A. quale nuovo Agente Generale invece di regolare i rapporti di dare e avere il 27 dicembre 1995 con il subagente di fatto cessante sig. G.P., il Dott. P. ha tentato di attribuire continuità a mandati che tale continuità non avrebbero altrimenti avuto alla luce delle previsione dell’accordo nazionale (…)”.

Piuttosto, i fatti di cui si dice, ammesso pure che non siano stati valutati dalla Corte distrettuale, dovrebbero contrapporsi al risultato che la Corte distrettuale ha raggiunto con motivazione adeguata e sulla base di dati acquisiti al processo. In questi termini, però, il ricorrente non ha tenuto conto che il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza – nonchè di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti – spetta in via esclusiva al giudice del merito.

3.2.= Considerato, poi, che il motivo di ricorso si sostanzia in un vizio di motivazione, è inammissibile alla luce dell’art. 360 c.p.c., n. 5 così come riformulato dal D.L. n. 53 del 2012, art. 54 e convertito con L. n. 134 del 2012, che ha introdotto una disciplina più stringente, ed ha limitata la possibilità della denuncia dei vizi di motivazione che consentono l’intervento della Corte di Cassazione solo al caso di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Il cambiamento operato dalla novella è netto, dal momento che dal previgente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, viene eliminato non solo il riferimento alla “insufficienza” ed alla “contraddittorieta”, ma addirittura la stessa parola “motivazione”. Può quindi affermarsi che la nuova previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, legittima solo la censura per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, non essendo più consentita la formulazione di censure per il vizio di “insufficiente” o “contraddittorietà” della motivazione. Nè a diverso opinamento può pervenirsi nella considerazione che la censura per “omessa, insufficiente o contraddittorietà della motivazione”, potrebbe trovare ingresso, dando prevalenza all’aspetto sostanziale più che a quello letterale e formale del mezzo e quindi prescindendo dalla inidoneità della, formulazione, ostandovi l’evidente prospettiva della novella, introdotta dal Legislatore al fine di ridurre l’area del sindacato di legittimità sui “fatti”, escludendo in radice la deducibilità di vizi della logica argomentazione (illogicità o contraddittorietà), che non si traducano nella totale incomprensibilità dell’argomentare.

4.= Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5) e in relazione al capo 2 del dispositivo e relativa parte motiva della sentenza della Corte di Appello n. 1107 del 2014: violazione e falsa applicazione degli artt. 2560,1229 c.c. nonchè degli artt. 1175,1375 e 2043 c.c. Secondo i ricorrenti avrebbe errato nell’escludere la manleva e la garanzia richiesta in via subordinata della A. a carico del Dott. P. per le indennità pretese dalla CPA fino al 1995, ritenendo che non sarebbe stato dimostrato che il subagente avesse consegnato il portafoglio all’Agente generale uscente, perchè non avrebbe tenuto conto che la mancata riconsegna del portafoglio dal subagente all’agente Generale uscente non sarebbe circostanza rilevante rispetto alla manleva cui sarebbe tenuto l’agente generale uscente per i debiti dell’azienda ceduta e che discenderebbero dall’art. 2560 c.c. e dall’art. 2112 c.c. D’altra parte, la manleva di cui si dice discenderebbe dal fatto che le indennità collegate allo scioglimento del mandato di agenzia avrebbero la funzione di remunerare l’agente dell’attività compiuta nel corso del mandato e di ristorarlo della perdita dell’avviamento in conseguenza della restituzione al proponente del portafoglio che lo stesso ha contribuito a sviluppare alla data di cessazione del mandato.

4.1.= Il motivo è infondato.

Giova premettere che nella disciplina dell’indennità di cessazione del rapporto di agenzia di cui all’art. 1751 c.c., nel testo di cui al D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, art. 4 (applicabile anche ai rapporti di subagenzia), fatto costitutivo del diritto è la cessazione del rapporto, prevista nel comma 1, unitamente alle condizioni previste dalle successive due articolazioni dello stesso comma (in via alternativa, originariamente, e in via cumulativa, a seguito della modifica attuata dal D.Lgs. 15 settembre 1999, n. 65, n. 5). Pertanto come correttamente ha osservato la Corte distrettuale l’indennità per la cessazione del rapporto del subagente disciplinata dall’accordo nazionale INA non solo sorge al momento dell’effettiva cessazione del contratto ma presuppone anche che l’Agente Generale ottenga la restituzione del portafoglio clienti possibilmente incrementato rispetto a quanto consegnato originariamente.

Ora, nel caso in esame, la Corte distrettuale ha accertato che il rapporto di subagenzia si era risolto per giusta causa imputabile al subagente in data 10 ottobre 1996. Pertanto, dovendosi considerare che il rapporto di subagenzia di cui si dice è automaticamente proseguito con l’Agente Pa. e L.A. snc i quali assumevano tutti i diritti e gli obblighi relativi allo stesso rapporto, il portafoglio della subagenzia non è stato mai restituito al Dott. P. e, dunque, questi non aveva assunto alcuna responsabilità in ordine al pagamento dell’indennità di cui si dice. Nel caso in esame, insomma, al momento in cui cessava dalla funzione l’Agente Generale Dott. P. e subentrava la società Pa. e L.A. mancavano i presupposti perchè la società GPA maturasse il diritto all’indennità di cui si dice. Nessun onere dunque poteva far carico neppure in via di regressoimanleva sull’agente generale uscente in relazione alla successiva risoluzione del rapporto di subagenzia che era proseguito ai sensi dell’art. 39 AN. Ina 1986 ed ai sensi dell’art. 2558 c.c. con l’Agente generale subentrante Pa. e L.A. snc.

Giova anche evidenziare che il riferimento all’art. 2560 c.c. (ed anche all’art. 2112 c.c.) è inconferente perchè l’ipotesi prevista da questa normativa riguarda un caso diverso e cioè, il caso di un debito scaturente da un rapporto già esaurito al momento della cessazione e quindi sorto anteriormente al trasferimento.

5.= Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) e in relazione al capo 3 del dispositivo e relativa parte motiva della sentenza della Corte di Appello n. 1107 del 2014: violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. Secondo i ricorrenti poichè il debito verso la GPA non era comunque dell’ A. e comunque l’ A. ma del Dott. P. aveva diritto al regresso verso il Dott. P. alcuna soccombenza poteva essere accertata e pronunciata sicchè la sentenza della Corte di Appello avrebbe violato l’art. 91 c.p.c.

5.1.= Il motivo è inammissibile perchè muove da presupposti non sussistenti. Infatti come è evidente gli attuali ricorrenti ritengono pacifico che fossero fondati i motivi precedenti e dunque fosse accertato definitivamente che il debito verso la CPA fosse del Dott. P. e non invece dall’ A..

6.= I ricorrenti lamentano ancora:

a) con il sesto motivo (primo motivo del secondo ricorso) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e in relazione al capo 1 del dispositivo e relativa parte motiva della sentenza della Corte di Appello n. 293 del 2017: violazione dell’art. 2697 c.c.e art. 115 c.p.c. I ricorrenti ritengono che la Corte distrettuale nel quantificare il credito della GPA non avrebbe tenuto presente che l’appellante non aveva allegato ne aveva provato i contratti di assicurazione conclusi e le provvigioni conseguentemente liquidate in suo favore nel 1993 nè avrebbe dedotto ed allegato i rami assicurativi ai quali sono riferiti la sua produzione negli anni 1994 e 1995 e le provvigioni liquidate per ciascun ramo assicurativo in quel periodo. Pertanto secondo i ricorrenti, la Corte di Appello avrebbe dovuto ritenere non provato l’ammontare dell’indennità e avrebbe dovuto dichiarare che in difetto della prova delle provvigioni liquidate per i singoli rami assicurativi non era possibile quantificare le indennità di cui agli artt. 31 e 36 che prevedono l’applicazione di percentuali diverse in relazione ai diversi rami assicurativi in essi compresi. In particolare, il preteso difetto parziale di prova rilevato dalla Corte equivarrebbe infatti alla mancata prova visto che in difetto dei dati richiesti dalle norme dell’accordo nazionale (come la suddivisone dei rami delle provvigioni) non si poteva arrivare all’esatta quantificazione dell’indennità come avrebbe anche affermato il CTU. Il dato mancante non era solo quello delle provvigioni liquidate nel 1993 ma anche e soprattutto quelli relativi alle provvigioni liquidate nei reami di cui all’art. 28 e agli artt. 32 e 36.

b) con il settimo motivo (secondo motivo del secondo ricorso), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e in relazione al capo 1 del dispositivo e relativa parte motiva della sentenza della Corte di Appello n. 293 del 2017: falsa applicazione degli art. 21 e 31 ANSAINA. Secondo i ricorrenti la Corte distrettuale avrebbe applicato le norme dell’Accordo Nazionale in maniera errata avendo pretesa di quantificare l’indennità di cui all’art. 31 spettante sulle provvigioni liquidate per i rami di cui all’art. 28 senza disporre del dato relativo alle provvigioni maturate per ciascuno dei rami ma prendendo a base il solo dato complessivo di tutte le provvigioni liquidate nel 1994 e nel 1995.

6.1.= I motivi che per la loro innegabile connessione vanno esaminati unitamente sono in parte infondati ed in parte inammissibili.

Sono infondati nella parte in cui ritiene che la mancanza dell’indicazione dei rami di cui all’art. 28 AN. Non consentisse di quantificare l’indennità dovuta alla società CPA.

Infatti, giova osservare che l’indennità di cessazione del rapporto di agenzia in virtù dell’AN è composta da tre emolumenti:

a) Indennità di risoluzione del rapporto (Firr): riconosciuta all’agente anche se non vi sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato. E’ calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione. L’indennità de qua è stabilita nella misura del 3% dell’ammontare delle provvigioni liquidate nel corso del contratto con i limiti di cui all’art. 13, capo I dell’AEC.

B) Indennità suppletiva di clientela: se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all’Agente, sarà corrisposta direttamente dalla preponente all’Agente in aggiunta all’indennità di cui al punto che precede. Questa indennità va calcolata sull’ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto.

C) Indennità meritocratica: riconosciuta ed erogata solo qualora l’attività dell’agente abbia comportato un aumento di fatturato con la clientela esistente e/o con clientela di nuova acquisizione e, in ogni caso, qualora l’importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità di suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dall’art. 1751 c.c., comma 3.

Con l’ulteriore specificazione che la prima delle indennità ai sensi dell’art. 25 dell’Accordo Nazionale del 2005 (corrispondente all’art. 31 dell’Accordo Nazionale del 1986 richiamato dalla Corte distrettuale) va calcolata sul totale complessivo dell’incremento di tutti i rami delle provvigioni considerati nell’art. 24 dello stesso Accordo Nazionale, mentre ogni altra indennità va calcolata tenendo conto anche dei diversi rami relative al portafoglio dell’Agente di cui all’art. 24 dell’Accordo Nazionale.

Ora, la Corte distrettuale ha correttamente applicato la normativa appena richiamata specificando che alla società, GPA (giusta la sentenza non definitiva della stessa Corte di appello di Bologna) era dovuta l’indennità di risoluzione del rapporto e non erano dovute tutte le altre indennità richieste dalla CPA ma non contemplate dall’art. 25 A.N..

6.2.= A sua volta i motivo sono inammissibile per carenza di interessi la parte relativa alla mancata indicazione dell’ammontare delle provvigioni liquidate nel 1993 perchè il calcolo effettuato dalla Corte distrettuale tenendo conto solo delle indicazioni relative a due anni dà un risultato comunque inferiore rispetto al risultato che si sarebbe potuto avere considerando anche l’ammontare delle provvigioni liquidate nell’anno 1993.

7.= Con l’ottavo motivo (terzo motivo del secondo ricorso) i ricorrenti lamentano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e in relazione ai capi 2) 3) e 4) del dispositivo e relativa parte motiva della sentenza della Corte di Appello n. 293 del 2017: violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. Secondo i ricorrenti considerato che nessuna indennità poteva essere accertata in favore di GPA nessuna soccombenza poteva essere accertata e pronunciata a carico della A. sicchè la sentenza della Corte di Appello impugnata avrebbe violato l’art. 91 c.p.c.

7.1.= Il motivo è inammissibile perchè muove da presupposti insussistenti ovvero che fossero accolti i motivo del ricorso ma come si è visto i motivi del ricorso sono infondati e non possono essere accolti.

In definitiva previa riunione dei due ricorsi meglio descritti in epigrafe, vanno rigettati entrambi. Le spese seguono la soccombenza con riguardo al primo ricorso e vengono liquidate con il dispositivo, mentre non occorre provvedere alla liquidazione delle spese in ordine al secondo ricorso perchè GPA Servizi e le sig.re C. e P. in questa fase sono rimaste intimate. Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte riuniti i due ricorso in epigrafe li rigetta entrambi, condanna i ricorrenti in solido a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.700,00 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori, come per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per ciascun dei ricorsi meglio indicati in epigrafe, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2019

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